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Ordinanza — n. 24984/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal due to taxpayer's voluntary withdrawal via accelerated settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24984/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed Barbara Fiori's appeal against a tax assessment for 2005, ruling that the proceedings were extinguished by her voluntary withdrawal. Although the lower court had partially accepted the taxpayer's request to reduce revenues, the court noted that Fiori subsequently submitted a formal request for judgment extinction based on an accelerated settlement agreement. Consequently, the court declared the litigation terminated pursuant to the taxpayer's renunciation of the pending dispute.

Regesto Legislator

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d.L. n. 193 del 2016; d.L. n. 119 del 2018, art. 3 comma 6; art. 391 c.p.c.: When a taxpayer voluntarily withdraws from litigation by adhering to an accelerated settlement agreement, the court must declare the extinction of the proceedings due to the taxpayer's renunciation.

Parole chiave

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tax appeal extinction accelerated settlement agreement voluntary withdrawal renunciation judgment termination taxpayer liability waiver contenzioso tributario indagine fiscale comunicazione fiscale

Disposizioni normative citate

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d.L. n. 193 del 2016
d.L. n. 119 del 2018, art. 3 comma 6
Roberto Succio - 3 dichiararsil'estinzione del giudizio, ex art. 391 c.p.c per rinuncia del ricorrente (vedi Cass.
art. 391 c.p.c.
Roberto Succio - 3 dichiararsil'estinzione del giudizio, ex art. 391 c.p.c per rinuncia del ricorrente (vedi Cass.
art. 391 c.p
Roberto Succio - 3 dichiararsil'estinzione del giudizio, ex art. 391 c.p.c per rinuncia del ricorrente (vedi Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Civ., Sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28562
391 c.p.c per rinuncia del ricorrente (vedi Cass. Civ., Sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28562;id., 29 ottobre 2021, n.
Cass. Civ., Sez. trib., 29 ottobre 2021, n. 30698
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 10932 /201 4 R.G. proposto da FIORI BARBARA rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in attidall’avv. Maurizio Sorisi (PEC: maurizio.sorisi@pec.it ) con domicilio elettoin Roma presso l ’avv. Paolo Mereu nel suo studio in Roma, via G. G.Belli n. 27 ( paolomereu@ordineavvocatiroma.org ) ; –ricorrente – Contro MINISTERO DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore entrambirappresentati e difes i come per legge dall’avvocatura generale delloStato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it); - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de l Lombardian. 124 / 24 / 1 3 depositata in data 2 2 / 10 /201 3 , non notificata;

Oggetto:estinzione delgiudizio Cons.Est. Roberto Succio - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del 09/02/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - Barbara F iori impugnava l'avviso di accertamento notificatole per Irpef,Irap e iva riferito all'anno d'imposta 2005 seguito di indagini finanziarie; - la CTP di Pavia accoglieva parzialmente il ricorso ; - appellava l’Ufficio; la contribuente proponeva appello incidentale; - con la pronuncia impugnata i l giudice del gravame ha accolto l'appellodell'Agenzia delle entrate e rigettato l'appello incidentale della contribuente ritenendo corretta la notifica dell'avviso di accertamentoe riformando nel merito la pronuncia di primo grado valutando come ingiustificata la riduzione dei ricavi operata dal giudicedi prime cure ; - ricorre a questa Corte F iori Barbara con atto affidato a tre motivi ; - resiste con controricorso il M inistero delle finanze unitamente all'Agenziadelle entrate ;

Consideratoche: - preliminarmente il C ollegio prende atto dell'avvenuto deposito da parte della contribuente , in sede di memoria, di istanza diretta all’estinzione del giudizio fondata sull'adesione della stessa alla definizioneagevolata di cui al d.L. n. 193 del 2016; - la documentazione allegata all’istanza è completa della comunicazione proveniente d a l riscoss ore indicante il quantum dovuto per la definizione ed è munita anche di quietanza del pagamento a saldo del debito proveniente dal riscossore stesso datata 29 novembre 2017 oltre che di dichiarazione relativa all'avvio delle pratiche per la cancellazione d ell'iscrizione ipotecaria; - conclusivamente, poiché la ricorrente, in adempimento dell'impegno assunto con l'adesione alla "rottamazione" della cartella, ha rinunziato al contenzioso pendente, ai sensi del comma6 del l’ art. 3 del citato d.

L . n.119 del 2018, deve, dunque, Cons.Est. Roberto Succio - 3 dichiararsil'estinzione del giudizio, ex art. 391 c.p.c per rinuncia del ricorrente (vedi Cass. Civ., Sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28562;id., 29 ottobre 2021, n. 30698) ; le spese di lite restano a caricodi chi le ha anticipate;