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Ordinanza — n. 25214/2023 — snciv Generato dall'IA

Customs Agency wins; final consumer cannot claim excise tax refund directly from state.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25214/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the final consumer's direct claim for an excise tax refund, ruling that only the supplier is legally entitled to such reimbursement. The Customs Agency argued that the lower court erred by granting the refund to the end-user rather than the energy supplier. The court held that while consumers can seek restitution from the supplier or claim damages under EU law, they lack standing to demand a direct refund from the state.

Regesto Legislator

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Art. 14 T.U.A.; Art. 6, comma 3, D.L. n. 511/1988: The final consumer of electricity is not directly entitled to claim a refund of excise taxes from the state; such right belongs exclusively to the supplier, who may then seek restitution from the consumer if necessary.

Parole chiave

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excise tax refund legitimacy to claim final consumer rights energy supplier obligation direct state reimbursement accise prestazioni accessorie responsabilità accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 14 T.U.A.
civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 14 TUA” (cfr.
Art. 6, comma 3, D.L. n. 511/1988
2003/96/CE e dell’art. 6, comma 1, lett.
Art. 1, par. 1, lett. a) e par. 2 della Direttiva 2008/18/CE
civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 14 TUA” (cfr.
Art. 3 e dell'art. 4 par. 2 della Direttiva n. 2003/96/CE
A .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 6, comma 1, lett. c) del D.L. n. 511/1998
2003/96/CE e dell’art. 6, comma 1, lett.
Art. 1 della Dir. 2008/118/CE
511/1998” nonché della “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Dir. 2008/118/CE e del D.L.
Art. 5 del D.Lgs. 26/2007
511/98 cit., in parte novellato ad opera dell’art. 5 del D.Lgs.
Art. 382 cod. proc. civ.
art. 382 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 25.10.2022, n. 31609
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Statoper ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 25.10.2022, n. 31609, Rv.
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Testo completo

Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 30243-2018, proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro BUZZI UNICEM S.P.A. (C.F. 00930290044), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. MASSIMO FABIO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CURTATONE, n. 3 (mfabio@pec.kstudioassociato.it) ; -controricorrente - avverso la sentenza n. 596/09/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della TOSCANA, depositata il 16/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la BUZZI UNICEM S . P . A .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Firenze il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI le negò il rimborso delle somme corrisposte da essa contribuente a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica dal mese di febbraio dell’anno 2010 al mese di dicembre dell’anno 2011; che l’aditaC.T.P., con sentenza n. 253/2015, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana, la quale, con sentenza n. 596/2018, depositata il 16/03/2018 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede rileva – come alla contribuente spettasse il chiesto rimborso, a dispetto della qualità di somministrata (e non di somministrante) rivestita da essa BUZZI , dovendosi riconoscere tale diritto in favore della stessa, per il sol fatto di avere indebitamente corrisposto l’addizionale de qua agitur; che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi (il terzo dei quali erroneamente indicato – nuovamente - come secondo); si è costituita con controricorso la BUZZI UNICEM S .

P . A .; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 14 TUA” (cfr. ricorso, p.4), per avere la C.T.R. erroneamente riconosciuto la legittimazione della BUZZI a richiedere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, laddove la richiamata previsione conferisce tale diritto unicamente ai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa, da individuare nelle società che si occupano della somministrazione, e non ai consumatori finali; che il motivo è fondato; che premesso che va disattesa, in via del tutto preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso nel suo complesso per difetto di autosufficienza, formulata dalla difesa della BUZZI alle pp. 4-7 del controricorso, essendo al contrario chiare le allegazioni difensive svolte dalla AGENZIA in questo, come nei precedenti gradi di giudizio, rileva il Collegio come l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte è nel senso che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può:

a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito;

b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria ove dimostri (e non si tratta del caso di specie) l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferi re alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;

c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Statoper ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 25.10.2022, n. 31609, Rv. 666099-01, ed ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimità); che la C.T.R., nel riconoscere la legittimazione della BUZZI , quale consumatrice finale di energia somministratale da società terze, ad invocare il chiesto rimborso ha, dunque, contravvenuto a tali principi; che l’accoglimento del primo implica l’assorbimento del secondo e del terzo motivo (con cui parte ricorrente si duole, rispettivamente, della “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, par. 1, lett.

a) e par. 2 della Direttiva 2008/18/CE, dell’art. 3 e dell’art. 4 par. 2 della Direttiva n. 2003/96/CE e dell’art. 6, comma 1, lett.

c) del D.L. n. 511/1998” nonché della “violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Dir. 2008/118/CE e del D.L. 511/98 cit., in parte novellato ad opera dell’art. 5 del D.Lgs. 26/2007”); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto: peraltro non potendo essere la domanda proposta ab ovo, a cagione dell’evidenziato difetto di titolarità dell’obbligazione tributaria a monte e, conseguentemente, della legittimazione alla richiesta di rimborso, a valle, la decisione impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., con la declaratoria di inammissibilità dell’originario ricorso proposto dalla BUZZI UNICEM S . P . A .; che alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali conseguenti alla ellittica formulazione dell’art. 14 del T.U.A. (di cui si dà conto anche nella richiamata Cass. n. 31609 del 2022) e della sostanziale novità della questione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese dell’intero giudizio;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo. Per l’effetto, cassa senza rinvio la decisione impugnata e dichiara l’originario ricorso della BUZZI UNICEM S . P . A ., in persona de