Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by voluntary adoption of simplified definition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily adopted a simplified tax definition, leading the tax agency to agree to terminate the proceedings. The lower court had previously accepted appeals against tax assessments for income, regional, and value-added taxes covering the years 2004, 2005, and 2006. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, resulting in the dismissal of the case with costs borne by the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAd.l. 22 ottobre 2016, n. 193; l. 1°dicembre 2016, n. 225: When a taxpayer voluntarily adopts a simplified tax definition, the subject matter of the tax dispute ceases to exist, leading to the extinction of the judicial proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14526/2018R.G. proposto da Ruberti Lorenzo, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Monti Parioli n. 48, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Marini, rappresentato e difeso dall’avv. Sebastiano Maurizio Messina e dall’avv. Gi anfranco Vignola giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – e contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenzadella Commissione tributaria regionale del Veneto n. 35/21/13, depositata l’11 aprile 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Definizione agevolata -Estinzione.Cons. est. G.M. Nonno RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 35 / 21 /1 3 dell’11 / 0 4 /20 13 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CT R ) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 26 /0 5 / 1 0 della Commissione tributaria provinciale di Verona (di seguito CTP), la quale aveva accolto i ricorsi riuniti proposti da Lorenzo Ruberti nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006;
2. avverso la sentenza della CTR Lorenzo Rubertiproponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;
3. AEresisteva con controricorso;
4. all’esito dell’adunanza camerale del 12/11/2020 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. CONSIDERATO CHE 1. con istanza del 24/09/2020 il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata di cui al d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1°dicembre 2016, n . 225 ; 1.1. con nota del 09/03/2023 AE ha concluso concordemente, chiedendo l’estinzione del giudizio.
2. va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; 2.1. le spese restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.