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Ordinanza — n. 25011/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation rather than legal error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25011/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax authority's appeal inadmissible because it attempted to re-evaluate factual findings regarding the execution of electrical works. The authority argued the subsidiary company was contractually obligated to perform the works, while the lower court found the parent company actually executed them. The Court ruled that the appeal sought a new assessment of evidence and factual appreciation, which belongs exclusively to the trial judge, not the court of appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 39, lett. d) D.P.R. 600/1973; Art. 86 D.P.R. 917/1986: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it aims at a re-evaluation of the facts or a new assessment of evidence, thereby transforming the review of legality into a prohibited third instance of fact-finding.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal re-evaluation of facts tax liability attribution contractual obligation Court of Cassation danneggiamento d'impianti elettrici contratto per la fornitura di energia imposta sull'energia

Disposizioni normative citate

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Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.
Art. 39, primo comma, lett. d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, [primo comma], lett.
Art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
600,dell’art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt.
Artt. 21 e 54 d.P.R. N.3010/22 R.G. Est. F. D'Aquino 26 ottobre 1972, n. 633

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758
Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340
Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640
3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155
640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez.
Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315
24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315), salvo l’esame in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054
Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).
Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313
31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313;
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3010/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro DELTAENERGIA S.r.l. (C.F. 10428171002), in pers ona del legale rappresentante pro tempore - i ntimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 3200/10/21, depositatain data 24 giugno 2021 Oggetto: tributi– N.3010/22 R.G.

Est. F. D’Aquino Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. La società contribuente DELTAENERGIA S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011 con il quale –a seguito di PVC – si accertavano maggiori IRES, IRAP e IVA , oltre sanzioni, conseguenti all’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati. L’accertamento traeva origine da un precedente accertamento nei confronti della società controllante , Delta Petroli S.p.A., nell’ambito del quale si accertava che erano stati omessi corrispettivi relativi a lavori eseguiti presso l’Ospedale San Carlo di Nancy di Roma.

Si accertava, in particolare, che la società contribuente era subentrata alla controllante Delta Petroli in un contratto d’opera con la Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezioneal fine della realizzazione dei lavori in oggetto.

2. La CTP di Roma ha accolto il ricorso.

3. La CTR del Lazio, con sentenza in data 24 giugno 2021 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che le prestazioni di cui al contratto d’opera nel quale la società contribuente era successivamente subentrata , avente ad oggetto l’adeguamento dell’impianto elettrico dell’ospedale, erano state eseguite dalla società controllante Delta Petroli S.p.A., mentre la società contribuente non aveva eseguito operazioni imponibili.

4. Propone ricorso per cassazione l’Uffi cio , affidato a un solo motivo;il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 39, [primo comma], lett.

d) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,dell’art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e degli artt. 21 e 54 d.P.R. N.3010/22 R.G. Est. F. D’Aquino 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che la società contribuente non fosse obbligata alla fatturazione dei lavori per cui è causa. Osserva parte ricorrente che il tenore del contratto inter partes fosse inequivoco nello stabilire che la società contribuente si fosse obbligata a realizzare le opere di adeguamento dell’impianto elettrico dell’ospedale menzionato in narrativa. Osserva, inoltre, parte ricorrente che la controllante Delta Petroli aveva conferito alla Deltaenergia il ramo di azienda relativo alla gestione dei lavori presso il medesimo ospedale. Deduce il ricorrente che eventuali diversi accordi tra le parti non avrebbero potuto derogare al dato contrattuale, che ascriveva alla controllata l’esecuzione delle opere. Osserva, pertanto, parte ricorrente che sarebbe stato irrilevante che le prestazioni fossero in punto di fatto state eseguite dalla società controllante.

2. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, pur denunciando formalmente una violazione di legge, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio e all’accertamento in fatto che ha portato il giudice del merito a ritenere che i lavori fossero stati eseguiti dalla società controllante. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez.

VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315), salvo l’esame in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. N.3010/22 R.G. Est. F. D’Aquino VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313;

Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

3. Sul punto deve rilevarsi come il giudice di appello abbia accertato in fatto che la società contribuente « non ha effettuato operazioni imponibili», dando rilievo alla « realtà fattuale », svalutando il dato meramente «letterale» ricavabile dalla documentazione contrattuale e, segnatamente, le pattuizioni contrattuali secondo cui la società contribuente si sarebbe obbligata contrattualmente nei confronti della committente a realizzare le opere di adeguamento dell’impianto elettrico. In ultima analisi, il ricorso mira a una diversa rielaborazione del materiale probatorio, attività spettante al giudice del merito , il quale ha inteso attribuire portata s ubvalente alle pattuizioni contrattuali, dando invece rilievo decisivo al ruolo svolto, in punto di fatto,dalla società controllante della contribuente.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione dell’intimato.