Cassation appeal dismissed for non-compliance with court order to integrate third-party defendant into proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellants failed to comply with a prior order to integrate the corporate defendant into the proceedings. Although the appellants argued they lacked standing due to a prior share transfer, the primary procedural defect was their refusal to participate in the required hearing. Consequently, the Court dismissed the appeal and ordered the appellants to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 cod. proc. civ.; Art. 360, n. 3 cod. proc. civ.: Where a party fails to comply with an order to integrate the contradictory of a third party in a cassation appeal, the appeal is declared inadmissible.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 725/15 R.G. proposto da: SANGERMANO ALBERTO (C.F. SNGLRT50C23H501V ), SANGERMANO MARIA CRISTINA (C.F. SNGMRC79T71H501L), rappresentati e difesi dall’Avv. FRANCESCO SILVESTRI in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 209 –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391 001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 Oggetto: tributi N.725/15 R.G.
Est. F. D’Aquino - controricorrente – nonché nei confronti di CORNETTERIA SANGERMANO SNC (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 398/09/13, depositata in data 7 novembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. I contribuenti SANGERMANO MARIA CRISTINA E SANGERMANO ALBERTO hanno impugnato, unitamente a Cornetteria Sangermano SNC un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 1999, redatto con metodologia induttiva, con cui venivano rideterminate IRAP e IVA e accertata maggiore IRPEF in capo ai soci, quale effetto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte della società.
I contribuenti hanno dedotto – come risulta dalla sentenza impugnata e per quanto qui rileva – il proprio difett o di legittimazione passiva, avendo gli stessi ceduto le quote.
2. La CTP di Roma ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti , accogliendo il ricorso dei soci quanto alle sanzioni, rilevando che l’intervenuta cessione delle quote prima del termine per procedere alla dichiarazione dei redditi li rendeva esenti da tale incombente.
3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 7 novembre 2013, ha rigettato gli appelli dei contribuenti. Ha ritenuto il giudice di appello che l’accertamento effettuato nei confronti della società comporta l’accertamento del maggior reddito in relazione alle quote di partecipazione possedute.
4. Propongonoricorso per cassazione i due contribuenti, affidato a due motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. N.725/15 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Con ordinanza pronunciata all’adunanza del 22 aprile 2022 è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ. nei confronti della società contribuente Cornetteria Sangermano di Gibertini Luca C. S.n.c. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 56 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. I ricorrenti deducono di non essere i destinatari dell’avviso di accertamento impugnato, il quale si sarebbe dovuto notificare alla società contribuente e che loro non fossero i destinatari del medesimo per avere ceduto le quote in data 3 aprile 2000, in epoca precedente la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, per cui l’avviso di accertamento non si sarebbe perfezionato per non essere stato portato a conoscenza del destinatario.
2. Con il secondo motivosi deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 40 d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui la CTR ha statuito che l’accertamento nei confronti dei contribuenti costituisce un riflesso dell’accertamento compiuto nei confronti della società, per cui la caducazione dell’avviso nei confronti della società comporterebbe anche la caducazione dell’avviso nei confronti dei soci.
3. Preliminare all’esame del ricorso è la circostanza che i ricorrenti non hanno ottemperato all’ordinanza di integrazione del contraddittorio -pronunciata all’udienza del 22 aprile 2022 - nei confronti della società contribuente, già in causa nel giudizio di appello, ordinanza regolarmente comunicata a parte ricorrente a mezzo PECall’indirizzo indicato in ricorso.Nel caso in cui, nel giudizio di legittimità, la parte non adempia all'ordine di integrazione del contraddittorio, il ricorso va N.725/15 R.G. Est. F. D’Aquino dichiarato inammissibile (Cass., Sez. U., 19 aprile 2012, n. 6107; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2018, n. 1825).
4. All’inammissibilità del ricorso consegue la regolazione delle spese secondo soccombenza, spese liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma