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Ordinanza Interlocutoria — n. 25183/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands tax appeal case to lower court for file review regarding procedural timeline and delegation requirements.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 25183/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the tax agency's cassation appeal against a regional tax court decision that had overturned a first-instance ruling. The lower court had accepted the taxpayer's appeal based on the lack of a required delegation from the provincial director, a defect the higher court deemed reviewable on its own motion. Consequently, the Supreme Court ordered the case to be remanded to a new hearing for the lower courts to review the complete case files.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 38, comma 3 D.Lgs. 546/1992; When a lower court fails to examine a timely filed appeal on procedural grounds, the Supreme Court must remand the case for a new hearing to review the full file.

Parole chiave

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tax appeal admissibility procedural timeline violation delegation requirement remand for new hearing tax administration appeal tassazione dell'IVA validità della tassazione fiscale procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
CONSIDERATO CHE - C o n il primo motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 38, comma 3 D.Lgs. 546/1992
civ., la violazione dell’art. 38, comma 3, del d.lgs.
Art. 42 D.P.R. 600/1973
la violazione ed erronea applicazione dell’art. 42 del d.P.R.
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Testo completo

seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 10991/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12; –ricorrente – contro Vetreria Artigianale VSB s.r.l. –intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d ella Sardegnan. 361/08/2015, depositata il 27 . 10 .201 5 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del22 giugno 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La C TR della Sardegna – sezione staccata di Sassari accoglieva l’appello proposto dalla Vetreria Artigianale VSB s.r.l. contro la sentenza della CTP di Sassari che aveva rigettato il ricorso proposto dalla predetta contribuente avverso l’avviso di accertamento , per Oggetto:

Tributi imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2006, con il qual e era stato accertato un maggior reddito d’impresa; - dalla sentenza impugnata si evince , per quanto ancora qui rileva, che: - il primo motivo di appello, riguardante la nullità dell’avviso di accertamento per mancata allegazione della delega conferita dal Direttore provinciale al funzionario che aveva sottoscritto l’atto impositivo, era fondato; - la mancanza di delega era rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e l’accoglimento di detto motivo assorbiva le altre questioni proposte dalle parti; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -la Vetreria Artigianale rimaneva intimata .

CONSIDERATO CHE - C o n il primo motivo di ricorso, l'Agenzia ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo la CTR accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello, tardivamente proposto, atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata in data 25.02.2014, sicchè il termine di sei mesi per l’impugnazione scadeva in data 10.10.2014 (venerdì), mentre l’atto di appello era stato notificato in data 13.10.2014, come si evinceva dalla data riportata sul plico depositato in atti e dall’estratto di attestazione di Poste Italiane, rispettivamente, agli allegati 3 e 4 alle controdeduzioni dell’Ufficio; - con il secondo motivo, deduce in via subordinata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. la violazione ed erronea applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, per avere la CTR ritenuto erroneamente che fosse necessaria la produzione della delega di firma al funzionario che aveva sottoscritto l’avviso di accertamento impugnato, mentre era sufficiente che i dati emergenti da tale atto consentissero di ritenere sicura la riferibilità dello stesso all’Amministrazione; - c iò premesso, la Corte ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito e, quindi, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo mandando alla Cancelleria di acquisire i fascicoli dei gradi di merito. Così d