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Ordinanza — n. 25032/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Equitalia's appeal, ruling postal receipt notice suffices for proof without producing original tax notices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25032/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Equitalia Nord s.p.a.'s appeal against the Regional Tax Commission's rejection of an appeal by Ivan Mancino regarding a mortgage registration. Equitalia argued that producing postal receipt notices was sufficient to prove service of tax notices, while Mancino contended the original documents were required. The court held that the original tax notices are in the debtor's possession and cannot be produced, making the postal receipt notice the only viable proof of regular notification.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 1 d.P.R. n. 602/1973; Art. 2697, 2714, 2718 c.c.: For contesting receipt of tax notices, the collection agent need only prove regular postal notification via receipt notice, as the original documents are held by the debtor and cannot be produced.

Parole chiave

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tax collection notices postal receipt proof mortgage registration burden of proof original document possession ipoteca ipoteca legale del venditore iscrizione d'ipoteca

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 1 d.P.R. n. 602/1973
civ., nonché dell’art. 26, d.P.R.
Art. 2697 c.c.
Art. 2714 c.c.
Art. 2718 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ., 8 settembre 2021, n. 24295
Cass. civ., 26 giugno 2020, n. 12883
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Testo completo

pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22096 d el ruo l o generale dell’anno 20 15 proposto da: Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e Sante Ricci per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio di quest’ultimo difensore; - ricorrente - contro Mancino Ivan, rappresentato e difes o da ll’Avv. Bernardo Cartoni io Leoni per procura speciale a margine del contro ricorso , elettivamente domiciliata in Roma, via Cicerone, n. 44, presso lo studio Corbyons-Protto; - controricorrente - Oggetto: iscrizione ipotecaria - cartella di pagamento –notifica -prova- per la cassazione della sentenza del la Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 397/1/ 20 15 , depos itata i n data 10 febbraio 2015; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del 9 febbraio 202 3 dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che:

Ivan Mancini aveva proposto ricorso avverso l’iscrizione ipotecaria sull’immobile di sua proprietà e le cartelle di pagamento ad essa presupposte; la Commissione tributaria provinciale di Milano aveva accolto il ricorso; avverso la pronuncia del giudice di primo grado Equitalia Nord s.p.a. aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che:poiché il contribuente, con il ricorso introduttivo, aveva contestato di avere ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento poste alla base dell’iscrizione ipotecaria nonché la comunicazione del suddetto atto, era onere del concessionario per la riscossione produrre in giudizio, oltre che gli avvisi di ricevimento, anche la copia delle suddette cartelle di pagamento, nonessendo idonea la produzione degli estratti di ruolo informali, poiché solo la suddetta produzione avrebbe potut o consentire di verificare l’esistenza delle cartelle di pagamento ed il loro contenutoe di collegare le stesse agli atti relativi alla notifica ; erano da considerarsi assorbite le ulteriori questioni; avverso la suddetta pronuncia Equitalia Nord s.p.a. h a quindi proposto ricorso per la cassazione affidato ad un unico motivo di censura,cui ha resistito il contribuente depositando controricorso; considerato che: con l’unico motivo di ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2714 e 2718, cod. civ., nonché dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973;in particolare, si lamenta che non correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che la concessionaria per la riscossione non aveva assolto al proprio onere di provare la regolare notifica delle cartelle di pagamento non avendo prodotto copia delle stesse, essendo invece, a tal fine, sufficiente la produzione degli estratti di ruolo e la copia delle relate di notifica delle cartelle di pagamento; il motivo è fondato; questa Corte (Cass. civ., 8 settembre 2021, n.24295;

Cass. civ., 26 giugno 2020, n. 12883) ha precisato che, per respingere la contestazione con cui il contribuente destinatario di una cartella di pagamento neghi di averne ricevuto la notificazione, è sufficiente che l'agente della riscossione dia la prova di avere eseguito regolarmente la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,comma 1, mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento,e detta prova può essere fornita mediante la produzione di copia dell'avviso di ricevimento, attestante la ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario, senza che sussistal'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella di pagamento notificata, anche perché la cartella esattoriale è la stampa del ruolo in unico originale, notificata alla parte, e, pertanto, l'agente della riscossione non sarebbe comunque in grado di produrre in giudizio le cartelle esattoriali, atteso che il suo unico originale è in possesso della parte debitrice; la sentenza censurata, dunque, non è conforme al suddetto principio, avendo invece ritenuto necessario, ai fini della prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, anche la produzione di copia delle stesse; ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio;

P.Q.M.

La Corte:accoglie il ricorso, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione del