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Ordinanza — n. 25027/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of interest after taxpayer filed for debt consolidation and payment plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25027/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court dismissed the taxpayer's cassation appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding VAT and income tax assessments. Although the taxpayer had previously won at the first instance, the appellate court upheld the tax authority's findings of anti-economic behavior and reduced the assessed amounts by 35% based on sectoral studies. The Court ruled the appeal inadmissible because the taxpayer had clearly manifested a lack of interest in a substantive decision by filing for debt consolidation and a payment plan, thereby extinguishing the dispute's subject matter.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018; Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.: A cassation appeal is inadmissible if the applicant manifests a clear lack of interest in the substantive decision by filing for debt consolidation or a payment plan, extinguishing the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of interest debt consolidation payment plan extinguishment of dispute tax appeal inadmissibility subject matter extinction taxpayer rights contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
della motivazione); che avverso tale decisione GIUSEPPINA BORRELLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, depositando altresì memoria ex art. 380-bis.1cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. L, 12.11.2020, n. 25625
Cass., Sez. 6-2, 2.7.2015, n. 13636
da Cass., Sez. 6-2, 2.7.2015, n. 13636, Rv.
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Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 10507-2014, proposto da: GIUSEPPINA BORRELLI (C.F. BRRGPP62L57F839K), rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV. ANTONIO IODICE, unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA LUCREZIO CARO, n. 63, presso lo studio dell’AVV. GIORGIO GRASSO (antonioiodice3@avvocatinapoli.legalmail.it) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -resistente - avverso la sentenza n. 84/15/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/03/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a GIUSEPPINA BORRELLI un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2005, conseguente all’imputazione alla contribuente di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato; che la BORRELLI impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napolila quale, con sentenza n. 455/44/11, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 84/15/13, depositata il 13/03/2013 accolse parzialmente il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva – come, nonostante l’avvenuto adeguamento della contribuente agli studi di settore, (a) ben poteva l’Ufficio procedere alle riprese per cui è causa a seguito di accertamento analitico-induttivo, in conseguenza del riscontrato comportamento antieconomico della BORRELLI , emerso in sede di accesso per effetto dell’esposizione di eccessivi componenti negativi (nella specie, il costo connesso al consumo di energia elettrica) e della contestuale compressione di quelli positivi (con riscontrata “palese esiguità del reddito imponibile dichiarato”), (b) con conseguente legittimità dell’operato dell’Ufficio.

Ritennero, tuttavia, i giudici di appello che, nel rideterminare il maggiore imponibile, l’Ufficio avrebbe dovuto tenere conto (1) dell’avvenuto adeguamento della contribuente agli studi di settore, nonché (2) di alcune delle deduzioni della contribuente, idonee a ridimensionare il calcolo induttivo, con conseguente riduzione “[de]gli imponibili accertati per le singole imposte (e contributi) nella misura del 35%” (cfr. sentenza impugnata, p. 2, penultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione GIUSEPPINA BORRELLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, depositando altresì memoria ex art. 380-bis.1cod. proc. civ.; si è costituita, ai soli fine della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza, l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che a seguito dell’originaria udienza camerale fissata per il 22.2.2021, la causa, con ordinanza interlocutoria del 18.1.2022 (telematicamente comunicata alle parti in data 1.2.2022 –cfr. attestazione di Cancelleria in atti) è stata rinvia a nuovo ruolo, onde “accertare la regolarità del condono” sotteso all’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, depositata dalla contribuente il 5.2.2021, in uno al piano di rateizzazione ed alla copia del bollettino relativo al versamento della prima rata, per effetto della dichiarata adesione alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; che, nonostante il rinvio alla odierna udienza, la difesa di parte ricorrente non ha depositato (salvo una nuova istanza in data 2.5.2023, reiterativa della richiesta di estinzione del giudizio per i medesimi motivi supra esposti) alcunché, donde potere evincere che il piano di rateizzazione innanzi indicato effettivamente attenga alle riprese per cui causa né, tantomeno, alcuna precisazione in proposito è stata fornita dall’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che, pur non potendosi pervenire, alla luce di quanto precede, alla declaratoria di estinzione del giudizio in conformità a quanto prescritto dall’art. 6, comma 13, del cit. d.l. n. 119, cionondimeno ritiene il Collegio che le istanze depositate dalla contribuente in data 5.2.2021 e 5.2.2023 manifestino chiaramente ed inequivocabilmente il disinteresse della BORRELLI alla definizione, nel merito, del presente giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente (arg. da Cass., Sez.

L, 12.11.2020, n. 25625, Rv. 659543-01); che alcunché va disposto in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendosi l’ AGENZIA DELLE ENTRATE costituita ai soli fini della eventuale partecipazione alla discussione orale in pubblica udienza né, stante la natura della pronunzia,in relazione al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (arg. da Cass., Sez. 6-2, 2.7.2015, n. 13636, Rv. 635682-01, nonché da da Cass., Sez.

L, 12.11.2020, n. 25625, cit.