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Ordinanza — n. 25215/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal against bank investigation presumptions due to insufficient evidence linking accounts to personal activity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25215/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision regarding tax assessments based on bank investigations. The taxpayer argued that accounts held by foreign companies he administered were his own, but the court found the evidence insufficient to prove direct personal activity. Consequently, the burden of proof remained on the taxpayer to demonstrate the link between the companies' accounts and his personal business operations.

Regesto Legislator

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Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.: The presumption of personal activity derived from bank accounts held by third parties requires more than mere administrative status or omitted declarations; specific factual elements must establish a direct link between the accounts and the taxpayer's own business.

Parole chiave

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Italian tax law burden of proof bank investigation presumption of activity tax assessment appeal administrative sanctions Cassation court rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
L a CTR non si è pronunciata in ordine alla questione concernente l’applicabilità dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e sulle sanzioni e il ricorrente non ha documentato di avere formulato la specifica censura nei gradi di merito.
Art. 2462 cod. civ.
326, e dell’art. 2462 cod. civ., in relazione all’art.
art. 2462 cod. civ
326, e dell’art. 2462 cod. civ., in relazione all’art.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
546 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR respinto l’appello del contribuente motivando laconicamente per relationem alla sentenza di primo grado, senza palesare la ratio decidendi.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 549 del 15/01/2020
Cass. n. 428 del 14/01/2015
549 del 15/01/2020; si vedano, altresì, Cass. n. 428 del 14/01/2015;
Cass. n. 20668 del 01/10/2014
Cass. n. 20668 del 01/10/2014; Cass.
Cass. n. 21420 del 30/11/2012
20668 del 01/10/2014; Cass. n. 21420 del 30/11/2012; Cass.
Cass. n. 26173 del 06/12/2011
21420 del 30/11/2012; Cass. n. 26173 del 06/12/2011), ovvero la composizione ristretta della compagine sociale, che normalmente induce a ritenere che i conti dei soci siano utilizzati dalla società (Cass.
Cass. n. 7758 del 20/03/2019
26173 del 06/12/2011), ovvero la composizione ristretta della compagine sociale, che normalmente induce a ritenere che i conti dei soci siano utilizzati dalla società (Cass. n. 7758 del 20/03/2019; Cass.
Cass. n. 30098 del 21/11/2018
7758 del 20/03/2019; Cass. n. 30098 del 21/11/2018).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28473/2016R.G. proposto da Renato Roberto Giovanni Mosca, elettivamente domiciliato in Roma, via C. Colombo n. 426 , presso lo studio dell’avv. Domenico Barboni, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Tansella giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2775/30/16, depositata l’11maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25gennaio 202 3 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Indagini bancarie.Cons. est. G.M. Nonno FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2775/30/16 dell’11/05/2016 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello di Renato Roberto Giovanni Mosca (di seguito Mosca), avverso la sentenza n. 6190/09/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP), la quale aveva respinto il ricorsoproposto dal contribuente nei confronti diun avvisodi accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativeall’anno d’imposta 2007. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento conseguiva all’espletamento di indagini bancarie sui conti correnti comunque riconducibili al contribuente. 1.2. La CTR rigettava l’appello proposto da Mosca e videnziando che:

a) a fronte delle presunzioni derivanti dall’art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, Mosca non aveva fornito la prova sullo stesso gravante per legge;b) per ciò che concerne i conti intestati a società estere, queste ultime non avevano dichiarato ricavi, con la conseguenza che correttamente le rimesse andavano recuperate a tassazione;

c) ogni altra questione pregiudiziale o preliminare doveva ritenersi assorbita.

2. Avverso la sentenza della CTR Mosca proponeva ricorso p er cassazioneaffidato a quattro motivi , illustrati da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che i conti correnti intestati a società di cui il ricorrente è amministratore siano riconducibili a quest’ultimo.Cons. est. G.M. Nonno 1.1. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con modif. nella l. 24 novembre 2003, n. 326, e dell’art. 2462 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente posto a carico di Mosca le sanzioni amministrative che avrebbero dovuto essere comminate a carico delle società dallo stesso amministrate. 1.2.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., degli artt. 36 e 61 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per avere la CTR respinto l’appello del contribuente motivando laconicamente per relationem alla sentenza di primo grado, senza palesare la ratio decidendi. 1.3. Con il quarto motivo diricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti, costituiti dalle eccezioni del contribuente (mancanza di attività di indagine nei confronti delle società e della notifica di avvisi di accertamento; inesistenza di rapporti tra Mosca e Lydisand S.C.; impossibilità di imputare al socio della società di persone l’omesso versamento di tributi se non in litisconsorzio necessario con la società).

2. Il terzo motivo, con il quale si contesta sostanzialmente la motivazione apparente della sentenza impugnata, assume carattere pregiudiziale e va disatteso. 2.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio Cons. est.

G.M. Nonno convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.2. Nel caso di specie, la CTR ha accertato il reddito del contribuente sulla base di indagini bancari e , eseguit e anche sui conti correnti di società allo stesso riconducibili in ragione del fatto che dette società non hanno prodotto ricavi; ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito adeguato riscontro documentale in relazione a versamenti e prelevamenti e ha quindi imputato il reddito emerso dai conti correnti esaminati al Mosca, confermando la sentenza di primo grado. 2.3.

Trattasi di motivazione sicuramente essenziale, ma che non può certo dirsi apparente.

3. Il primo motivo è fondato, secondo quanto appress o si dirà , nonché assorbente del quarto motivo. 3.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, si ritiene che costituiscano elementi presuntivi della riconducibilità al contribuente di conti correnti intestati a soggetti terzi, idonei a determinare l’inversione dell’onere della prova, gli stretti rapporti familiari con il contribuente, che consente di ricercare i redditi occultati anche sul conto corrente di congiunti o affini, anche in ragione della ingiustificata capacità reddituale di questi ultimi (Cass. n. 549 del 15/01/2020; si vedano, altresì, Cass. n. 428 del 14/01/2015;

Cass. n. 20668 del 01/10/2014; Cass. n. 21420 del 30/11/2012; Cass. n. 26173 del 06/12/2011), ovvero la composizione ristretta della compagine sociale, che normalmente induce a ritenere che i conti dei soci siano utilizzati dalla società (Cass. n. 7758 del 20/03/2019; Cass. n. 30098 del 21/11/2018). 3.2. Nel caso di specie, i conti correnti intestati ad alcune società sono stati ritenuti riconducibili a Mosca in ragione di due soli elementi indiziari:

a) la qualifica di amministratore delle menzionate società;

b) la omessa dichiarazione di redditi da parte delle medesime società.Cons. est. G.M. Nonno 3.2.1. Sembra di comprendere che la tesi dell’Ufficio, fatta propria dal giudice di appello, sia quella diritenere che l’attività di dette società sia direttamente imputabile, in proprio, al loro amministratore, beneficiario esclusivo dei proventi conseguiti. 3.3. Osserva, peraltro, questa Corte che i menzionati elementi indiziari, anche complessivamente considerati, non sono sufficienti a far ritenere che l’attività delle società (e, quindi, i conti correnti intestati alle medesime) sia imputabile direttamente al loro amministratore, perché, così ragionando, si dovrebbe ritenere che ogni qual volta una società ometta una dichiarazione dei redditi, la stessa costituisca uno schermo idoneo a mascherare l’attività commerciale svolta in proprio dall’amministratore. 3.4.

In questi termini, la censura del Mosca è fondata, sussistendo la dedotta violazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973: non può ragionevolmente sostenersi che AE abbia provato, almeno secondo quanto risulta dalla sentenza di appello, la riconducibilità dei conti bancari intestati alle società all’attività imprenditoriale svolta in proprio dal loro amministratore. 3.5. Spetterà, pertanto, al giudice di merito accertare, attraverso il complessivo esame degli atti prodotti, se risultino agli atti ulteriori elementi indiziari che sorreggano la presunzione posta da AE alla base dell’avviso di accertamento.

4. Il secondo motivo è inammissibile. 4.1. L a CTR non si è pronunciata in ordine alla questione concernente l’applicabilità dell’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e sulle sanzioni e il ricorrente non ha documentato di avere formulato la specifica censura nei gradi di merito.

5. In conclusione, va accolto il primo motivo, rigettati il secondo e il terzo, assorbito il quarto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di Cons. est. G.M. Nonno secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati il secondo e il terzo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia t