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Ordinanza — n. 25193/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal and awards costs to the Agency for customs duty disputes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25193/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the company's appeal against a lower court ruling that ordered cost compensation between the parties. The court found the lower court's reasoning flawed because it incorrectly limited the term 'judicial proceedings' to the rescissory phase rather than the entire litigation history involving over €660,000 in duties. Consequently, the court affirmed the principle of liability for the losing party and condemned the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 92, comma 2, c.p.c.; The term 'judicial proceedings' encompasses the entire litigation history, not just the rescissory phase, and cost compensation is denied when the losing party's position was already unfavorable in prior judgments on the same legal issue.

Parole chiave

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cost compensation judicial proceedings customs duties rescissory action litigation costs loss of appeal procedural history importi compensativi monetari

Disposizioni normative citate

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Art. 92, comma 2, c.p.c.
L’art. 92, secondo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di Cassazione n. 16962/2016
Corte di Cassazione n. 10955/20
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4461 /2019 R.G. proposto da MCBOLT S.R.L., in persona del lega le rappresentante p.t., rappresen- tatae difesa dall’Avv. Tullio Elefante, elettivamente domiciliata presso lostudio del difensore sito in Roma, Via Cardinal De Luca n. 10; –ricorrente – contro Oggetto:Dogane - daziimportazione - speselite AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12;

–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania,n.6264/10/2018 depositata il 25 giugno 2018, e non notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nian.6264/10/2018 depositata in data 25 giugno 2018 veniva respinto l’appelloproposto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli n. 615/11/2012.La sentenza del giudice d’appello veniva adottata in sede digiudizio rescissorio e faceva seguito alla sentenza della Corte di cas- sazione n.16962/2016 depositata l’11 agosto 2016.

La Corte aveva riunitosette ricorsi proposti dalla società contro altrettante sentenze di appelloa lei sfavorevoli e alla cassazione seguiva il rinvio alla CTR. Per laparte che qui interessa, i ricorsi avevano ad oggetto l’accertamento doganaleprincipale e i relativi avvisi di irrogazione sanzioni. 2.Nella sentenza impugnata in questa sede si legge che alla base delle sanzioni vi erano riprese che facevano seguito ad una segnalazione OLAFe derivavano da 14 bolle doganali, relative a determinati elementi difissaggio importati da Vietnam, Indocina e Malay sia, su cui venivano applicatii dazi di importazione gravanti sulle merci cinesi (“dazio paesi terzi”del 3,7% IVA e “dazio antidumping” dell’85%) e rettificato il va- loredi determinate merci importate aumentandolo del 10% a titolo di provvigioni/commissioniper Maxway Trading Ltd, con conseguente de- terminazione di maggiori imposte per Euro 661.829,47, di cui Euro 647.131,57per dazi ed Euro 14.697,90 per provvigioni/commissioni.

Lacontribuente veniva ritenuta importatrice di merci prodotte in Cina viatrasbordo da porti in Vietnam, Indocina e Malaysia per sottrarsi al pagamentodei maggiori dazi doganali dovuti. 3.La Corte, previa riunione dei sette ricorsi per cassazione, con riferi- mento al ricorso proposto avverso la sentenza della CTR originata dall’impugnazionedell’avviso di rettifica, n.223/15/2013 depositata il 5.6.2013, accoglieva i motivi sesto e settimo, con i quali l’Agenzia avevacensurato la decisione d’appello sia per omessa pronuncia in or- dineal rilievo circa gli incrementi del valore dogana le in considerazione delleprovvigioni/commissioni, sia per violazione di legge nella parte in cuidisconosceva l’incremento del valore doganale delle merci conse- guenteall’inclusione delle commissioni pagate. 4.Il giudice della fase rescissoria accertava che l’incremento del 10% operatodall’Amministrazione sul valore doganale delle merci di cui alle bolle doganali, riferite alle commissioni corrisposte alla Maxway, do- vesseritenersi erroneo in quanto collegato a commissioni di acquisto ecompensava le spe se di lite. 5.Contro il capo di tale decisione che ha compensato le spese di lite la societàpropone ricorso, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Consideratoche: 6.Con il primo motivo, in relazione all’art.360 primo comma n.3 cod. proc.civ., la società prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt.15d.lgs. n.546/1992, 91 e 92 cod. proc. civ. per aver la CTR ille- gittimamentecompensato le spese di lite senza tener conto del criterio dellasoccombenza. Ilsecondo mot ivo, ai fini dell’art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., prospetta anche la nullità della sentenza per motivazione apparente conriferimento al medesimo capo di decisione. 7.I motivi, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono destituitidi fondamento. 7.1.

L’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art.2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, dispone che il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre « gra vi ed eccezionali ragioni » , esplicita- menteindicate nella motivazione. Il secondo comma è stato novellato dallemodifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 e i « giusti motivi» della precedente formulazione sono stati sostituiti dalla sud- dettanuova locuzione, che ha un significato più restrittivo, qualificando cosìla compensazione come evento eccezionale.

Nella vigenza di tale norma si collocano la decisione della CTP e la prima decisione della CTR,poi cassata, n.223/15/2013 depositata il 5.6.2 013 . Successivamente,il comma suddetto è stato riformato ad opera del d.l. 12settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre2014 n. 162, il quale ha previsto la possibilità di compensa- zione«se vi è soccombenza reciproca ovv ero nel caso di assoluta no- vitàdella questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti » . Nella vigenza di tale norma si collocano la decisionerescindente della Corte n.16962/2016 depositata l’11 agosto 2016e la succes siva decisione rescissoria della CTR. 8.Ciò premesso, la motivazione espressa dalla sentenza impugnata a supporto della compensazione delle spese è la seguente:

« La natura essenzialmenteinterpretativa delle questioni trattate e il contrasto giu- risprudenzialeesistente in materia, fanno ritenere equa la compensa- zionetra le parti delle spese di giudizio » . Orbene,la Corte ritiene in primo luogo che non vi sia dubbio sul fatto checon la locuzione “del giudizio” si sia fatto riferimento non solo al gradoprocessuale della fase rescissoria vertente sulla ripresa per prov- vigioni/commissioni pari ad Euro 14.697 ,90, ma all’intero giudizio, comprensivodi ogni sua fase processuale celebrata (avanti a CTP, CTR, Cassazione con rinvio, CTR rescissoria) in cui si è controverso su ri- prese per complessivi Euro 661.829,47, di cui Euro 647.131,57 per dazi e la differenza per provvigioni/commissioni.

In tal senso depone non solo l’espressione letterale onnicomprensiva usata “giudizio”, ma anchela sintesi contenuta nello svolgimento del processo alle pp.2 - 4 della sentenza impugnata, che dà conto del contenuto di tutte le ri- prese,nonché delle difese delle parti a riguardo, e delle ragioni delle decisioni assunte nelle precedenti fasi processuali circa ciascuna ri- presaad imposizione. 9.Inoltre, la motivazione espressa per compensare le spese di lite ri- spettail minimo cost ituzionale e non è illogica. Infatti , il contrasto giu- risprudenziale evidenziato esiste al momento del processo , se solo si considerache su questione giuridica analoga tra le medesime parti la CTR con sentenza n.194/22/2018 depositata il 17.4.2018 - di cu i dà conto l’ordinanza della Corte n.10955/20 che l’ha confermata - si è espressain senso sfavorevole alla società. 10.Sussistono quindi gli elementi fattuali posti nella succinta motiva- zionedella CTR alla base della compensazione delle spese, incluse l e difficoltàinterpretative che sostanziano la complessità del giudizio, evi- dentinon solo per il fatto che esso abbia già originato ben quattro pro- nuncegiurisdizionali, oltre alla presente.

Inoltre, la questione interpre- tativaprincipale, e relativa ai d azi all’importazione ossia la ripresa pre- valente per valore economico, è stata in diritto composta solo dalla sentenza della Corte n.10955/20. Conclusivamente, le norme richia- matedell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. risultano corretta- menteapplicate dal giudice d’appello. 11.Al rigetto del ricorso segue il regolamento delle spese di lite, attri- buitealla contribuente secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre s pese prenotate a debito. Sidà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115