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Ordinanza — n. 25058/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for apparent lack of reasoning regarding tax incentive decadence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25058/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Court's appeal judgment, ruling it suffered from apparent lack of reasoning. The taxpayer argued that missing monthly consumption reports did not trigger tax penalties, while the tax authority claimed the omission caused decadence from the energy incentive. The court found the appellate judge merely cited a prior decision without explaining the logical path to its conclusion, violating procedural requirements for reasoned judgments.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code; Art. 132 of the Civil Procedure Code: A judgment is void for apparent lack of reasoning when the court's decision is unintelligible, relies on unexplained citations of prior cases, or fails to articulate the critical reasoning connecting facts to the legal outcome.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax incentive decadence appellate judgment quashed procedural violation tax appeal procedure esenzione dalle imposte sull'energia legislazione in materia di energia sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 of the Civil Procedure Code
CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 132 of the Civil Procedure Code
546 e dell’art. 132 cod.
Art. 3-bis, comma 4, D.L. 2 March 2012, no. 16
lgs. 31 dicembre 1992, n.
art. 132 cod. proc. civ
546 e dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere reso la sentenza impugnata una motivazione meramente apparente.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 7 April 1994, no. 8053
Cass., Sez. V, 6 July 2022, no. 21443
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Testo completo

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33913/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro GARDA PLAST S.p.A. (C.F. 03310040179), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. ANTONGIORGIO LITTERIO (C.F. LTTNNG69D25B157P) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

ANDREA DI LISAin Roma, Via Degli Scipioni, 268/A Oggetto: tributi – motivazione apparente N.33913/18 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 3599/23/18 depositata in data 10 agosto 2018 Udita larelazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. RILEVATO CHE 1. La società GARDA PLAST S.p.A. , titolare di una officina di produzione di energia elettrica in cogenerazione, ha impugnato un avviso di pagamento relativo al periodo di imposta 2014 con il quale – a seguito di PVC – veniva contestata l’applicazione del l’ aliquota agevolata di cui all’art. 3-bis, comma 4, d.l. 2 marzo 2012, n. 16 relativamente ai mesi di giugno – settembre 2014, in considerazione dell’omessa trasmissione dei consumi mensili, per cui veniva recuperata maggiore accisa, nonché veniva emesso il correlativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni per l’imposta non versata.

2. La società contribuente ha dedotto di avere regolarmente trasmesso i dati relativi al consumo del mese precedente e ha dedotto che l’omessa comunicazione di tali dati non comporta alcuna conseguenza, deducendo che i consumi effettivi sarebbero in ogni caso provati dalla documentazione prodotta; la contribuente ha, poi, contestato i presupposti per l’irrogazione delle sanzioni.

3. La CTP diBrescia ha accolto il ricorso.

4. La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 10 agosto 2018 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo che – pur in assenza della dichiarazione mensile prevista dalla legge– l’omessa trasmissione della suddetta dichiarazione non importa alcuna decadenza, osservando come non vi sia stata scorretta utilizzazione dei benefici fiscali connessi all’elevato consumo di energia elettrica. N.33913/18 R.G. Est. F. D’Aquino 5. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a duemotivi, cui resiste con controricorso la società contribuente , ulteriormente illustrato da memoria.

CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., violazione dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 132 cod. proc. civ., per avere reso la sentenza impugnata una motivazione meramente apparente. Osserva parte ricorrente come il giudice di appello avrebbe mostrato adesione acritica a un precedente di merito in tema di conseguenze della mancata trasmissione della comunicazione mensile, senza neanche indicare le ragioni della adesione a tale orientamento. 1.2.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 3-bis, comma 4, d.l. n. 16/2012, convertito dalla l. 26 aprile 2012, n. 16, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’omessa comunicazione mensile sia priva di conseguenze giuridiche per il contribuente, ove sia provato che non vi sia stata scorretta utilizzazione dei benefici fiscali di tale disposizione. Osserva parte ricorrente come non vi sia stata indicazione degli elementi di prova in base ai quali la società contribuente avrebbe fatto corretto utilizzo dei menzionati benefici fiscali.

Deduce, inoltre, come la trasmissione dei dati mensili di consumo costituisca condizione necessaria per la fruizione dell’aliquota ridotta, ovvero di una imposta in misura fissa in relazione ai consumi mensili che producono energia elettrica per uso proprio e la consumano in locali e luoghi diversi dalle abitazioni. Ciò sarebbe indotto dal rigoroso tenore letterale della norma («sono tenuti») e dalla previsione di un termine per la trasmissione, di carattere perentorio, aggiungendo che tale comunicazione è essenziale al fine di compiere le opportune attività di controllo mirato su tale contribuente, che diversamente risulterebbe ostacolata.

N.33913/18 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Il primo motivo è fondato , potendosi censurare il vizio di motivazione apparente nel caso in cui risulti del tutto incomprensibile il percorso seguito dal giudice del merito per giungere alla decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 1994, n. 8053), circostanza che ricorre nel caso di specie.

3. Il giudice di appello, di fronte alla questione se la mancata trasmissione di cui all’art. 3 - bis , comm a 4, d.l. n. 16/2012 (trasmissione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, dei dati relativi al consumo del mese precedente) comporti decadenza dall’agevolazione di cui al precedente comma 3 (già art. 52, comma 3, lett.

f) TUA), ha fatto riferimento, ai fini della decisione, a un precedente di merito dello stesso giudice di appello (CTR Lombardia, 9 aprile 2018, n. 1558), al quale ha ritenuto di aderire («cui per coerenza interna non ci si può sottrarre in questa sede: ciò che comporta de plano la conferma della decisione di primo grado»). Di detto precedente non viene descritto il percorso argomentativo, né lo stesso è evincibile dalla narrativadella sentenza impugnata, nella quale si menzionano altri precedentidi merito.

4. Non può, pertanto, ritenersi che la motivazione possa essere intesa per relationem ad altra decisione di merito , non essendo state indicate le ragioni della decisione alla quale si fa rinvio, né essendo stato esplicato quale sia stato il percorso critico che ha portato il giudice di appello a rigettare l’appello dell’Ufficio, mancando un espresso richiamo ai contenuti degli atti processuali delle parti e risolvendosi la decisione in una acritica adesione al provvedimento richiamato(Cass., Sez. V, 6 luglio 2022, n. 21443).

5. Né può ritenersi, come fa controricorrente, che il percorso argomentativo che ha portato il giudice di appello a ritenere la spettanza dell’agevolazione per il solo fatto che sia stato provato in fatto il consumo annuale in misura superiore a 1.200.000 Kw, non N.33913/18 R.G. Est. F. D’Aquino essendo certamente qualificabile come parte motiva rispettosa del minimo costituzionale il riferimento al «contesto degli atti di causa» quale fonte del corretto utilizzo dell’agevolazione («non vi è stata alcuna (sostanzialmente) scorretta utilizzazione, da parte di Garda Plast dei benefici fiscali connessi all’elevato consumo di energia elettrica»), essendo affermazioni apodittiche e sganciate dall’analisi specifica degli atti di causa. Così come non può ritenersi, ancorché ellitticamente, che il giudice abbia fatto proprie le argomentazioni della parte contribuente indicate nella parte narrativa(pag. 2, terzo e quarto pvc), essendo argomentazioni del tutto slegate dalla decisionefinale.

6. Il primo motivo va accolto e, previo assorbimento del secondo motivo, la sentenza va cassata per apparenza della motivazione con rinvio al giudice ad quem per un nuovo esame della controversia, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corteaccoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, a