Italian Court dismisses VAT refund appeal for missing declarations due to expired statute of limitations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a company against the tax authority's denial of a VAT refund. The lower courts had dismissed the claim because the taxpayer failed to file tax returns for the years 2013 through 2016, triggering a two-year statute of limitations that had already expired. The Court ruled the appeal inadmissible because the arguments did not challenge the core legal reasoning regarding the expiration of the refund right.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c. n. 3; Art. 9 L. 119/2018: Appeals must specifically contest the ratio decidendi; generic citations of statutory provisions without attacking the specific legal basis of the decision render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 760 /20 22 proposto da ISTITUTO FIDUCIARIO AMBROSIANO s.r.l. , in persona del legale rappresentantepro tempore ; BAZZANI Federico, rappresentat i e difes i come da procura in atti dall’avv. Gia n Maria Volpe (PEC: gm.volpe@pec.volpeassociati.eu) –ricorrenti – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore con domicilio presso l’avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentatae difesa (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) - controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale d el Veneto n.1238/06/21depositata i n data 1 1 / 1 0 /20 11 , non notificata, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 09 / 0 6 /202 3 dal Consigliere Relatore Roberto Succio ;
Oggetto:rimborsoiva Cons.Est. Roberto Succio - 2 Rilevatoche: -la società contribuente impugnava il diniego di rimborso con il quale l’Ufficio negava la restituzione dell’iva – derivante dalla cessione del creditoin favore della stessa da parte della società ELETTRA s.r.l. – in quantorisultavano omesse le dichiarazioni relative agli anni dal 2013 al2015; -la CTP rigettava il ricorso; -appellava la società contribuente, cessionaria del credito in parola; - con la pronuncia qui gravata, la CTR rigettava il gravame e confermavala sentenza di primo grado; -ricorrono a questa Corte l’ ISTITUTO FIDUCIARIO AMBROSIANO s.r.l. edil Bazzani con a tto a ffidato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenziadelle Entrate;
Consideratoche: - il primo motivo di ricorso deduce ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. la violazionee falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. c.c., dell’art. 9 del d. L. n. 119 del 2018, dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972; motivazione inesistente e/o apparente circa la non applicabilità della normativa di cui all’art. 9 della L. n. 119 del 2018, per avere la CTR erroneamente ritenuto non sanabili le violazioni consistenti nella mancatapresentazione delle dichiarazioni 2013 - 2014 - 2015 - 2016, con preclusionedel diritto al rimborso iva in capo al contribuente; - il secondo motivo pure si incentra sulla violazione dell’art. 9 del ridettod.L. n. 119 del 2018, dolendosi della erronea qualificazione della condotta di mancata presentazione della dichiarazione come costituenteerrore formale sanabile; -i motivi sono entrambi inammissibili; - essi invero non colpiscono la ratio decidendi della pronuncia impugnata,che ha confermato il provvedimento di diniego di rimborso inquanto “la contribuente è in ogni caso decaduta dalla po ssibilità di chiedere il rimborso risultando questo diritto sottoposto al termine di decadenzadi 2 anni ormai ampiamente maturato facendo riferimento alverificarsi di un presupposto di imposta risalente all’anno 2012”;
Cons.Est. Roberto Succio - 3 -come è noto, (Cass. Sez. 6 - 3 , O rdinanza n. 19989 del 10/08/2017) in tema di ricorso per cassazione , è necessario che venga contestata specificamentela ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata,il che non avviene per i motivi in esame, che ad essa non muovonocensure, appuntandosi su altro, e pertanto vanno dichiarati inammissibili; -pertanto, il ricorso è rigettato; -le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigettail ricorso ; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese dilite che liquida in euro 5.800 oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico di parte ricorrente principale di un ulteriore im porto a titolo di contributo unificato pari a quel