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Ordinanza — n. 25063/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and failure to cite appeal judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25063/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by ARS Mediatica s.r.l. against the Regional Tax Commission's decision to reject the company's tax appeal. The appellant argued violations of VAT registration rules and non-retroactive sanctions, but the court found these grounds lacked specificity and relevance to the appeal judgment. Consequently, the appeal was rejected because it failed to meet the statutory requirements for admissibility under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; Art. 366, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks specific grounds referring to the appealed decision's ratio decidendi or if it challenges provisions not contained in the judgment under review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds ratio decidendi requirement tax appeal rejection Code of Civil Procedure motivi di cassazione garanzie in materia fiscale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 21 of D.P.R. n. 633 of 1972
CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione dell’art. 21 del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 of the Code of Civil Procedure
633 del 1972, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n.
Art. 8 of D.L. n. 16 of 2012
Art. 100 of the Code of Civil Procedure
Art. 366, comma 1, n. 4 of the Code of Civil Procedure
19705 del 2.10.2015); -la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi, ai sensi dell'art. 366, comma primo, n.
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. n. 115 of 2002
al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in euro 17.000,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R.
art. 100 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27391 of 12.12.2005
Cass. Sez. U. n. 19705 of 2.10.2015
Cass. n. 17125 of 03/08/2007
Cass. n. 15517 of 21/07/2020
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 21301/2016R.G. proposto da ARS Mediatica s.r.l. , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisabetta Costa, presso il cui studio in Milano, viale Monte Nero n. 66 , è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardia n. 701/27/2016, depositata l’8.02.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del21 giugno 2023 dal Consigliere Tania Hmeljak. RILEVATO CHE - La CTP di Milano rigettava il ricorso proposto dalla ARS Mediatica s.r.l. avverso l ’ avviso di accertamento n. T9D031A023 27 /2013 , per imposte dirette e IVA, relative all’anno 2008; Oggetto: Tributi– Accertamento - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale del Lombardia dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla contribuente, in quanto non co ntenente motivi specifici di impugnazione; -l a ARS Mediatica s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

CONSIDERATO CHE - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la violazione dell’art. 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 3, cod. proc. civ.,sostenendo che la CTR si è limitata a prendere atto della presunta inesistenza delle operazioni contestate, sebbene sia la società contribuente che le controparti avessero regolarmente registrato e contabilizzato le fatture ritenute inesistenti, facendo confluire la relativa imposta nelle liquidazioni periodiche e versando l’IVA risultante da tali liquidazioni, sicchè non vi era alcun rischio di perdita per l’erario; - con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sanzione introdotta da detta norma non ha effetto retroattivo; -entrambi i motivi sono inammissibil i ; - come è stato più volte affermato da questa Corte, a llorquando la sentenza di appello abbia confermato la decisione di primo grado in base ad una diversa motivazione, non possono sindacarsi in sede di ricorso per cassazione le statuizioni contenute nella pronuncia di primo grado e i relativi motivi di impugnazione sono inammissibili sia sotto il profilo del difetto di interesse, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. civ., sia per mancanza di specificità, attesa la non riferibilità della censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata ( ex plurimis , Cass. n. 27391 del 12.12. 2005 e Cass.

S ez . U. n. 19705 del 2.10.2015); -la proposizione, mediante ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi, ai sensi dell'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., in quanto ilricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede lacassazione, aventi carattere di specificità, completezza eriferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione, restando estranea al giudizio dicassazione qualsi asi doglianza che riguardi pronunzie diverse da quelle impugnate (Cass. n. 17125 del 03/08/2007 e n. 15517 del21/07/2020); - la ricorrente non ha censurato in alcun modo la dichiarazione inammissibilità del ricorso, dolendosi esclusivamente del merito della pretesa, che non era stato affrontato dalgiudice di appello; - in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso; condanna la ARS Mediatica s.r.l. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che liquida in euro 17.000,00 oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.