Cassation court dismisses tax appeal as extinguished due to failure to request hearing within simplified procedure deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the taxpayer failed to request a hearing within the statutory deadline for the simplified procedure. Although the taxpayer paid the due amount and requested the simplified definition, they omitted the specific procedural step required to activate the accelerated timeline. Consequently, the court ruled that the litigation process terminated automatically under the relevant tax law provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 12, l. n. 130/2022; Art. 5, comma 7, l. n. 130/2022: The tax appeal is extinguished if the taxpayer fails to request a hearing within the prescribed term for the simplified procedure, even if the tax debt has been paid.
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6782/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrenti – contro BIRDIE PROMOTION S.r.l. (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIORDANO BALOSSI (C.F. BLSGDN69M09F133X) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo Oggetto: tributi– definizione agevolata N.6782/22 R.G.
Est. F. D’Aquino studio dell’Avv. MARCO FABIO LEPPO in Roma, Via Flamini a Vecchia, - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Lombardia, n. 3079/16/21, depositata in data 12 agosto 2021 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La società contribuente BIRDIE PROMOTION S.r.l. ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2015per IVA, oltre sanzioni e accessori, con il quale le si contestava l’indebita detrazione – come risulta dalla sentenza impugnata – di due fatture passive ricevute dal fornitore Timeup S.r.l. ritenute fatture soggettivamente inesistenti; che l’accertamento faceva seguito a una verifica nei confronti della cedente Timeup S.r.l., dalla quale emergeva la compartecipazione del medesimo fornitore a una frode IVA quale soggetto interposto che si era avvalso della sospensione di imposta ex art. 8, secondo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; che la società contribuente ha dedotto, oltre all’infondatezza della pretesa nel merito– stante l’esiguità degli ordini effettuati presso la suddetta fornitrice e l’assenza di indici sintomatici indicativi del coinvolgimento della contribuente nella frode IVA commessa a monte - la nullità dell’atto impositivo per omessa allegazione degli atti presupposti; che la CTP di Milano ha accolto il ricorso per mancanza di motivazione; che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 12 agosto 2021, ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo non assolto l’obbligo di motivazione;
N.6782/22 R.G. Est. F. D’Aquino che propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un solo motivo, cui resiste con controricorso la società contribuente. CONSIDERATO CHE Lasocietà controricorrente ha dedotto con memoria di avere fatto ricorso alla definizione agevolata di cui all’art. 5 l. 31 agosto 2022, n. 130, provvedendo a versare in data 27 dicembre 2022 l’importo dovuto; che il giudizio deve dichiararsi estintoa termini dell’art. 5, comma 12, l. n. 130/2022, non essendo stata fatta istanza di trattazione nel termine di cui all’art. 5, comma 7 l. ult. cit., restando le spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
P. Q. M. LaCorte dichiara estinto il giu