Cassation court dismisses tax appeal for omitting examination of financial agency's knowledge of family debt status.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed Gianfranco Marras's cassation appeal against the Regional Tax Commission's rejection of his challenge to a mortgage inscription. The applicant argued that the tax authority knew his debts predated the formation of his family and private fund, a fact he claimed was decisive under Article 360 of the Civil Procedure Code. The Supreme Court ruled the appeal inadmissible because the applicant failed to demonstrate that the first-instance and appellate decisions relied on different factual grounds, violating the 'double conformity' requirement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, no. 5; Art. 348-ter Civil Procedure Code: A cassation appeal based on the omission of examination of a decisive fact is inadmissible if the applicant does not prove that the factual basis of the first-instance decision differs from that of the appellate judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15481/2022R.G. proposto da: MARRAS GIANFRANCO (C.F . ), rappresentato e difeso dall’Avv. GIUSEPPE ONORATO (C.F. NRT GPP70L31I452W ) e dall’Avv. MARIA PAOLA CABITZA(C.F. CBTMPL73H46I452Z) in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – ADER (C.F.), in persona del Direttore pro tempore - intimato – Oggetto: tributi– doppia conforme N.15481/22 R.G. Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale della Sardegna, Sezione staccata di Sassari, n. 738 / 08 /2 1 , depositata in data 29 novembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere Relatore FilippoD’Aquino.
RILEVATO CHE 1. Il contribuente MARRAS GIANFRANCO ha impugnato una iscrizione ipotecaria, deducendo che i beni immobili su cui era stata iscritta l’ipoteca erano confluiti in un fondo patrimonialee ha allegato che l’Amministrazione finanziaria fosse a conoscenza dell’esistenza del fondo patrimonialein relazione ai beni oggetto di iscrizione ipotecaria.
2. La CTP di Sassari ha rigettato il ricorso.
3. La CTR della Sardegna, con sentenza in data 29 novembre 2021, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello che il contribuente non avesse provato né l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, né la conoscenza da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’estraneità del debito ai bisogn i della famiglia , rilevandosi ulteriormente che il nucleo familiare del contribuente fosse stato costituito molti anni dopo la formazione del debito.
4. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a un unico motivo; il concessionario della riscossione intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, costituito dal fatto che l’Amministrazione finanziaria sarebbe stata a conoscenza che i debiti del contribuente erano sorti nell’ambito dell’attività professionale da questi svolta in un periodo precedente alla costituzione della famiglia e del fondo patrimoniale, circostanza evincibile dalla stessa comparsa di N.15481/22 R.G. Est. F. D’Aquino costituzione del concessionario della riscossione. Deduce, in particolare, il ricorrente come risulterebbe decisiva la circostanza che la famiglia non fosse ancora stata costituita al momento dell’insorgenza delle obbligazioni tributarie.
2. Il ricorso è inammissibile . In disparte la circostanza della effettiva presa in esame da parte della CTR del fatto storico dell’insorgenza del debito tributario in epoca precedente la costituzione della famiglia («il nucleo familiare è stato costituito in epoca successiva, molti anni dopo, rispetto alla formazione del debito in capo alla persona del Marras»),non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. in costanza del disposto dell’art. 348-ter cod. proc. civ.(cd. «doppia conforme»), salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., Sez. V, 10 maggio 2023, n. 12489; Cass., Sez. III, 28 febbraio 2023, n. 5947), il che non è avvenuto.
3. Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato; sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1- quaterd.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13,