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Ordinanza — n. 25016/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as tax dispute extinguished by accelerated settlement under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25016/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ruling the proceedings extinguished. The taxpayer had submitted documentation for an accelerated settlement under Article 6 of D.L. 119/2018, while the tax agency failed to contest the data or file a counter-memoir. Consequently, the court held that the process terminated due to the cessation of the subject matter, leaving the costs to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. 119/2018; Art. 13 D.P.R. 115/2002: The tax litigation process extinguishes upon the taxpayer's submission of documents for an accelerated settlement if the tax authority does not contest the data or file a counter-memoir within the prescribed timeframe.

Parole chiave

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accelerated settlement tax litigation extinction D.L. 119/2018 cessation of subject matter tax agency inaction procedural termination costs allocation imposta sul reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 6 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119
5.Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732
115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732;
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184
Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez.
Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2988 /2014 R.G. pr oposto da LEPOREGIOVANNI, rappresentato e difeso dall’Avv. Mario Girardi, do- miciliatopresso lo studio del difensore in Roma, Via Aurelia n.353; –ricorrente – contro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; Oggetto: definizioneagevolata exd.l.119/2018 –controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- panian.200/3/2013 depositata il 7 giugno 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’11 maggio 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- niaveniva rigettato l’appello proposto da Lepore Giovanni avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta n.6/15/2012la quale aveva parzialmente accolto il ricorso del contri- buente proposto contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP IVA,Addizionali e accessori 2005.

2. In particolare con l’accertamento era stato ricostruito induttiva- mentein capo al contribu ente il reddito di impresa, relativa all’attività dicostruzione edile, e il giudice di primo grado aveva confermato l’im- pianto delle riprese, riducendone tuttavia al 30% il maggior reddito accertatoper l’anno di imposta. 3.Contro la sentenza d’appello c onfermativa della decisione del giudice diprime cure ha propo sto ricorso il contribuente, affidato a tre motivi, cui ha replica to l’Agenzia delle Entrate con controricorso. E’ seguito rinvio per interlocuzione con l’Agenzia sul fatto sopravvenuto.

Parte contribuenteha depositato memoria. Consideratoche: 4.La Corte dà atto della documentazione depositata dalla parte contri- buenteai fini della definizione agevolata delle controversie ex art.6 d.l. 23ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando il ver samento della somma dovuta perla prima rata, né l’Agenzia ha depositato memoria nonostante l’in- terlocuzione a tal fine disposta, contestando il mancato versamento dell’importo dovuto o la non corrispondenza dei dati forniti a quanto richiestoper la defin izione. 5.Inoltre, non risulta che l’Amministrazione finanziaria abbia notificato un provvedimento di diniego entro il 31 luglio 2020, né alcuna delle partiha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6del citato di. n. 119 del 20 18 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanzadi trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estin- zione),né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. 6.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 ilprocesso si è estinto e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate. 6.1.Stante l’estinzione del processo per cessazione della m ateria del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732;

Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez