Cassation court dismisses consumer's tax refund claim, ruling only the energy supplier has standing to request reimbursement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal by Buzzi Unicem S.p.A., a final energy consumer, challenging the Regional Tax Commission's refusal of a provincial excise tax refund. The company argued that Article 14 of the Tax on Energy (TUA) grants refund rights to any payer regardless of status, whereas the Commission held only the energy supplier is entitled to the claim. The court dismissed the appeal, affirming that while consumers can seek restitution via private action against the supplier, they lack direct standing to request administrative reimbursement unless specific impossibility conditions are met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, comma 2 e 53 del TUA; Art. 6, comma 3 del d.l. n. 511/1988: The energy supplier is the sole subject entitled to request reimbursement of excise taxes on electricity, while the final consumer may only seek restitution through private action against the supplier or exceptionally via administrative refund if proving impossibility of such action.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 4966-2019, proposto da: BUZZI UNICEM S.P.A. (C.F. 00930290044), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV. MASSIMO FABIO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA,alla VIA CURTATONE, n. 3 (mfabio@pec.kstudioassociato.it) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1801/05/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della EMILIA-ROMAGNA, depositata il 03/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la BUZZI UNICEM S . P . A .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Ravenna il provvedimento con cui l’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI le negò il rimborso delle somme corrisposte da essa contribuente a titolo di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica negli anni 2010-2011; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 100/02/2015, rige ttò il ricorso; che la BUZZI propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia- Romagna, la quale, con sentenza n. 1801/2018, depositata il 03/07/2018 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede rileva – come alla contribuente non spettasse il chiesto rimborso, dovendosi riconoscere tale diritto unicamente in favore del somministrante/fornitore dell’energia e non del somministrato/consumatore; che avverso tale decisione la BUZZI UNICEM S .
P . A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e falsa applicazione degli artt. 14, comma 2 e 53 del TUA” (cfr. ricorso, p. 4), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione della BUZZI a richiedere il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica, laddove la richiamata previsione conferisce tale diritto “sul solo presupposto del pagamento del tributo, senza che abbia rilevanza la qualità del soggetto istante e il modo dell’avvenuto pagamento” (cfr. ricorso, p. 5, terzultimo cpv.); che il motivo – ulteriormente illustrato nella memoria ex art. 380-bis.1 cpd. proc. civ. (cfr. infra) è infondato; che l’ormai consolidato indirizzo di questa Corte è nel senso che le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica, di cui all'art. 6, comma 3, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989 (applicabile ratione temporis), alla stregua delle accise, sono dovute, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore, il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'amministrazione finanziaria, mentre il consumatore finale, al quale il fornitore abbia addebitato le suddette imposte, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela, può:
a) esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito;
b) eccezionalmente chiedere direttamente il rimborso all'amministrazione finanziaria ove dimostri (e non si tratta del caso di specie) l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione -da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise;
c) eventualmente esercitare azione nei confronti dello Stato per ottenere il risarcimento del danno subito per mancato adeguamento del diritto nazionale al diritto dell'Unione Europea (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 5, 25.10.2022, n. 31609, Rv. 666099-01, ed ivi – cfr., in particolare, le pp. 3 e ss. della motivazione - ulteriori riferimenti giurisprudenziali di legittimità, che consentono di superare, ad un tempo e quali precedenti specifici, la richiesta di rimessione della causa innanzi alle Sezioni Unite, il richiesto rinvio pregiudiziale, nonché le questioni di legittimità costituzionale sollevata dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.); che la C.T.R., nel disconoscere la legittimazione della BUZZI , quale consumatrice finale di energia somministratale da società terze, ad invocare il chiesto rimborso si è, dunque, correttamente uniformata a tali principi;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla luce delle oscillazioni giurisprudenziali conseguenti alla ellittica formulazione dell’art. 14 del T.U.A. (di cui si dà conto anche nella richiamata Cass. n. 31609 del 2022) e della sostanziale novità della questione;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della BUZZI UNICEM S . P . A .,in persona del legale rappresentante p.t., dell’ulteriore importo a titolo di co