Italian court dismisses tax appeal for individual partner and company due to procedural defects and lack of standing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for Paola Ruggiero in her personal capacity and rejected the appeal filed by Lucky Room S.A.S. The court found the individual partner lacked standing as she did not participate in prior proceedings, and the company's appeal was defective due to insufficient specificity regarding the tax calculation errors. Consequently, the court ruled that the individual's claim was procedurally barred while the company's claim failed on merits grounds related to the lack of precise arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; Art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.: An individual partner cannot appeal tax assessments issued against the company they represent without having participated in previous proceedings, and appeals must contain specific arguments regarding the disputed facts to be admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 38236-2019, proposto da: PAOLA RUGGIERO, in proprio e nella qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della LUCKY ROOM S.A.S. DI PAOLA RUGGIERO, rapp.ta e dif.sa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. EDUARDO AURICCHIO, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE( eduardo.auricchio@oav.legalmail.it ); -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante; -intimata - avverso la sentenza n. 3033/I/19 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 16/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI notificò alla LUCKY ROOM S . A . S . DI PAOLA RUGGIERO tre avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese perimposta unica sulle scommesse relativamente agli anni di imposta 2011, 2012 e 2013; che la contribuente impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Roma che, previa riunione, con sentenza n. 7443/2018, rigettò i ricorsi; che la LUCKY ROOM S . A . S . DI PAOLA RUGGIERO IN LIQUIDAZIONE propose appello innanzi alla C.T.R. della Lazio, la quale, con sentenza n. 3033/I/19, depositata il 16/05/2019 rigettò il gravame osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come la società contribuente, quale cen tro di trasmissione dati, fosse tenuta al pagamento dell’imposta unica sui giochi e sulle scommesse, disciplinata dal D.Lgs. n. 504 del 1998, in solido con il bookmaker estero per cui la raccolta era stata effettuata, trattandosi di riprese relative ad anni successivi alla l. n. 220 del 2010; che avverso tale decisione PAOLA RUGGIERO , in proprio e nella qualità di socia accomandataria e legale rappresentante della LUCKY ROOM S .
A . S . DI PAOLA RUGGIERO ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; è rimasta intimata l' AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ; Rilevata, in via del tutto preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto da PAOLA RUGGIERO in proprio, nella qualità di socia della LUCKY ROOM S . A . S ., riguardando gli avvisi di accertamento de quo agitur la società predetta (originaria ricorrente) né essendo ammissibile, nel giudizio di legittimità, alcuna forma di intervento in giudizio di soggetti che – come nel caso della RUGGIERO -non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione –ma non è il caso di specie - per il successore a titolo particolare nel diritto controverso, al quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa ovvero ladd ove tale costituzione non abbia riguardato il diritto oggetto di cessione (Cass., Sez. 1, 1.3.2022, n. 6774, Rv. 664106-01);
Rilevata, altresì, la nullità della notifica del ricorso eseguita telematicamente nei confronti dell’ AGENZIA DELLE DOGAME E DEI MONOPLI , presso un indiriz zo (cfr. le attestazioni rese dal difensore costituito nella relata di notifica) tratto da un registro (IndicePA) non idoneo all’uopo (cfr. Cass., Sez. 3, 25.8.2021, n. 23445, non massimata, in motivazione, pp. 6 ss.): sennonché, considerato l’esito del giudizio, non si rende necessario ordinare la rinnovazione della notifica ex art. 291 cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. 6-3, 16.1.2020, n. 800, non massimata);
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 1, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione articolo 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1 – comma 66, lett. B) della legge di stabilità 2011 – contrasto con l’art. 56 TFUE – Violazione dell’art. 53 comma 1 dellaCostituzione in relazione al principio di capacità contributiva –Violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione – Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza della delle di cui all’art. 3 della Costituzione” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto legittime le riprese operate dall’Ufficio nei confronti della LUCKY ROOM “facendo esclusivamente richiamo alla norma introdotta dalla L. 220/10” (cfr. ivi), come interpretata dalla Corte cost. con la sentenza n. 27 del 2018; che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1 del d.lgs. n. 504 del 1998 come interpretato dall’articolo 1-comma 66, lett A) della legge gi stabilità 2011.
In particolare erroneità della sentenza impugnata nel ravvisare l’esistenza del fatto generatore del tributo dovendosi distinguere tra attività di raccolta scommesse e attività di ricevitoria quale quella svolta dai centri di trasmissione dati” (cfr. ricorso, p. 14); che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni dagli stessi poste –sono infondati; che, premesso che il primo motivo contiene, per la maggior parte del proprio sviluppo (cfr. pp. 7-11), delle (inammissibili, in questa sede) critiche alla richiamata sentenza n. 27 del 2018 della Corte costituzionale, quanto al merito delle doglianze articolate in entrambe le censure (e riassumibili, in sostanza, nella denunziata illegittima qualifica del C.T.D.
