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Ordinanza — n. 25061/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax appeals and awards costs due to termination of the subject matter via simplified definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25061/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeals filed by Mive S.r.l. and the Revenue Agency regarding a tax dispute over IRAP, IRES, and VAT. The taxpayer successfully requested the termination of the proceedings because the matter had been resolved through a simplified definition procedure under Article 6 of D.L. 193/2016. Consequently, the court found no further interest in the litigation and ordered the compensation of litigation costs between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. 193 del 2016; Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 115/2002: When a tax dispute is terminated by the simplified definition procedure, the court must dismiss pending appeals due to the lack of interest in deciding and order the compensation of litigation costs.

Parole chiave

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simplified definition procedure cessation of subject matter lack of interest in deciding compensation of litigation costs tax appeal dismissal Revenue Agency simplified tax procedure rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 193 del 2016
Stefano Latella, in Roma via Tortona n.4; –ricorrente – contro Oggetto:definizione agevolataart. 6 del d.l.n.193 del 2016 AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
"doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del d .P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4997 /2016 R.G. proposto da MIVES.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. Andrea Amatucci, elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv. Stefano Latella, in Roma via Tortona n.4; –ricorrente – contro Oggetto:definizione agevolataart. 6 del d.l.n.193 del 2016 AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania,sez. staccata di Salerno, n.7953/4/2015 depositata il 9 settem- bre2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del’11 maggio 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia,sez. staccata di Salerno, veniva accolto per quanto di ragione l’ap- pello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n.510/2/2012 in rela- zionealla cartella di pagamento IRAP, IRES, IVA 2002 emessa nei con- frontidella società Mive S.r.l.. 2.La CTR, non condividendo la decisione di primo grado, confermava ilcredito portato dalla cartella, emessa a seguito di sentenza della CTR cheaveva riconosciuto valida la richiesta della contribuente di defini- zioneagevolata ex art.9 bis della legge n.289 del 2002 in forza della qualeerano state iscritte a ruolo le rate residue del condono non ver- satedalla società, con la maggiorazione di interessi e sanzione del 30% sulnon versato.

3. Avverso la decisione ha proposto ricorso la contribuente per due motivi,cui l’Agenzia ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionatoaffidato ad un unico motivo. La società ha altresì deposi- tatomemoria con cui chiede la declaratoria di cessazione della materia delcontendere per intervenuta definizione agevolata. Consideratoche: 4.Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il con- tribuenteha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del pro- cessoper cessazione della ma teria del contendere ai sensi dell’ art.6 del d.l.193 del 2016 , convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendo copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e relativaattestazione di deposito e di pagamento di importi.

5. La pres ente controversia, di cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è definibileai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pa- gamentodi quanto dovuto, e va osservato che l’Agenzia non ha preso posizionesul fatto sopravvenuto. 6.In ogni caso, l’istanza di estinzione del processo per sopravvenuta cessazionedella materia del contendere, depositata dalla contribuente inatti, attesta il venir meno di interesse alla decisione del ricorso prin- cipale,né l’Agenzia vanta un autonomo interesse a lla prosecuzione del giudizio,avendo proposto mero ricorso incidentale condizionato all’ac- coglimentodel ricorso principale. 7.All’inammissibiltà per carenza di interesse dei ricorsi proposti dalle partisegue la compensazione delle spese di lite perch é la documenta- zioneversata agli atti dalla contribuente attesta il sostenimento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questasede. 7.1.Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da partedella ricorrente principale, del c.d. "doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del d .P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732;

Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 392 84; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.