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Ordinanza — n. 24928/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by the taxpayer's voluntary participation in the simplified dispute resolution procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24928/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer voluntarily joined the simplified dispute resolution procedure, thereby waiving the right to judicial review. The taxpayer had previously admitted to the procedure and confirmed payment of the debt, which legally terminated the ongoing litigation. Consequently, the Court ruled that no further proceedings were necessary as the dispute was resolved by the taxpayer's own actions.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 193/2016; Art. 391 c.p.c.: The judicial proceeding is extinguished when the debtor voluntarily joins the simplified dispute resolution procedure and renounces the trial, or when the debt is fully paid, rendering the litigation moot.

Parole chiave

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simplified dispute resolution extinguishment of proceedings taxpayer waiver voluntary renunciation cassation appeal dismissal accoglimento parziale del contribuente rettifica delle detrazioni contributi sociali arretrati

Disposizioni normative citate

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Art. 6 of D.L. n. 193/2016
”, depositando documentazione attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 6 del d.l.
Art. 391 of the Civil Procedure Code
225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.
Art. 13, comma 1-quater, of D.P.R. n. 115/2002
art. 100 c.p
Rilevato che la contribuente ha avanzato “ istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, 3.10.2018, n. 24083
Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697
da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv.
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Testo completo

p. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. 342 - 2015, propost o da: MARIA SALOMONE (C.F. SLMMRA49A41F817W), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV. FRANCESCO CASTIELLO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA G. CERBARA, n. 64 (avv.francescocastiello@pec.giuffre.it) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 861/01/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 08/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/02/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a MARIA SALOMONE un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente all’anno di imposta 2003, conseguenti a maggior reddito da partecipazione della stessa nella società CORRADO C . DI CORRADO DONATO SALOMONE MARIA S . N . C .; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ravenna che, con sentenza n. 134/02/2009, rigettò il ricorso; che MARIA SALOMONE propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-Romagna, la quale, con sentenza n. 861/01/14, depositata il 08/05/2014 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, per effetto del rigetto del connesso appello proposto dalla società predetta rispetto all’avviso di accertamento notificatole per le medesime ragioni, non poteva che “in via consequenziale” essere rigettato anche l’appello della socia; che avverso tale decisione MARIA SALOMONE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ;

Rilevato che la contribuente ha avanzato “ istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. ”, depositando documentazione attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, nonché, in vista della precedente adunanza camerale del 30.5.2019, ulteriore documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto, “ribadendo [nella relativa nota di deposito del 15.5.2019] la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso”; che, all’esito dell’originaria udienza camerale del 30.5.2019, con ordinanza interlocutoria del 5.7.2019, rilevato che le predette circostanze non erano state portate a conoscenza della resistente AGENZIA , questa Corte ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo, onde permettere all’ AGENZIA ed alla P .

G .di prendere posizione sulle istanze predette, nonché sulla documentazione depositata dalla difesa del CORRADO ; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi dato seguito alla disposta interlocuzione, confermando l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata in commento; che, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia – come nella specie - ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege , qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass., Sez. 6, 3.10.2018,n. 24083, Rv. 650607-01); che non è luogo a provvedere sulle spese perché, tanto nel caso – quale quello di specie - di rinuncia al ricorso da parte del debitore, quanto in quello di emersione della verificazione della fattispecie dell'art. 6 in situazione in cui il debitore (o contribuente) risulti resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, assorbendo il contenuto della definizione agevolata il costo del processo pendente; che il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude altresì - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione (arg. da Cass., Sez. 3, 20.7.2021, n. 20697, Rv. 662193-01);

P.Q.M.

La Corte dichiar