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Ordinanza — n. 25004/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to lack of notice of hearing violating defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25004/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision, ruling the lower court's judgment null and void. The taxpayer argued that the appellate tribunal violated his right to defense by holding a hearing before his deadline to file an appeal without notifying him of the date. The court held that under tax procedural law, failing to communicate the hearing date to a party before their deadline constitutes an essential defect requiring the annulment of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 31 d.lgs. 546/1992; Art. 61 d.lgs. 546/1992: The failure to notify a party of the hearing date before their deadline to constitute in court constitutes an essential defect that renders the decision null due to the violation of the right to defense.

Parole chiave

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tax appeal procedure right to defense hearing notice requirement nullity of decision contradictory principle responsabilità civile del consulente fiscale assistenza amministrativa fiscale internazionale assoggettamento all'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 360, first paragraph, no. 4, of the Code of Civil Procedure
Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 101 of the Code of Civil Procedure
civ., violazione del diritto di difesa e del contraddittorio ex art. 101 cod.
Art. 24 of the Constitution
ed ex art. 24 Cost., in relazione agli artt.
Art. 23 of D.Lgs. 546/1992
Art. 30 of D.Lgs. 546/1992
Art. 31 of D.Lgs. 546/1992
lgs. 31 dicembre 1992, n.
Art. 61 of D.Lgs. 546/1992
546/1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 d.
art. 101 cod. proc. civ
civ., violazione del diritto di difesa e del contraddittorio ex art. 101 cod. proc. civ.
art. 24 Cost
ed ex art. 24 Cost., in relazione agli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 31 ottobre 2018, n. 27837
Cass., Sez. VI, 11 luglio 2018, n. 18279
27837; Cass., Sez. VI, 11 luglio 2018, n. 18279).
Cass., Sez. V, 29 maggio 2019, n. 14638
Cass., Sez. V, 21 luglio 2022, n. 22890
La sentenza impugnata è, pertanto, nulla e va cassata per violazione del diritto di difesa, dovendosi rinviare la causa al giudice del merito per nuovo esame, non potendosi definire la causa in sede di legittimità, in quanto sono necessari accertamenti di fatto nel merito (Cass., Sez. V, 21 luglio 2022, n. 22890).
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14550/2022R.G. proposto da: CESSARI ENNIO (C.F. CSSNNE42E21F839M), rappresentatoe difeso dall’Avv. VINCENZO D’ANNA (C.F. DNNVCN 44E05 F839G ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliatopresso il proprio indirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – Oggetto: tributi – udienza – avviso – intempestività -effetti N.14550/22 R.G.

Est. F. D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Campania n. 562/15/22, depositata in data 10 gennaio 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE 1. Il contribuente CESSARI ENNIO ha impugnato un atto di «contestazione», unitamente a un avviso di rettificarelativo al periodo di imposta 2014, notificato al contribuente sulla base di un PVC del 14 marzo 2019. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazio ne degli atti impugnati, essendo gli stessi indirizzati al terzo Max Distribution S.r.l. in liquidazione, di cui il ricorrente era stato consulente senza avere assunto poteri gestori nella medesima società.

2. La CTP di Napoli ha rigettato il ricorso 3. La CTR della Campania, con sentenza in data 10 gennaio 2022, ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’atto impositivo motivato per relationem, nonché fondato nel merito.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente , affidato a un unico motivo; resiste con controricorso l’Ufficio. CONSIDERATO CHE 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione del diritto di difesa e del contraddittorio ex art. 101 cod. proc. civ. ed ex art. 24 Cost., in relazione agli artt. 23, 30 e 31 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere il giudice di appello disposto la fissazione dell’udienza di trattazione pr ima della scadenza del termine di costituzione del convenuto e per avere la CTR omesso di dare notizia della trattazione dell’appello anche a parte contribuente appellata, non essendo stato l’avviso di trattazione comunicato dalla segreteria della CTR all’appellato contribuente.

N.14550/22 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Il ricorso è fondato , posto che n el processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31 d. lgs . n. 546/1992, applicabile anche ai giudizi di appello in virtù del richiamo operato dall'art. 61 d. lgs. ult. cit., adempie a un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle partidell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata(Cass., Sez.

V, 31 ottobre 2018, n. 27837; Cass., Sez. VI, 11 luglio 2018, n. 18279).

3. Tale conclusione deriva dal fatto che, come si deduce dall’art. 31 d. lgs. n. 546/1992, «la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione» . La parte costituita ha, pertanto, diritto a ricevere l’avvisodi trattazione. Ne consegue che , ove la parte sia ancora in termini per costituirsi, la intempestiva comunicazione della trattazione della causa solo alla parte appellante prima della scadenza del termine per l’appellato (o resistente) di costituirsi in giudizio si traduce in una compressione ingiustificata del diritto di difesa della parte appellata non ancora costituita, tale da comportare la nullità della sentenza.

4. Né può condividersi quanto deduce parte controricorrente, secondo cui occorrerebbe un interesse specifico della parte a far valere la suddetta eccezione, essendo il diritto di difesa incomprimibile, la cui lesione è in re ipsaper il fatto stesso che non sia stata data notizia alla parte della trattazione della causa, avviso cui la parte ha diritto.

5. Diverso è, invece, il caso dell’appellato tardivamente costituito che, non essendosi costituito tempestivamente, non ha diritto a ricevere la comunicazione dell'udienza di trattazione, ove la comunicazione fosse stata precedentemente inoltrata (Cass., Sez. V, 29 maggio 2019, n. 14638), essendo tale diritto riservato alla parte che si sia costituita tempestivamente. N.14550/22 R.G. Est. F. D’Aquino 6. Nella specie, risulta dall’accesso agli atti del fascicolo del merito che l’appellante ha notificato l’appello in data 13 settembre 2021, che l’avviso di trattazione è stato comunicato all’appellante (odierno controricorrente) in data 19 ottobre 2021 (prima della scadenza del termine per il contribuente appellato di costituirsi in giudizioex art. 23 d. lgs. n. 546/1992) eche il contribuente appellato (odierno ricorrente) si è costituito tempestivamente in data 12 novembre 2021; nessuna comunicazione è stata fatta all’appellato, successivamente alla sua costituzione, della celebrazione dell’udienza di discussione in data 22 novembre 2021.

7. La sentenza impugnata è, pertanto, nulla e va cassata per violazione del diritto di difesa, dovendosi rinviare la causa al giudice del merito per nuovo esame, non potendosi definire la causa in sede di legittimità, in quanto sono necessari accertamenti di fatto nel merito (Cass., Sez. V, 21 luglio 2022, n. 22890). Al giudice del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidaz