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Ordinanza — n. 25108/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal against dissolved company partners regarding undistributed profits liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25108/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Claudio Scataglini's cassation appeal against a regional tax commission decision holding him liable for a dissolved company's tax debt. The court ruled that the tax authority could presume profits were distributed to partners based on their shareholding ratios, even without formal distribution records. Consequently, the court held that questions regarding the actual receipt of these profits must be raised during the collection phase, not in the liability determination phase.

Regesto Legislator

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Art. 2495 c.c.; Art. 2729 c.c.; Art. 36 DPR 602/1973; Art. 360 c.p.c.: Liability of partners for a dissolved company's tax debt is presumed based on profit distribution ratios, and claims regarding the actual receipt of undistributed profits must be raised during the collection phase.

Parole chiave

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dissolved company liability tax partner responsibility undistributed profits tax collection phase presumption of distribution solidary liability limits cassation dismissal responsabilità dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 2495 c.c.
civ., per avere la CTR presuntivamente imputato ai soci i proventi conseguenti dalla rideterminazione del reddito di SSD New Team Volley Castelfidardo a r.l., senza che ci sia stata effettiva distribuzione degli utili e, dunque, in violazione dell’art. 2495 cod.
Art. 2729 c.c.
Art. 36 DPR 602/1973
civ.e dell’art. 36 del d.P.R.
Art. 360 c.p.c.
602, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002
228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1 comma 17 L. 228/2012
Avverso la sentenza della CTR Claudio Scataglini proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.
art. 2495 cod. civ
civ., per avere la CTR presuntivamente imputato ai soci i proventi conseguenti dalla rideterminazione del reddito di SSD New Team Volley Castelfidardo a r.l., senza che ci sia stata effettiva distribuzione degli utili e, dunque, in violazione dell’art. 2495 cod. civ.
art. 110 cod. proc. civ
602 del 1973 e dell’art. 110 cod. proc. civ., in relazione all’art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 26758 del 12/09/2022
Cass. n. 2 del 04/01/2022
Cass. n. 2 del 04/01/2022; Cass.n.
Cass. n. 15035 del 16/06/2017
Cass. n. 14446 del 05/06/2018
15035 del 16/06/2017; Cass. n. 14446 del 05/06/2018; Cass.
Cass. n. 897 del 16/01/2019
14446 del 05/06/2018; Cass. n. 897 del 16/01/2019; Cass.
Cass. n. 9094 del 07/04/2017
897 del 16/01/2019; Cass. n. 9094 del 07/04/2017).
Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29437/2016R.G. proposto da Scataglini Claudio , elettivamente domiciliat o in Roma , via A. Baiamonti n. 10 , presso lo studio dell’avv. Selenia Parente , rappresentatoe difeso dall’avv. Roberto Catani e dall’avv. Maria Elena Sacchigiusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – e contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Ancona , in persona del Direttore pro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 315/03/16, depositata il 17 maggio 2016. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Società estinta - Responsabilità del socio.Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 315/03/16 del 17 / 0 5 /201 6 la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da Claudio Scataglini, Giuseppe Paolo Daidone, Maurizio Palpacelli e Massimo Pandolfiavverso la sentenza n. 1003/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Ancona (di seguito CTP), la quale aveva rigettato il ricorso proposto dai contribuenti avverso un avvis o di accertamento per IVA relativ a all’anno d’imposta 2007. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, con l’ avvis o di accertamento impugnato l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto alla rideterminazione del reddito di SSD New Team Volley Castelfidardo a r.l., agendo nei confronti dei soci in ragione dell’estinzione della società, intervenuta in data 12/12/2012, a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. 1.2. La CTR accoglieva parzialmente l’appello proposto dai soci , evidenziando, per quanto ancora interessa in questa sede, che:

a) l’azione esperibile nei confronti dei soci poteva essere esercitata nei limiti degli utili distribuiti;

b) nel caso di specie, si doveva presumere che gli utili determinati a seguito dell’accertamento fossero stati distribuiti tra i soci in proporzione della rispettiva quota, con conseguente correttezza dell’azione esperita nei confronti dei soci.

2. Avverso la sentenza della CTR Claudio Scataglini proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE resisteva con controricorso.Cons. est. G.M. Nonno RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Claudio Scataglini deduce violazione degli artt. 2495 e 2729 cod. civ.e dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR presuntivamente imputato ai soci i proventi conseguenti dalla rideterminazione del reddito di SSD New Team Volley Castelfidardo a r.l., senza che ci sia stata effettiva distribuzione degli utili e, dunque, in violazione dell’art. 2495 cod. civ. 1.1.

In particolare, la sentenza impugnata si fonderebbesu di una praesumptio de praesumpto, cioè l’intervenuta distribuzione degli utili ai soci secondo un’applicazione totalizzante dell’imputazione per trasparenza conseguente alla ristrettezza della base sociale, imputazione ritenuta valida anche nei confronti del socio di minoranza; e per di più con una evidente inversione dell’onere della prova, non spettando al socio la dimostrazione di non avere percepito utili. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la falsa applicazionedegli artt. 2476, secondo e terzo comma, e 2495 cod. civ., dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 110 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere il giudice di appello male interpretato le disposizioni sopra richiamate. 1.3.

Con il terzo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la CTR erroneamente ritenuto il ricorrente responsabile in solido dei debiti sociali. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dal mancato deposito dei bilanci di liquidazione da parte di SSD New Team Volley Castelfidardo a r.l.

2. I motivi possono essere unitariamente esaminati, vertendo su circostanze connesse.Cons. est. G.M. Nonno 2.1. Costituisce principio giurisprudenziale pacifico quello per il quale qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue – ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale – ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali (Cass.

S.U. n. 6070 e 6071 del 12/03/2013; conf., ex multis,Cass. n. 16362 del 30/07/2020). 2.1.1. I soci di una società di capitali a base ristretta estinta rispondono dei debiti societari pro quota, in relazione ai relativi titoli di partecipazione (Cass. n. 31904 del 05/11/2021 ), indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione, sicché AE ha interesse a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della societàestinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (quali, ad es., utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si siano trasferiti ai soci(Cass. n. 26758 del 12/09/2022;

Cass. n. 2 del 04/01/2022; Cass.n. 15035 del 16/06/2017; Cass. n. 14446 del 05/06/2018; Cass. n. 897 del 16/01/2019; Cass. n. 9094 del 07/04/2017). 2.1.2. Le questioni concernenti l’effettiva percezione degli utili da parte dei soci della società estinta non sono idonee a paralizzare il superiore interesse, sicché le stesse possono essere fatte valere dal socio solo in sede di riscossione. 2.2. Da quanto sopra precisato in punto di diritto, ne consegue l’infondatezza dei primi tre motivi proposti.Cons. est. G.M. Nonno 2.2.1. La circostanza che non ci sia stata distribuzione degli utili da parte della società non esclude l’interesse di AE ad accertare la responsabilità del socio, essendo risultati, all’esito dell’accertamento nei confronti dellasocietà, utili comunque distribuibili, con conseguente infondatezza del primo motivo. 2.2.2.

Resta salva ogni questione sull’ effettivo percepimento di detti utili, che potrà essere posta solo in sede di riscossione, con conseguente mancanza di interesse del socio a far valere, in questa sede, le questioni di ripartizione dell’onere probatorio avanzate con il secondo motivo. 2.2.3. Infine, non è vero che la CTR abbiaritenuto la responsabilità solidale dei soci, ma anzi ha correttamente precisato che il socio risponde nei limiti della quota posseduta (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), con conseguente infondatezza del terzo motivo. 2.3.

Quanto, infine, al quarto motivo, a parte la sussistenza di una doppia conforme di merito che rende la censura inammissibile in limine (Cass. S.U. nn. 8053 e 8054 del 07/04/2014), deve osservarsi che la CTR ha puntualmente esaminato la questione dellamancata redazione del bilancio di liquidazione, sicché non è nemmeno configurabile il denunciato omesso esame.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannatoal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 337.443,75. 3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore Cons. est. G.M. Nonno importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio,che si liquidano in complessivi euro 7.800,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent