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Ordinanza — n. 25196/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismissed appeal against Revenue Agency's income tax assessment using the income meter method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25196/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Vincenzo Stivala's appeal against the Sicilian Regional Tax Commission's decision upholding the Revenue Agency's tax assessment. Stivala argued the lower court failed to properly evaluate his documentary evidence regarding high expenses, while the Agency contended the income meter method was validly applied without needing further proof. The court ruled that the appellate court correctly examined and rejected the taxpayer's documents as insufficient to disprove the income meter's findings, thereby dismissing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2697 c.c.; Art. 112 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.: The appellate court properly applied the burden of proof rules and the income meter method when rejecting taxpayer documents that failed to justify significant expenses, establishing that such assessments do not require additional administrative proof once the taxpayer cannot rebut the income meter's results.

Parole chiave

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income meter method tax assessment appeal burden of proof documentary evidence Revenue Agency appellate review tax liability reddito non dichiarato

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c….in ordine all’onere della prova a seguito della produzione documentale in sede di contraddittorio preventivo e, successivamente, di ricorso giurisdizionale; violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 112 c.p.c.
2697 c.c….in ordine all’onere della prova a seguito della produzione documentale in sede di contraddittorio preventivo e, successivamente, di ricorso giurisdizionale; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
in ordine alla mancata pronuncia sulla rilevanza della produzione documentale stessa; violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in ordine alla motivazione apparente circa la dichiarata mancata prova di alcun valido elemento per contrastare le risultanze dell’accertamento” (cfr.
Art. 7 della L. 212/2000
Art. 3 della L. 241/1990
212/2000 e dell’art. 3 della L. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla statuizione secondo la quale i documenti prodotti in sede di contraddittorio preventivo non giustificassero le spese sostenute” (cfr.
art. 360 cod. proc. civ
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (senza chiarire in relazione a quale dei motivi ex art. 360 cod. proc. civ.
art. 112 c.p
2697 c.c….in ordine all’onere della prova a seguito della produzione documentale in sede di contraddittorio preventivo e, successivamente, di ricorso giurisdizionale; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 2697 cod. civ
civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c….in ordine all’onere della prova a seguito della produzione documentale in sede di contraddittorio preventivo e, successivamente, di ricorso giurisdizionale; violazione e falsa applicazione dell’art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276
da Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv.
Cass., Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790
Cass., Sez. 5, 8.10.2020, n. 21700
in proposito, da ultimo, Cass., Sez. 5, 8.10.2020, n. 21700, Rv.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 20984-2019, proposto da: VINCENZO STIVALA (C.F. STVVCN43P14H221P), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall’AVV. ALESSANDRO FURCI, unitamente al quale è dom.to ope legis in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE(alessandrofurci@pec.it) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5948/13/18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, sez, st. di CATANIA, depositata il 20/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a VINCENZO STIVALA un avviso di accertamentoex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.E.F. ed addizionali relativamente all’anno di imposta 2007, conseguenti al maggior reddito imponibile ascritto allo STIVALA rispetto a quello dichiarato (pari a zero); che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Catania che, con sentenza n. 77/2013, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Sicilia, sez, st. di Catania, la quale, con sentenza n. 5948/13/18, depositata il 20/12/2018 accolse il gravame rilevandone – per quanto in questa sede ancora interessa – la tempestività ed ammissibilità nonché ritenendo (a) tardiva – siccome sollevata per la prima volta in appello dalla difesa del contribuente – l’e ccezione relativa al difetto di regolare sottoscrizione dell’avviso di accertamento impugnato, nonché (b) insussistente la presunta non contestazione dell’Ufficio (affermata dalla C.T.P.) rispetto alle difese articolate in prime cure dallo STIVALA ,non potendosi tale conseguenza trarsi dalla condotta processuale dell’ AGENZIA , rimasta semplicemente contumace in primo grado e, da ultimo, (c) legittimo l’accertamento condotto sulla base del redditometro nei confronti del contribuente, non essendo stato questi in grado di giustificare, attraverso la documentazione prodotta, le ingenti spese sostenute nell’anno di imposta in questione; che avverso tale decisione VINCENZO STIVALA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ;

Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (senza chiarire in relazione a quale dei motivi ex art. 360 cod. proc. civ. la censura debba ritenersi svolta) della “violazione e falsa applicazione dell’art.7 della L. 212/2000 e dell’art. 3 della L. 241/1990 per difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla statuizione secondo la quale i documenti prodotti in sede di contraddittorio preventivo non giustificassero le spese sostenute” (cfr. ricorso. P. 5), per avere la C.T.R. reso una motivazione “per un verso carente e per un altro contraddittoria” (cfr. ivi, quartultimo cpv.) laddove i giudici di appello, da un lato, hanno dato atto della “cospicua documentazione [prodotta da esso contribuente ed] atta a corroborare il presunto scostamento del reddito accertato dall’Ufficio” e, dall’altro, “non ha[nno] motivato per quali ragioni la suddetta documentazione non possa fornire giustificazione in ordine alle spese sostenute dal contribuente” (cfr. ivi, terzultimo cpv.); che il motivo è inammissibile e, in ogni caso, infondato; che premesso che la censura fa riferimento (a) alla violazione di norme di legge che non riguardano la motivazione della sentenza tributaria (attenendo esse, piuttosto, alla motivazione dell’avviso di accertamento), nonché (b) a vizi di motivazione - carente e contraddittoria - non ulteriormente sottoponibili all’esame della Corte, trovando applicazione ratione temporis il novellato art. 360, comma 5, cod. proc. civ. (trattandosi di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata il 20.12.2018), osserva in ogni caso il Collegio come il motivo risulti altresì infondato nel merito, risultando la decisione impugnata, in realtà, congruamente ed ampiamente motivata, per avere la C.T.R. evidenziato le ragioni (cfr. p. 3, ult. cpv.) in base alle quali la documentazione prodotta dal contribuente in fase di contraddittorio preventivo non può comunque considerarsi idonea a giustificare le numerose spese sostenute dallo STIVALA e sottese alle riprese dell’Ufficio; che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la “violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 218/1997, dell’art. 10 L. 212/200, edell’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973” (cfr. ricorso, p. 6), per “non avere la sentenza impugnata valutato la documentazione giustificatrice prodotta dalla parte in sede di contraddittorio preventivo” (cfr. ivi, penultimo cpv.); che il motivo è inammissibile; che, come rilevato poc’anzi, la C.T.R.

– diversamente da quanto sostenuto dal contribuente - ha ampiamente evidenziato le ragioni (cfr. p. 3, ult. cpv. della motivazione) per cui la documentazione prodotta dallo STIVALA in fase di contraddittorio preventivo non è idonea a dar conto delle numerose spese sostenute dallo stesso e sottese alle riprese dell’Ufficio: con il che il motivo finisce per invocare una inammissibile rilettura e rivalutazione di quello stesso compendio istruttorio che ha portato la C.T.R. a ritenere effettivamente sussistente (e non giustificato) lo scostamento riscontrato dall’Ufficio e sotteso alla ripresa per cui è causa (arg. da Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01); che con il terzo ed ultimo motivo, infine, la difesa di parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c….in ordine all’onere della prova a seguito della produzione documentale in sede di contraddittorio preventivo e, successivamente, di ricorso giurisdizionale; violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla mancata pronuncia sulla rilevanza della produzione documentale stessa; violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. in ordine alla motivazione apparente circa la dichiarata mancata prova di alcun valido elemento per contrastare le risultanze dell’accertamento” (cfr. ricorso, p. 8); che il motivo è, nel suo complesso infondato; che premesso che la proposizione – come nella specie - in un unico motivo, di diversi profili di doglianza, non rende di per sé la censura inammissibile, laddove sia comunque possibile esaminare e delibare separatamente le diverse doglianze (arg. da Cass.

Sez. 2, 23.10.2018, n. 26790, Rv. 651379 - 01), osserva il Collegio come, esclusa decisamente la ricorrenza, nella specie, di un’omessa pronunzia ovvero di una motivazione apparente rispetto (al valore della) alla produzione documentale operata dal contribuente in sede di contraddittorio preventivo, avendo la C.T.R. – come già evidenziato – (a) esaminato la stessa e (b) chiarito le ragioni della sua inidoneità a giustificare le ingenti spese sostenute dal contribuente, anche con precipuo riferimento ai mutui contratti dallo STIVALA (cfr. motivazione della sentenza impugnata, p. 3, ult. cpv., ove si fa espresso riferimento anche ai relativi “piani di ammortamento”), neppure ricorre, nella specie, la lamentata violazione dell’art. 2697 cod. civ., avendo i giudici di appello fatto buon governo dei principi in tema di riparto dell’onere della prova in materia di accertamento sintetico-induttivo mediante il cd. redditometro, considerato, da un lato, che esso dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva e, dall’altro che la C.T.R. ha ritenuto la documentazione prodotta dal contribuente inidonea a dimostrare l’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio a seguito di esame analitico della stessa (cfr. in proposito, da ultimo, Cass., Sez. 5, 8.10.2020, n. 21700, Rv. 659073-01);

Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna di VINCENZO STIVALA al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Diret tore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna VINCENZO STIVALA al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 5.600,00 (cinquemilaseicento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di VINCENZO S