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Ordinanza — n. 25163/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; court notes withdrawal requires formal notification to be effective.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25163/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal after the appellant voluntarily withdrew the lawsuit without fulfilling the required formal notification procedures. Although the lower court had ruled in favor of the appellant regarding land reclamation contributions, the withdrawal rendered the appeal moot. The court emphasized that such withdrawals are unilateral but must be formally notified to the parties to legally extinguish the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A withdrawal of a cassation appeal is unilateral but requires formal notification to parties or their lawyers to be effective; failure to notify results in the loss of interest rather than a formal inadmissibility ruling.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal formal notification requirement extinction of proceedings contributory land reclamation unilateral legal act sussidio per la costruzione deduzione delle spese di manutenzione di immobili contributi di urbanizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
Art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012
215 del 1933 e dall’art. 12, l.
art. 112 cod. proc. civ
la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
la violazione dell’art. 2909 cod. civ.
art. 2697 cod. civ
la violazione dell’art. 2697 cod. civ.
artt. 860 cod. civ
4 del 2003; degli artt. 860 cod. civ.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); in assenza di dette formalità, peraltro, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); in assenza di dette formalità, peraltro, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24940/2016R.G. proposto da Soc. Immobili commerciali s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv . Carlo Maria Palmiero, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Carlo Recchia, in Roma, piazza dei Navigatori, n. 7 – ricorrente – contro Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno –intimato – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria d ella Campania n. 2515/34/2017 depositata il 20 marzo 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2023 dal Consigliere Stefania Billi RITENUTO CHE - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avvisodi pagamento (n. 4521353144 ), emesso dal Consorzio generale di bonifica del bacino del Volturno (d’ora in poi Oggetto:

Consorzio contributi intimato), in relazione al pagamento della somma di € 5.540, 55 per contributi di bonifica per fabbricati, relativi all’anno 2014, dovuti dalla Soc. Immobili commerciali s.p.a. (d’ora in poi ricorrente); - la CTP ha accolto il ricorso introduttivo; - la CTR , riformando la pronuncia di primo grado , ha accolto l’appello dell’odierno intimato, per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti ragioni: • è f ondato il motivo d'appello con cui il consorzio si duole della falsa applicazione degli artt. 12, comma 3, e 13 della l. regione Campania n. 4 del 2003, nonché del r.d. n. 215 del 1933 sul presupposto che il giudice del merito abbia valorizzato le circostanze evidenziate nella perizia tecnica di parte ricorrente sebbene la stessa forse inconferente nel caso di specie;

• è fondata la censur a secondo cui la CTP è incorsa nell'errore di confondere il contributo di bonifica previsto dal r.d. n. 215 del 1933 e dall’art. 12, l. regione Campania n. 4 del 2003, con il contributo per scolo e collettamento di acque previsto dall’art. 13 della l. regione Campania n. 4 del 2003. Il contributo per la difesa idraulica e l'attività di bonifica non beneficia di alcuna esenzione; la circostanza evidenziata nella perizia di parte secondo cui la società contribuente già corrispondeva la tariffa del servizio idrico non esonera, pertanto, la stessa dal versamento del suddetto contributo;

• l 'esistenza di un piano di classifica e l'adozione del cosiddetto perimetro di contribuenza esonera il consorzio dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica; • nel caso di specie il contribuente pur avendo depositato una consulenza non ha affatto assolto all'onere di provare specificamente la non utilità per il fondo delle opere di bonifica effettuate. - la ricorrente propone ricorso fondato su sette motiv i e deposita atto di rinuncia al ricorso, il controricorrente è rimasto intimato;

CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato esterno.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti non avendo la sentenza impugnata tenuto conto della allegata e provata circostanza dell'adottato giudicato intervenuto tra le stesse parti in relazione alle precedenti annualità.

3. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ.

4. Con il quarto motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 155, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 13, comma 3, della l regione Campania n. 4 del 2003; degli artt. 860 cod. civ. e degli artt. 10 e 11 del r.d. n. 215 del 1993, nonché dell’art. 12 della l. regione Campania n. 4 del 2003. Contesta l'errata applicazione del principio di non contestazione dei criteri di ripartizione degli oneri probatori e l'errata affermazione della pretesa tributaria in assenza di un beneficio diretto e specifico a favore degli immobili oggetto del giudizio.

5. Deve essere preliminarmente esaminata l'istanza di rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente, posto che le parti sono addivenute ad una definizione bonaria della lite. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); in assenza di dette formalità, peraltro, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). Nulla sulle spese, stante la mancata