Cassation court dismisses tax appeal due to lack of necessary joinder of partners in tax proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding tax assessments. The taxpayer argued that the Regional Court violated the principle of necessary joinder by failing to include the company and other partners in the proceedings. The court ruled that while necessary joinder is generally required, the taxpayer's specific defense regarding the overall tax obligation absorbed the need for their presence, thus validating the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. 546/1992; Art. 360 c.p.c.: In tax proceedings concerning partnerships, necessary joinder is required unless the taxpayer contests the tax obligation in its entirety, in which case the absence of other partners does not invalidate the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25360-2016, proposto da: DONATO CORRADO, rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ANTONIO VINCENZI, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA BORGOGNONA, n. 47 (c/o lo STUDIO dell’AVV. GIANLUCA BRANCADORO); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1867 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 29/09/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a DONATO CORRADO , nella qualità di socio della CORRADO C . S . N . C . DI CORRADO DONATO E SALOMONE MARIA , un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese conseguenti al maggior reddito da partecipazione nella detta società, relativamente all’anno di imposta 2004; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ravenna che, con sentenza n. 88/4/10, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-Romagna la quale, con sentenza n. 1867, depositata il 29/09/2016, accolse il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, sulla scorta degli elementi istruttori agli atti, correttamente l’Ufficio aveva ritenuto sussistente un’evasione di imposta con riferimento ai maggiori utili conseguiti dalla società predetta (circostanza confermata, peraltro, dalla medesima C.T.R. con altra decisione, di rigetto del relativo ricorso proposto dalla CORRADO C .
S . N . C . DI CORRADO DONATO E SALOMONE MARIA ) e, dunque, legittima la loro attribuzione, pro quota, al CORRADO ,ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986; che avverso tale decisione DONATO CORRADO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “nullità della sentenza per violazione del principio del litisconsorzio necessario di cui all’art. 14 del Dec.
Leg.vo 546/92” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. confermato la legittimità della ripresa impugnata, benché il contraddittorio non fosse integro, per la mancata partecipazione al giudizio della società e degli altri soci (cui i maggiori redditi dovrebbero essere imputati pro quota); che il motivo – ulter iormente illustrato dalla memoria ex art. 380-bis.1 depositata dalla difesa del ricorrente -è fondato; che in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali (Cass., Sez. 6-5, 11.6.2018, n. 15116, Rv. 649266-01); che il principio affonda le proprie radici in Cass., Sez.
U, 4.6.2008, n. 14815, Rv. 603330-01 la quale, con riferimento a tale ultimo profilo, ebbe altresì a chiarire (cfr. § 2.6 della motivazione) che “naturalmente, non sussiste litisconsorzio necessario tra società e soci quando il contribuente svolga una difesa sulla base di eccezioni personali, come la qualità di socio o la decadenza dal potere di accertamento, o che riguardino la ripartizione del reddito tra i soci”; che è stato conseguentemente chiarito che l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. 6 - 5, 25.6.2018, n. 16730, Rv. 649377-01);
Ritenuto, in conclusione, che (a) pacifica essendo la mancata partecipazione, al presente giudizio, della società e degli altri soci, (b) contestando il contribuente l’obbligazione tributaria nel suo complesso (e, in specie, la legittimità dell’accertamento condotto, “a monte”, nei confronti della società), né (c) potendosi in questa sede ripristinare l’integrità del contraddittorio (arg. da Cass., Sez. 5, 24.2.2022, n. 6073, Rv. 663984-01), non può che discenderne la nullità delle sentenze rese dalla C.T.P. (prima) e dalla C.T.R. (poi), con la conseguente cassazione di entrambe e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna, in diversa composizione ex art. 383, comma 3, cod. proc. civ., per la decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità (Cass., Sez. 3, 22.2.2021, n. 4665, Rv. 660603-01); che resta assorbito l’esame degli altri motivi di ricorso;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento dei residui. Per l’effetto, cassa la sentenza impugnata nonché quella di primo grado e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ravenna, in diversa composizione, cui demanda, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti preterm