Cassation court dismisses tax appeal as tax procedure extinguished by voluntary simplified settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that annulled tax assessments. The case involved taxpayers who voluntarily entered a simplified settlement procedure under D.L. 119/2018, leading to the extinction of the legal proceedings. The court ruled that because the matter was settled, the appeal lost its subject matter and the process terminated automatically.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 del d.l. n. 119/2018; Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002: The tax procedure extinguishes upon the parties' adherence to the simplified settlement procedure, rendering any subsequent appeal inadmissible due to the lack of a live subject matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 24171 /201 4 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: definizioneagevolata ex d.l. n.119/18 B.P.DI BENETTI GIANLUCA C. S.A.S. (già B.P. DI BENETTI PIERINO C. S.A.S.), in persona del legale rappresentante p.t., GIANLUCA BE- NETTI,rappresentata e difesa dall’Avv. Loris Tosi e dall’Avv. Giuseppe Marini,elettivamente domiciliata presso lo studio legale del secondo in Roma,Via Monti Parioli n.48;
–controricorrente – nonché GIANLUCA BENETTI, LARA BENETTI, LUCIA BENETTI, PIERINO BE- NETTI,NADIA GUERRA; –intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Ve- neto,n.339/31/2014 depositata il 19 febbraio 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’ 1 1 maggio 2023 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto ve- nivaparzialmente accolto l’appello proposto dalla società B.P. di Be- nettiPierino C. S.a.s. (oggi B.P. di Benetti Gianluca C.
S.a.s.) e daisoci Benetti Gianluca, Benetti Lara, Benetti L ucia, Benetti Pierino e Guerra Nadia avverso le sentenz e nn.102 , 103 e 104 /4/2012 emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza di riu- nione e accoglimento parziale dei ricorsi presentati dai contribuenti controgli avvisi di accertamento con c ui era stato accertato un mag- giore ricavo e un maggiore reddito di impresa non dichiarati ai fini delleII.DD., IVA e accessori per gli anni di imposta 2005 - 2006 - 2007, oltreche del reddito di partecipazione sociale nei confronti dei soci. 2.In particolare, il giudice di prime cure confermava l’accertamento neiconfronti della società limitatamente all’IVA, annullando le restanti riprese, anche nei confronti dei soci, con riduzione delle sanzioni in applicazionedell’istituto della continuazione in relazione alla varie an- nualità.Il Giudice d’appello, in parziale riforma di tale decisione, an- nullavacompletamente gli avvisi di accertamento nei confronti della società. 3.L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione per tre motivi,cui ha replica to la società con controricorso.
I soci non hanno svoltodifese. La controricorrente ha inoltre depositato memoria chie- dendola declaratoria di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere , per intervenuta definizione agevolata e, da ultimo,l’Agenzia ha preso posizione sul fatto sopravvenuto e parte contribuenteha insistito per l’estinzione . Consideratoche: 4.La Corte dà atto della documentazione depositata dalla parte contri- buenteai fini della definizione agevolata delle controversie ex art.6 d.l. 23ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando il vers amento della somma dovuta perla prima rata, e l’Agenzia ha depositato memoria confermando l’in- tervenutoperfezionamento della procedura di definizione chiedendo a suavolta l’estinzione del giudizio. 5.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 ilprocesso si è estinto e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art.6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estinto restano acarico della parte che le ha anticipate.
6. Stante l’estinzione del processo per cessazio ne della materia del contenderea seguito dell'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del d .P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,