Italian tax court suspends VAT appeal due to new simplified dispute resolution law provisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the tax appeal against a VAT assessment and ordered a remand to the new docket. The taxpayer argued for partial payment of sanctions following a prior regional court reduction, while the tax authority rejected this appeal. The court ruled that the new simplified dispute resolution law requires suspending the case and transferring it to the updated procedural track.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 191, l. 197/2022; Art. 1, comma 197, l. 197/2022: The introduction of simplified dispute resolution mechanisms mandates the suspension of pending tax cases eligible for such procedures and their remand to the new docket.
Parole chiave
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iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24983/2022R.G. proposto da: TEC SERVICE ITALIA S.r.l. (C.F. 01213560889 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. SALVATORE POIDOMANI (C.F. PDMSVT61S06F258S) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore - intimato – Oggetto: tributi –sospensione N.24983/22 R.G. Est. F.
D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 2553/05/22, depositatain data 24 marzo 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La società contribuente TEC SERVICE ITALIA S.r.l. ha impugnato una intimazione di pagamento dell’importo di € 38.126,75, di cui € 38.118,00 per sanzioni , la quale originava da un avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativo al periodo di imposta 2010, i cui importi erano stati rideterminati a seguito di una sentenza della CTP di Ragusa; che la contribuente ha dedotto di avere definito parzialmente l’atto impositivo, per cui si sarebbe dovuto procedere alla rideterminazione delle sanzioni; che la CTP di Ragusa ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo l’importo delle sanzioni; che la CTR della Sicilia, con sentenza in data 24 marzo 2022, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo insufficiente il versamento parziale delle imposte; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a un unico motivoe che l’Ufficio intimato non si è costituito in giudizio;
CONSIDERATO CHE che con istanza in data 13 aprile2023 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1,comma 191, l . 29 dicembre 2022, n. 197 ; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la sospensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett.
c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34; P. Q. M. N.24983/22 R.G. Est. F. D’Aquino sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, l. n. 197/2022 e rinvia la causa a n