Cassation court dismisses appeal declaring tax judgment extinguished by voluntary simplified settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished due to the taxpayer's voluntary adoption of a simplified settlement procedure. The taxpayer had previously contested two tax assessments totaling €500,000 regarding a disputed invoice, but later agreed to a simplified payment plan covering six installments. The court ruled that this voluntary agreement absorbed the remaining procedural costs and terminated the litigation without further examination of the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193; The voluntary adoption of a simplified tax settlement extinguishes the pending judicial proceedings and precludes the doubling of the unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15080/2016R.G. proposto da: PALMA REAL ESTATE S.r.l. in liquidazione (C.F.03209130404 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avv. BRUNO LO GIUDICE (C.F. LGDBRN43H28F839H) e dall’Avv. FRANCO ZANGHERI (C.F. ZNGFNC41E22C573D ) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliat a presso lo studio del primo in Roma, Via Ottaviano, 42 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 0633391001 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi –estinzione N.15080/16 R.G.
Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna n. 458/02/16 depositata in data 19 febbraio 2016 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. RILEVATO CHE La società contribuente PALMA REAL ESTATE S.r.l. in liquidazione, già Casacom S.r.l., ha impugnato due avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2008 e 2009, con i quali –a seguito delle risposte date a un questionario, venivano recuperate maggiori imposte dirette e IVA quale effetto del disconoscimento parziale di una fattura di acquisto per consulenze esternedell’importo di € 500.000,00 oltre IVA , ritenuta pro parte oggettivamente inesistente; che la CTP di Forlì ha rigettato il ricorso; che la CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 19 febbraio 2016 ha accolto l’appello dell’Ufficioe ha rigettato l’appello incidentale del contribuente, osservando che la fattura di acquisto fosse oggetto di sovrafatturazione; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi, cui resiste con controricorso l’Ufficio.
CONSIDERATO CHE La ricorrente ha allegato con memoria di avere aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, definendo i carichi affidati agli agenti della riscossione specificamente afferenti i due avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio, consistenti in sei cartelle di pagamento; che è stata depositata la comunicazione delle somme dovute e le cinque quietanze indicate nella suddetta comunicazione; che la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con spese a carico delle parti N.15080/16 R.G.
Est. F. D’Aquino che le hanno anticipate, non dovendo le stesse essere regolate in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente(Cass., Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24083); che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di adesione alla definizione agevolata (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782); P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione d