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Ordinanza — n. 25101/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for failing to specify how lower court violated contract interpretation rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25101/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding VAT on car discounts. The agency argued the lower court erred in interpreting a mixed bonus as taxable, but failed to explicitly demonstrate how the lower court deviated from established legal interpretation standards. The court ruled that the appeal was generic and lacked the specific reasoning required to challenge the lower court's factual findings on contract interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 1362 et seq. c.c.; The cassation appeal must explicitly specify how the lower court deviated from legal interpretation canons, not merely contrast its own interpretation with the lower court's.

Parole chiave

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contract interpretation canons tax agency appeal VAT on discounts mixed bonus classification cassation procedural requirements prestazioni dell'assicurazione invalidità tassazione dell'IVA accredito supplementare

Disposizioni normative citate

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Art. 1362 et seq. c.c.
Art. 96 cod. proc. civ.
Non sussistono i presupposti per la condanna di AE per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., vertendo essenzialmente la presente controversia sull’interpretazione di un contratto, per sua natura opinabile.
art. 96 cod. proc. civ
Non sussistono i presupposti per la condanna di AE per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., vertendo essenzialmente la presente controversia sull’interpretazione di un contratto, per sua natura opinabile.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9461 del 09/04/2021
Cass. n. 873 del 16/01/2019
9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 873 del 16/01/2019;
Cass. n. 16987 del 27/06/2018
Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass.
Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022
Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass.
Cass. n. 12481 del 19/04/2022
8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7581/2016R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Sancar s.r.l., elettivamente domiciliato in Lecce, via Cavour n. 56, presso lo studio dell’avv. Maurizio Villani, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 2175 / 24 /1 5 , depositata il 20 ottobre 2015.

Vista la requisitoria scritta depositata dal sostituto procuratore generale, dott. Roberto Mucci, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -IVA -Bonus quantitativi e qualitativi.Cons. est. G.M. Nonno Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 febbraio2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 2175/24/15 del 20 / 10 /201 5 la Commissione tributaria regionale della Puglia -Sezione staccata di Lecce (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 117/02/12 della Commissione tributaria provinciale di Lecce (di seguito CTP)e rigettava l’appello proposto sempre da AE avverso le sentenze nn. 115 e 116/02/12 della medesima CTP, la quale aveva accolto i separati ricorsi proposti da Sincar s.r.l. avverso tre avvis i di accertamento per IVA relativaagli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006. 1.1.

Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, gli avvisidi accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006 riguardavano l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata prevista per l’acquisto di autovetture nuove da parte di soggetti disabili, mentre l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 riguardava esclusivamente la rilevanza fiscale degli incentivi commerciali (cd. bonus) corrisposti alla società contribuente da GM Italia s.r.l., ritenuti bonusqualitativi soggetti a IVA ai sensi dell’art. 3 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 1.2.

La CTR, previa riunione dei separati ricorsi proposti da AE, accoglieva parzialmente l’appello con riferimento alla sentenza n. 117/02/12 e lo rigettava con riferimento alle altre sentenze. In particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, la CTR affermava che:

a) gli sconti riconosciuti da GM Italia s.r.l. al concessionario erano di carattere misto: si trattava di bonus quantitativi, legati al raggiungimento di volumi prestabiliti di acquisti, la cui erogazione, peraltro, era sospensivamente condizionata al verificarsi del risultato qualitativo;

b) ne conseguiva che lo sconto non Cons. est. G.M. Nonno poteva ritenersi soggetto a IVA come richiesto per i bonus qualitativi dall’art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso p er cassazione affidato ad un unico motivo.

3. Sincar s.r.l. resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso AE deduce viol azione e falsa applicazione dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente interpretato le clausole del contratto intervenuto tra GM Italia s.r.l. e Sincar s.r.l., ritenendo che i bonus riconosciuti dalla prima alla seconda non siano di carattere qualitativo. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di IVA, qualora i "bonus", erogati dalla casa automobilistica al concessionario per il raggiungimento di obbiettivi quantitativi e qualitativi, abbiano, in concreto, natura mista, in quanto il riconoscimento dello sconto sia collegato ad obbligazioni qualitative non autonome ma funzionali alla realizzazione dell'obbiettivo quantitivo (al cui verificarsi è condizionata l'esigibilità del "bonus"), sì da determinare una riduzione dei prezzi praticati dalla casa madre, ad essi trova applicazione il regime fiscale riservato agli "abbuoni o sconti" di cui all'art. 26, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633» (Cass. n. 11398 del 03/06/2015). 1.3.

Nel caso di specie, la CTR, sulla base dell’esame del contratto tra le parti, ha ritenuto che i bonus riconosciuti dalla casa madre al concessionario siano di natura mista: il raggiungimento del risultato di vendita è condizione necessaria all’ottenimento dello sconto, ma non sufficiente, dovendo il concessionario rispettare alcuni standard qualitativi.Cons. est. G.M. Nonno 1.3.1. In altri termini, senza il rispetto degli standard qualitativi Sincar s.p.a. non avrebbe potuto ottenere lo sconto sugli acquisti precedentemente effettuati, con una conseguente funzionalizzazione della prima prestazione alla seconda. 1.4.

Così statuendo, la CTR ha pienamente rispettato il superiore principio di diritto e la diversa prospettazione di AE passa attraverso una diversa interpretazione del contratto inter partes, interpretazione che si rivela inammissibile per due ordini di ragioni. 1.5. In primo luogo, costituisce principio consolidato quello per il quale «Posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valerela violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedano altresì, ex multis, Cass. n. 873 del 16/01/2019;

Cass. n. 16987 del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass.n. 27136 del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012). 1.5.1. Nel caso di specie, la ricorrente ha effettivamente denunciato la violazione dei canoni ermeneutici relativi alla interpretazione delle clausole nel loro complesso e del comportamento, anche successivo, delle parti, ma tali affermazioni si rivelano del tutto generiche, non essendo stato chiarito perché (al di là della denuncia di una Cons. est. G.M. Nonno insufficienza motivazionale che non può essere più dedotta in sede di legittimità) l’interpretazione fornita dalla CTR debba ritenersi scorretta. 1.6.

In secondo luogo, la ricorrente si è limitata a trascrivere solo in parte le clausole contrattuali che la stessa assume necessario interpretare nel loro complesso, senza allegare il contratto al ricorso e senza indicare specificamente dove rinvenirlo negli atti di causa, con ciò contravvenendo al principio di autosufficienza (cfr. Cass. S.U. n. 8950 del 18/03/2022; Cass. n. 12481 del 19/04/2022).

2. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite di euro 875.000,00. 2.1. Non sussistono i presupposti per la condanna di AE per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., vertendo essenzialmente la presente controversia sull’interpretazione di un contratto, per sua natura opinabile.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre alle spese forfettar