– per gli anni successivi al 2010 - in termini di soggetto passivo dell’imposta in questione, osserva il Collegio come questa Corte, con l’ordinanza del 30.3.2021, n. 8757 (seguita da numerose altre: cfr., tra le tante, Cass. 8907-8911/2021, 9079- 9081/2021, 9144-9153/2021, 9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021, 9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021; 10277/2022 e, a seguire, molte altre ancora), da intendersi richiamata in questa sede, quale specifico precedente conforme, ex art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. e la cui ampia motivazione (anche in relazione alle ragioni sottese al rigetto tanto delle questioni di legittimità costituzionale riproposte in queste sede, quanto della chiesta sospensione del giudizio in attesa dell’esito del rinvio pregiudiziale alla C.G.U.E. disposto dalla C.T.P. di Parma – cfr. infra, a proposito del quarto motivo di ricorso) è condivisa dal Collegio, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione del sistema dell’imposta unica, fondata anche sui recenti interventi non solo della Corte Costituzionale (sentenza 23.1.018, n. 27), ma anche della C.G.U.E. (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha chiarito, ai fini che in questa sede rilevano, che:
a) in tema di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, è soggetto passivo anche il titolare della ricevitoria operante per conto di bookmakers esteri privi di concessione poiché, pur non partecipando direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, svolge comunque attività gestoria che costituisce il presupposto impositivo, assicurando la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, e occupandosi della trasmissione all'allibratore dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate nonché, secondo le procedure e istruzioni fornite dallo stesso, del pagamento delle vincite (Rv. 660937-01);
b) l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti sicché, dovendosi escludere qualsivoglia restrizione discriminatoria tra bookmakers nazionali e bookmakers ester i, nonché un pregiudizio alla libertà di prestazione di servizi, il centro di trasmissione che invii i dati di gioco per conto di allibratore privo di concessione avente sede in altro Stato membro, operando quale suo intermediario allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali "concessionati", è soggetto passivo d'imposta a norma dell'art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010, godendo altrimenti di un'irragionevole esenzione -contrastante col principio di lealtà fiscale - per il solo fatto di porsi al di fuori del sistema concessorio, funzionale a prevenire infiltrazioni criminali nel settore del gioco (CGUE 26 febbraio 2020, causa 788-18, punti 18 e 21) (Rv. 660937-02);
c) in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore (cfr. il § 10 della motivazione);
d) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220 del 2010, nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie [dunque, non il bookmaker estero] operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla l. n. 220 cit. (cfr. il § 9.1 della motivazione);
e) l’imposta di cui si discute non ha natura armonizzata, sicché i giochi d'azzardo rilevano, ai fini del diritto unionale, in relazione alle norme concernenti [non già i consumi quanto, al contrario] la libera prestazione di servizi presidiata dall'art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 febbraio 2020, in causa C-788/18, punto 17) (cfr. il § 11 della motivazione); che correttamente, dunque, la C.T.R. ha affermato la responsabilità della odierna ricorrente, quale centro di trasmissione dati per conto del bookmaker estero; che con il terzo motivo la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione di legge in ordine all’accertamento dell’imposta e delle sanzioni per errori nel procedimento di calcolo e per violazione articolo 1, comma 945, legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento al d.lgs. 504/98 – Carenza di motivazione ” (cfr. ricorso, p. 19), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto legittimo il calcolo di imposta e sanzioni operato dall’Ufficio; che il motivo è inammissibile; che, premesso che, a dispetto della rubrica, esso sviluppa censure unicamente in relazione alle modalità di calcolo dell’imposta e non anche delle sanzioni (rispetto alle quali, dunque, difetta qualsivoglia argomentazione a sostegno del denunziato error in iudicando), il mezzo di gravame pecca, in ogni caso, di specificità (cfr. l’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.), non avendo parte ricorrente trascritto la motivazione degli avvisi di accertamento impugnati né, tantomeno, indicato, rispetto a quanto richiesto dall’Ufficio, quale avrebbe dovuto essere l’importo corretto, sì da precludere al collegio qualsivoglia valutazione (a) in relazione all’effettiva erroneità – o meno – del metodo di calcolo usato dall’ufficio e, nel caso di positivo riscontro, (b) all’effettiva lesività del risultato finale, in termini di “delta” di differenza, sfavorevole al contribuente, tra l’importo richiesto e quello ipoteticamente dovuto; che con il quarto motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) la “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – con riferimento alla richiesta di invio degli atti alla Corte di Giustizia europea vista l’incertezza sull’applicazione della norma in relazione alle annualità successive al 2010” (cfr. ricorso, p. 21), invocando, conseguentemente, la sospensione del presente giudizio in attesa della decisione della C.G.U.E. rispetto al rinvio pregiudiziale sottopostale dalla C.T.P. di Parma (cfr. ivi, p. 22 , sub “conclusioni”); che il motivo è inammissibile; che esso, infatti, non solo veicola un vizio (di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) non ulteriormente sottoponibile all’esame di questa Corte, trovando applicazione ratione temporis, nel caso di specie, il novellato art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., ma propone, quale motivo di ricorso, una questione (i.e., il mancato rinvio pregiudiziale disposto nei precedenti gradi di giudizio) che non costituisce autonoma domanda e, conseguentemente, non può fondare una valida doglianza in questa sede (arg. da Cass., Sez. 1, 10.3.2010, n. 5842, Rv. 612093-01, nonché da Cass., Sez. 1, 9.7.2020, n. 14666, Rv. 658387-01, a proposito di analoghe considerazioni in tema di inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale) – a voler comunque tacer della irrilevanza della prospettata questione (cfr. supra, a proposito di quanto già esposto in relazione ai primi due motivi di ricorso);
Ritenuto, in conclusione che il ricorso proposto da PAOLA RUGGIERO in proprio, nella qualità di socia della LUCKY ROOM S . A . S . debba essere dichiarato inammissibile, mentre quello proposto dalla LUCKY ROOM S . A . S . debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI intimata e non avendo svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte:
a) dichiara inammissibile il ricorso proposto da PAOLA RUGGIERO in proprio, nella qualità di socia della LUCKY ROOM S . A . S .;b) rigetta il ricorso proposto dalla LUCKY ROOM S . A . S . Dà atto della sussistenza dei presupposti proce