Cassation court dismisses tax appeal when taxpayer settles dispute and pays full amount under simplified procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax litigation extinguished after the taxpayer voluntarily agreed to the simplified dispute resolution procedure and paid the full tax debt. Although the tax agency argued the VAT discrepancy was justified by market competition, the taxpayer's subsequent payment under the special law terminated the controversy. Consequently, the court ruled the proceedings ended without a substantive judgment on the tax assessment's validity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018; Art. 46, d.lgs. n. 546 del 1992: When a taxpayer opts for simplified dispute resolution and pays the full amount, the litigation is extinguished regardless of the administrative agency's prior arguments.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9010-2014, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro MATURO S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli AVV.TI DIEGO MANZO ed ALESSANDRO COLONNA, unitamente ai quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA CARLO SANTARELLI, n. 52, presso il sig.
DIEGO COLONNA; -controricorrente - avverso la sentenza n. 430/15/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/11/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla MATURO S . R . L .un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese per I.V.A. ed I.R.A.P. relativamente all’anno di imposta 2006, conseguenti all’applicazione di una percentuale di ricarico maggiore rispetto a quella dichiarata; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Napoli che, con sentenza n. 653/44/12, accolse il ricorso; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 430/15/13, depositata il 18/11/2013, rigettò il gravame osservando - per quanto in questa sede ancora rileva –come lo scostamento tra la percentuale di ricarico dichiarata e quella applicata dall’Ufficio fosse minima e, comunque, giustificata “in relazione alla scontistica che di norma viene comunque praticata alla clientela e alla forte concorrenza subita in relazione ala ubicazione della sede di vendita” (cfr. sentenza impugnata, p. 3, penultimo cpv. della motivazione); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., la MATURO S .
R . L .; Rilevato che con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., depositata, in uno alla documentazione giustificativa, in vista dell’udienza camerale originariamente fissata per il 26.2.2021, la società contribuente ha dichiarato di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere; che all’esito dell’adunanza camerale del 26.2.2021, con ordinanza interlocutoria del 6.4.2021, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, onde consentire all’ AGENZIA DELLE ENTRATE di interloquire su tale istanza; che con memoria del 17.5.2022 l’ AGENZIA ricorrente ha confermato l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata, con il pagamento integrale di quanto dovuto;
Ritenuto, dunque, che il processo debba essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con mod. dalla l. n. 136 del 2018, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 (cfr. anche Cass., Sez. 5, 11.11.2022, n. 33299, non massimata); che, per effetto delle medesime previsioni supra richiamate, le spese del presente giudizio di legittimità restano a carico della parte che le ha anticipate (cfr. anche Cass., Sez. 5, 9.10.2020, n. 21826, Rv. 659298-01), senza, peraltro, doversi disporre alcunché in relazione a quanto previsto dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 ( circa l'obbli go per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione) considerato, da un lato, il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01) e, dall’altro, la inapplicabilità, già in nuce, della richiamata disposizione nei confronti della ricorrente, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato(arg. da Cass., Sez.
L, 29.9.2020,n. 20682, Rv. 658919-01);
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudiz