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Ordinanza — n. 25160/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to voluntary withdrawal, noting formalities required for valid renunciation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25160/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal after the appellant voluntarily withdrew the lawsuit. Although the appellant submitted a letter of renunciation, the court noted that such withdrawal is unilateral but requires formal notification to the opposing party and their lawyers to be effective. Consequently, the proceedings were extinguished without a substantive ruling on the underlying tax dispute regarding land reclamation contributions.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002: A renunciation of cassation appeal is unilateral but requires formal notification to opposing parties to extinguish the proceedings; failure to comply renders it ineffective for dismissal purposes, while the fine for losing parties does not apply to valid renunciations.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal formal notification requirement extinction of proceedings unilateral renunciation cassation fine applicability sussidio per la costruzione contributi di urbanizzazione vantaggio particolare per contributo di miglioria

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
152 del 2006 e dell’art. 13, comma 3, della l.
Art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod.
art. 112 cod. proc. civ
la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
art. 2909 cod. civ
la violazione dell’art. 2909 cod. civ.
art. 345 cod. proc. civ
546 del 1992, nonché dell’art. 345 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
la violazione dell’art. 2697 cod. civ.
artt. 860 cod. civ
4 del 2003; degli artt. 860 cod. civ.
art. 391 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 28 maggio 2020, n. 10140
(Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971
Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass.
Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378
3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n.
Cass., 5 maggio 2011, n. 9857
7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); in assenza di dette formalità, peraltro, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732
9857); in assenza di dette formalità, peraltro, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n.
Cass., 7 giugno 2018, n. 14782
31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n.
Cass., 21 giugno 2016, n. 12743
14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass.
Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876
12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n.
Cass., 14 luglio 2006, n. 15980
3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980).
Cass., 18 luglio 2018, n. 19071
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175
Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22270/2016R.G. proposto da Soc. Immobili commerciali s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv . Carlo Maria Palmiero, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Carlo Recchia, in Roma, piazza dei Navigatori, n. 7 – ricorrente – contro Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gugliemo Cantillo e dall’Avv. Oreste Cantillo, elettivamente domiciliato presso il domicilio di quest’ultimo in Roma, Lungotevere dei Mellini, n. 17 –controricorrente – Ge.Fi.L.

Gestione Fiscalità Locale s.p.a. –intimata – avverso la sentenza della Commissione regionale tributaria d ella Campania n. 1822/2016 depositata il 22 febbraio 2016 Oggetto: Ici Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 12 luglio 2023 dal Consigliere Stefania Billi RITENUTO CHE - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di notifica (n. 4560237292 ), emesso dalla Società concessionaria del Consorzio di bonifica del bacino del Volturno ( quest’ultimo d’ora in poi controricorr ente ), in relazione al pagamento della somma di € 5.820,52 per contributi di bonifica per fabbricati relativi all’anno 2012 dovuti dalla Soc.

Immobili commerciali s.p.a. (d’ora in poi ricorrente); - la CTP ha accolto il ricorso introduttivo; - la CTR , riforman do la pronuncia di primo grado , ha accolto l’appello dell’odierno controricorrente sulla base delle seguenti ragioni: • n on è contestato nel caso di specie che il fondo oggetto del giudizio ricade nella perimetrazione consortile; • l 'ingiunzione di pagamento e messa per la riscossione è riferita al consorzio con un piano di classifica approvato dalla competente autorità regionale con la conseguenza che nessun ulteriore onere probatorio grava sul consorzio circa l'esistenza di un vantaggio diretto e specifico derivante agli immobili compresi nel piano dalle opere di bonifica;

• nel corso del giudizio nulla è stato provato circa l'insussistenza del beneficio sia sotto il profilo della sua inesistenza sia in ordine ai criteri con cui il consorzio ha messo in esecuzione le direttive dell'atto amministrativo per la determinazione del contributo; - la ricorrente propone ricorso fondato su sette motivi e deposita atto di rinuncia al ricorso, il controricorrente si costituisce con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sull'eccezione di giudicato esterno.

2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame su un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di discussione tra le parti, non avendo la sentenza impugnata tenuto conto della allegata e provata circostanza dell'adottato giudicato intervenuto tra le stesse parti in relazione alle precedenti annualità 2004-2014.

3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2909 cod. civ.

4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 24 e 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art. 345 cod. proc. civ. Si duole che la sentenza impugnata erroneamente abbia ritenuto ammissibile la prova documentale introdotta in grado d'appello dal consorzio rimasto contumace in primo grado.

5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 115 cod. proc civ.

6. Con il sesto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 155, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e dell’art. 13, comma 3, della l. regione Campania n. 4 del 2003; degli artt. 860 cod. civ. e degli artt. 10 e 11 del r.d. n. 215 del 1993, nonché dell’art. 12 della l. regione Campania n. 4 del 2003. Contesta l'errata applicazione del principio di non contestazione, dei criteri di ripartizione degli oneri probatori e l'errata affermazione della pretesa tributaria in assenza di un beneficio diretto e specifico a favore degli immobili oggetto del giudizio.

7. Con il settimo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame su un punto decisivo della controversia per il mancato esame da parte della sentenza impugnata di elementi probatori agli atti idonei a dimostrare circostanze tali da invalidare il convincimento del giudice di merito.

8. Deve essere preliminarmente esaminata l'istanza di rinuncia al ricorso presentata dal ricorrente, posto che le parti sono addivenute ad una definizione bonaria della lite. Come statuito dalla Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale non accettizio, nel senso cioè che non esige, per la sua operatività, l'accettazione della controparte, ma pur sempre di carattere ricettizio, poiché la norma esige che sia notificato alle parti costituite o comunicato ai loro avvocati che vi appongono il visto, così che, ove effettuata nel rispetto di tali formalità, dà luogo alla pronuncia di estinzione del processo di cassazione, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ. (Cass., 28 maggio 2020, n. 10140;

Cass., 26 febbraio 2015, n. 3971; Cass. Sez. U., 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., 5 maggio 2011, n. 9857); in assenza di dette formalità, peraltro, la rinuncia è pur sempre significativa del venir meno dell'interesse al ricorso cui si correla, per l’appunto, la pronuncia di inammissibilità del ricorso stesso (v., ex plurimis, Cass., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 21 giugno 2016, n. 12743; Cass. Sez. U., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass., 14 luglio 2006, n. 15980). L'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071;

Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). Le spese del giudizio sono compensate, tenuto conto della composizione bonaria della lite sottesa all’