Italian Court allows Customs Agency appeal against tax court for flawed burden of proof on contributory negligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the Customs Agency's appeal against a regional tax court decision that had revoked a lower ruling. The tax court had excluded an administrative sanction by finding the importer lacked fault, despite the importer arguing the agency failed to prove the goods were unsalable. The Court ruled that the burden of proving the absence of negligence lies with the taxpayer, not the agency, and censured the lower court for ambiguous reasoning on this evidentiary allocation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 d.lgs. 472/1997; Art. 6 d.lgs. 472/1997: In administrative tax sanctions, the taxpayer bears the burden of proving the absence of negligence, and the lower court must clearly articulate the logical basis for excluding fault rather than merely stating the agency failed to prove a specific datum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14833 /2018 R.G. proposto da AGENZIADELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro temp ore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto:Dazi impor- tazione- sanzione - prova NEFTISINVEST D.O.O., in persona del legale rappresentante p.t., rap- presentatae difesa dall’Avv. Enrico Canepa, elettivamente domiciliata pressolo studio dell’Avv. Beatrice Aureli sito in Roma, Via Morricone n.9;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Li- guria,n.1545/6/2017 depositata il 13 novembre 2017 e che non risulta notificata; Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 marzo 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, veniva accolto il ricorso per revocazione proposto dall’Agenzia delle Doganee dei Monopoli avverso la sentenza n.1658/6/2016 della me- desimaCTR, la quale aveva rigettato l’appello proposto dalla società di dirittosloveno NEFTIS INVEST D.O.O. radicato nei confronti della sen- tenzan.1483/5/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Ge- nova. 2.Tale decisione di primo grado a sua volta aveva accolto il ricorso introduttivoproposto dalla società avverso il provvedimento di irroga- zionesanzioni derivante dall’importazione doganale di una partita di carnesalata intervenuta nel 2009 attraverso la dogana di Genova. 3.La sentenza emessa dalla CTR in sede di revocazione accertava l’er- rore fattuale commesso dalla sentenza revocanda, ossia la supposi- zionedell’esistenza di un fatto (« la cattiva conservazione dei campioni di merce che avrebbe impedito la ripetizione delle analisi» , cfr. p.4 sentenza impugnata) la cui verità era ritenuta incontrastabilmente esclusa.
Disposta la revoca, la CTR accertava inoltre la « c orrettezza dell’operatodell’ufficio, non sussistendo i presupposti affinché dovesse essere disposta, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, la ripetizione delle analisi» (cfr. p.6 sentenza). Nondimeno, il giudice escludevache vi fossero i pres upposti per l’applicazione della sanzione oggettodel provvedimento impugnato e, per l’effetto, confermava la decisionedi primo grado sia pure con diversa motivazione. 4.Contro tale decisione l’Agenzia proponeva ricorso, affidato ad un unicomotivo, cui re plica la contribuente con controricorso.
Consideratoche: 5.Con un unico motivo di ricorso - ai sensi dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. - la sentenza impugnata è censurata dall’Agenzia perviolazione degli artt.5 e 6 d.lgs. n.472/1997 e dell’ar t.2697 cod. civ.,per aver la CTR escluso l’applicazione della sanzione amministra- tiva in applicazione di una causa di non punibilità, l’« esimente della buonafede» prevista dalle disposizioni richiamate dell’art.6 cit., man- cando di individuare il corretto elemento soggettivo applicabile, es- sendo sufficiente la colpa, e anche di applicare il corretto canone di ripartodella prova, dal momento che l’assenza della colpa della viola- zionedella norma tributaria dev’essere provata dal contribuente. 6.Il motivo è fondato. 6.1.La Corte reitera che in tema di sanzioni amministrative per viola- zionedi norme tributarie, l'art. 5 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, applicandoalla materia fiscale il principio sancito in generale dall'art. 3 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che non è sufficiente lamera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anchela consapevolezza del contribuente, cui deve potersi rimprove- raredi aver tenuto un comportamento, se non necessariamente do- loso,quantomeno negligente.
Ciò va inteso nel senso della sufficienza della coscienza e della volontà, senza che occorra la concreta dimo- strazionedel dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presun- zionedi colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, lasciandoa costui l'onere di provare di aver agito senza colpa, sicché vaesclusa la rilevabilità d'ufficio di una presunta carenza dell'elemento soggettivo,sotto il profilo della mancanza assoluta di colpa (Cass. Sez. 5,Sentenza n. 2289 0 del 25/10/2006, Rv. 595873 - 01). 6.2.La prova dell'assenza di colpa grava perciò sul contribuente (Cass.
Sez. 5, Sentenza n. 13068 del 15/06/2011; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenzan. 14042 del 03/08/2012), mentre dalla lettura della succinta motivazionenon solo non è comprensibile con certezza in base a quale procedimento logico sia stata esclusa la colpa dell’importatore, ma la sentenza impugnata è ambigua anche in punto di riparto dell’onere dellaprova, profili utilmente censurati con il mezzo di i mpugnazione in disamina. 6.3.La CTR infatti afferma nell’ultimo capoverso a pag.6 della decisione impugnata che « L’ufficio non ha dimostrato, peraltro, che tale dato fossedesumibile dal certificato (…) ».
Al contrario sulla base dei principi di diritto s opra riportati non è onere dell’Agenzia fornire tale prova, essendoil contribuente a dover dimostrare l'assenza di colpa nell’aver postoin essere la condotta causativa della violazione della norma tri- butaria. 7.In accoglimento del ricorso va pertanto di sposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi della legge n.130/2022, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione,in relazione al profilo, oltre che per la liquidazione delle spesedi lit e.
P.Q.M.
LaCorte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi giustizi