Tax court declares tax dispute extinguished due to taxpayer's adoption of simplified settlement procedure under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished after the taxpayer formally adopted the simplified settlement procedure. Although the tax agency did not explicitly contest the taxpayer's submission of the settlement request and payment receipt, the court noted the taxpayer had deposited all necessary documentation. Consequently, the process was terminated because the material interest for continuation ceased upon the taxpayer's voluntary adherence to the settlement mechanism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. n. 119/2018; The tax proceeding is extinguished when the taxpayer adopts the simplified settlement procedure, even if the tax authority remains silent on the occurrence of the decisive event.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29298 /201 6 R.G. proposto da AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro Oggetto: definizioneagevolata ex d.l. n.119/18 SI.DI.GAS- SOCIETA’ IRPINA DISTRUBUZIONE GAS S.P.A., in persona dellegale rappresentante p .t., rappresentato e difeso dall’Avv. Gerardo Mauriello,elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Edoardo Lombardi;
–controricorrente – avversola sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Cam- pania,n.4666/34/2016 depositata il 18 maggio 2016, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del l’ 11 maggio 202 3 dalconsigliere Pierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campa- nia veniva annullato l’avviso di accertamento per II.DD. e IVA 2007 notificatoalla società Si.Di.Gas Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a., già oggetto della sentenza n.353/4/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino di parziale accoglimento del ricorso dellacontribuente. 2.In particolare, le riprese traevano origine da un p.v.c. redatto a con- clusionedi verifica fiscale con il quale veniva contestata alla società la fatturazionedi gas naturale metano ai consumatori finali in misura in- feriore a quella corrisp ondente acquistata da ENI S.p.a., con conse- guenterideterminazione del volume d’affari, dei ricavi e della produ- zionenetta non fatturata.
La CTR riteneva fondato il motivo di appello dell’Agenzia, secondo cui i ricavi dovevano essere rilevati contabil- mentee attribuiti all’esercizio al quale le operazioni si riferivano, ma, inaccoglimento dell’appello incidentale della società, veniva annullato l’avvisodi accertamento perché notificato prima del decorso del ter- minedilatorio di cui all’art.12 comma 7 del la l. n.212 del 2000. 3.Avverso la decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, af- fidato a tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso. La ricorrenteha anche depositato memoria rendendo noto di aver intra- presola procedura di defini zione agevolata e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo.
La Corte ha disposto l’interlocuzione con l’Agenzia. Consideratoche: 4.La Corte dà atto della documentazione depositata dalla parte contri- buenteai fini della definizione agevolata delle controversie ex art.6 d.l. 23ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, allegando il vers amento della somma dovuta perla prima rata, dichiarando che le parti non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio. La Corte ha disposto l’interlocuzione con l’Agenziaricorrente che, tuttavia, non ha preso posizione sul fatto so- pravvenuto.
5. Il Collegio osserva nondimeno che la società ha depositato copia della domanda di definizione agevolata ritualmente inoltrata presso l’Agenzia e la ricevuta di presentazione della stessa ed elenco delle deleghe F24 inviate con ricevuta di pagamento, e consid era che l’ef- fettoestintivo si matura al pagamento della prima rata, mentre l’Agen- zianon ha contestato il fatto sopravvenuto e decisivo. 6.Pertanto, ai sensi del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 il processo va dichiarato estinto e, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo estintorestano a carico della parte che le ha anticipate.
7. Stante l’estinzione del processo per cessazione della materia del contenderea seguito dell'adesion e alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma1 - quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass.,Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass.,