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Ordinanza — n. 25028/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses VAT appeal for attempting to re-evaluate facts under burden of proof rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25028/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision denying VAT deductions for fuel purchases. The taxpayers argued the tax authority failed to prove the suppliers lacked organization, but the court found they merely sought a new factual review of the burden of proof rather than applying the law correctly. Consequently, the court ruled that the taxpayers attempted to transform a legality review into a third instance of fact-finding, which is prohibited.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 19 and 54 of D.P.R. 26 October 1972, no. 633; Art. 2697 of the Civil Code: The Court of Cassation cannot re-evaluate facts or the burden of proof; it can only verify the correct application of law and the absence of reasoning defects.

Parole chiave

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VAT burden of proof subjectively non-existent operations Cassation review limits tax fraud prevention third instance fact-finding diligence standard Regional Tax Commission responsabilità del vettore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
Con un unico e pluriarticolato motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 19 and 54 of D.P.R. 26 October 1972, no. 633
Art. 2697 of the Civil Code
633 e dell’art. 2697 cod.
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. 30 May 2002, no. 115
La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.
art. 2697 cod. civ
633 e dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio circa la consapevolezza del contribuente di avere preso parte a una frode IVA, basandolo su presunzioni prive di pregnanza presuntiva.

Giurisprudenza citata

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CJEU, 18 May 2017, Litdana, C-624/15
CJEU, 18 December 2014, Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti, C-131/13, C-163/13 and C-164/13
CJEU, 6 December 2012, Bonik, C-285/11
CJEU, 6 September 2012, Mecsek-Gabona, C-273/11
CJEU, 21 June 2012, Mahagében and David, C-80/11 and C-142/11
CJEU, 6 July 2006, Kittel and Recolta Recycling, C-439/04 and C-440/04
Cass., Sez. VI, 4 July 2017, no. 8758
Cass., Sez. I, 5 February 2019, no. 3340
Cass., Sez. I, 14 January 2019, no. 640
Cass., Sez. I, 13 October 2017, no. 24155
Cass., Sez. V, 4 April 2013, no. 8315
Cass., Sez. VI, 3 December 2019, no. 31546
Cass., Sez. U., 5 May 2006, no. 10313
Cass., Sez. VI, 12 October 2017, no. 24054
Cass., Sez. VI, 17 January 2019, no. 1229
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15962/2022R.G. proposto da: MANNA ANTONIO S.a.s. di Manna Agrippino C. (C.F. 04762331215), in persona del legale rappresentante pro tempore, MANNA AGRIPPINO (C.F. MNNGPP 71S17 ), MANNA LUIGI (C.F. MNNLGU70H20B990K), MANNA MARCELLO (C.F. MNNMCL76D01B990L), rappresentati e difesi dall’Avv. BONAVENTURA SORRENTINO (C.F. SRRBVN58H05E839D ) e dall’Avv. ENANUELA PASCA (C.F. PSCMNL74B48H703O) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultima in Roma, Viale Parioli, 54 –ricorrenti – contro Oggetto: tributi – IVA - operazioni soggettivamente inesistenti N.15962/22 R.G.

Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania, n. 8652/10/21, depositata in data 22 novembre 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente MANNA ANTONIO S.a.s. di Manna Agrippino C., esercente l’attività di trasporto per conto terzi e i singoli soci MANNA AGRIPPINA, MANNA LUIGI e MANNA MARCELLO, hanno impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2013, con cui veniva disconosciuta la detrazione IVA su acquisti di carburanti per effetto dell’accertamento di operazioni imponibili soggettivamente inesistenti, oltre sanzioni.

L’avviso di accertamento faceva seguito a verifiche eseguite nei confronti di fornitori della società contribuente, esercenti l’attività di commercio di carburanti e ritenuti soggetti privi di organizzazione, i quali avevano ceduto prodotti petroliferi servendosi di false dichiarazioni di intento in qualità di soggetti interposti senza procedere al versamento di impost e . I ricorrenti hanno dedotto la loro buona fede.

2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Campania, con sentenza in data 22 novembre 2021, ha rigettato l’appello dei contribuenti. Ha ritenuto il giudice di appello che l’Ufficio ha provato che i fornitori della società contribuente fossero soggetti privi di organizzazione che avevano eseguito acquisti di carburante senza avere la qualifica di esportatori abituali. Il giudice di appello ha ritenuto, inoltre, che i contribuenti non hanno dimostrato di N.15962/22 R.G. Est. F. D’Aquino avere usato la diligenza di un accorto operatore professionale nella conduzione dei rapporti commerciali.

4. Propongono ricorso per cassazione i contribuenti, affidato a un solo motivo e ulteriormente illustrato da memoria ; resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con un unico e pluriarticolato motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 2697 cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto assolto l’onere della prova da parte dell’Ufficio circa la consapevolezza del contribuente di avere preso parte a una frode IVA, basandolo su presunzioni prive di pregnanza presuntiva.

Deducono i ricorrenti che il giudice di appello avrebbe violato le regole di riparto della prova fondando il proprio giudizio sulla base di presunzioni inconsistenti. Deducono che non spetta al contribuente provare un obbligo di controllo sui propri fornitori, essendo questo compito dell’Amministrazione finanziaria. Contestano gli accertamenti già compiuti dall’Ufficio in relazione all’estraneità ai punti di rifornimento che avrebbero dato causa alla frode (in parte pompe bianche, stazioni di servizio indipendenti) e deducono circostanze in fatto che dimostrerebbero la perdita di parte del carburante.

Osservano che in caso di trading di carburanti doveva ritenersi decisiva la circostanza che l’approvvigionamento veniva effettuato presso una primaria compagnia petrolifera. Deducono, infine, che gli acquisti riguarderebbero una piccola frazione di tutti gli acquisti di carburante.

2. Il ricorso è inammissibile, conformemente alle preliminari deduzioni di parte controricorrente, in quanto i ricorrenti sollecitano un nuovo accertamento in fatto sul giudizio di inosservanza dell’onere della prova da parte del contribuente in tema di fatture N.15962/22 R.G. Est. F. D’Aquino soggettivamente inesistenti. Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di distribuzione dell’onere della provae di esercizio della detrazione, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere non assolto l’onere del contribuente di provare di avere adottato un adeguato standard di diligenza al fine di non incorrere in una frode IVA commessa a monte (CGUE, 18 maggio 2017, Litdana, C624/15, punto 33;

CGUE, 18 dicembre 2014, Schoenimport «Italmoda» Mariano Previti, C- 131/13, C163/13 e C-164/13, punti 49 e 50; CGUE, 6 dicembre 2012, Bonik, C-285/11, punti da 38 a 40; CGUE, 6 settembre 2012, Mecsek- Gabona, C-273/11, punto 54; CGUE, 21 giugno 2012, Mahagében e David, C-80/11 e C/142/11, punto 46; Corte GUE; 6 luglio 2006, Kittel e Recolta Recycling, C- 439/0 4 e C440/04, punti 45, 46, 56 ) , giurisprudenza, peraltro, citata dallo stesso ricorrente e ribadita in memoria.

3. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice del merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315), salvo l’esame in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

4. Invero, la deduzione della violazione delle regole in materia di ripartizione dell’onere della prova attiene all’utilizzo di prove non N.15962/22 R.G. Est. F. D’Aquino dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o per assoggettamento a prudente apprezzamento di prove legali ovvero alla considerazione quale prove legali di elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. VI, 17 gennaio 2019, n. 1229). Le ulteriori deduzioni contenute in memoria non aggiungono ulteriori utili argomenti di discussione.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato , con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per