Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 24957/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to new hearing pending Supreme Court ruling on VAT refund for third-party owned assets.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24957/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the immediate appeal against the Regional Tax Commission's rejection of an VAT refund claim. The taxpayer argued that VAT should be refundable for solar plant costs incurred on leased land, while the tax authority contended the assets were not owned by the company. The court decided to remand the case to a new hearing because the specific issue regarding VAT refunds for third-party owned assets was recently referred to the Supreme Court for a unified ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 30, third comma, letter c) of D.P.R. 633/1972; Art. 360, first comma, number 3 of the Code of Civil Procedure: The Court of Cassation must remand a case to a new hearing when a specific legal issue regarding the application of VAT refund provisions to third-party owned assets has been referred to the Supreme Court for a unified interpretation.

Parole chiave

Generato dall'IA
VAT refund eligibility third party ownership solar plant costs unified interpretation remission to new hearing tax administration appeal leasehold rights rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 30, third comma, letter c) of D.P.R. 26 October 1972, n. 633
ha impugnato un diniego di rimborso di credito IVA relativo al periodo di imposta 2011, motivato dall’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 30, terzo comma, lett.
Art. 360, first comma, number 3 of the Code of Civil Procedure
D’Aquino CONSIDERATO CHE Con un unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. V, 29 maggio 2023, n. 14975
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22561/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro SFP S.a.s. DELLA SOCIETA’ FOTOVOLTAICA S.r.l. (C.F. 11397851004), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. ROBERTO PERA (C.F. PRERRT64E03H501Y) in virtù di procura speciale in calce al Oggetto: tributi– IVA – rimborso – beni ammortizzabili su beni di terzi N.22561/22 R.G.

Est. F. D’Aquino controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Santa Anastasia, 7 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 2602/04/22, depositata in data 7 giugno 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino. RILEVATO CHE La società contribuente SFP S.a.s. DELLA SOCIETA’ FOTOVOLTAICA S.r.l. ha impugnato un diniego di rimborso di credito IVA relativo al periodo di imposta 2011, motivato dall’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 30, terzo comma, lett.

c) d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (acquisto di beni ammortizzabili), costituito dal costo per la realizzazione di impianti fotovoltaici, in quanto non contabilizzati, né realizzati, nonché per inoperatività della società contribuente, nonché –ancora – in quanto i terreni su cui insistevano gli impianti non erano di proprietà della società contribuente; che la CTP di Roma ha accolto il ricorso; che la CTR del Lazio , con sentenza in data 7 giugno 2022 , ha rigettato l’appello dell’Ufficio , ritenendo che il diritto al rimborso relativo alla costruzione di un parco fotovoltaico possa riguardare anche terreni in relazione ai quali il contribuente ha costituito un diritto reale di godimento o anche un rapporto di locazione, purché strumentali e destinati ad essere utilizzati nel circuito dell’impresa e che il rimborso possa riguardare anche i costi di “cantierabilità” dell’impianto, ossia i costi prodromici relativiall’acquisto dei progetti e alla fattibilità dell’opera; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio , affidato a un solo motivo,cui ha resistito con controricorso la società contribuente.

N.22561/22 R.G. Est. F. D’Aquino CONSIDERATO CHE Con un unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, terzo comma, lett.

c) d.P.R. n. 633/1972; che deduce parte ricorrente che tale norma attiene al rimborso dell’IVA assolta per l’acquisto di beni ammortizzabili, che sono beni utilizzati dall’imprenditore nel ciclo produttivo e posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale; che censura, pertanto, il ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto spettante il diritto al rimborso ancorché i beni non fossero in proprietà del contribuente ma di terzi, osservando, in particolare, come la società contribuente avesse acquistato in locazione e in diritto di superficie i terreni ove insistono gli impianti, sottoposti a condizioni sospensive di cui non è stato provato l’avveramentoentro il termine essenziale del 31 dicembre 2011, con conseguente inefficacia del contrattocostituente il diritto di superficie; che va rilevato che questa Corte ha recentemente rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla spettanza del rimborso per spese realizzatesu beni di proprietà di terzi, ancorché riguardanti beni strumentali rispetto all’attività di impresa (Cass., Sez.

V, 29 maggio 2023, n. 14975); che, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo in attesa del pronunciamento delle Sezioni Unite. P. Q. M. LaCorte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della decisio