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Ordinanza — n. 24911/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to client's withdrawal and declares litigation extinguished.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24911/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the litigation extinguished after the taxpayer withdrew his revocation appeal to adopt a simplified tax dispute resolution procedure. Although the tax agency remained formally notified, the court ruled that all prerequisites for declaring the case closed were met under the relevant procedural code. Consequently, the court dismissed the appeal without addressing the merits or ordering further costs, noting that the special unified payment obligation does not apply to voluntary withdrawals.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a party withdraws a cassation appeal, the proceedings are extinguished without further adjudication on the merits or allocation of costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of litigation tax dispute resolution unified payment obligation revocation appeal procedural dismissal simplified procedure sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Nelle more, in data 8.5.2023, il ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.dichiarando non aver più interesse al ricorso, poiché è sua intenzione aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell’art.
Art. 391 c.p.c.
2.Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., estinto il giudizio e non vi è da provvedere sulle spese, che dovrebbero porsi a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa,atteso che l’Agenzia è rimasta intimata.
Art. 1 commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022
390 c.p.c.dichiarando non aver più interesse al ricorso, poiché è sua intenzione aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022, e provvedendo altresì alla notifica della rinunziaa controparte.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Va osservato, infine, che l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.
art. 390 c.p
Nelle more, in data 8.5.2023, il ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.dichiarando non aver più interesse al ricorso, poiché è sua intenzione aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell’art.
art. 391 c.p
2.Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., estinto il giudizio e non vi è da provvedere sulle spese, che dovrebbero porsi a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa,atteso che l’Agenzia è rimasta intimata.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23175 del 2015
Cass. n. 19071 del 2018
23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23674/2022 R.G. proposto da: MOLINARI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOEZIO 16, presso lo studio dell’avvocato IMPARATO DARIO (MPRDRA58L24F839G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BELLOTTI ALBERTO (BLLLRT68S21G632P); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI IMPERIA; -intimati- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 4152/2021depositata il 17/02/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA.

RILEVATO CHE: 1.Andrea Molinari ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., notificato il 29.9.2022, con riguardo all’ordinanza n. 4152/21 di questa Corte, depositata il 17.2.2021, che aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR della Liguria n. 114/2010 e, decidendo nel merito, aveva rigettato l’originario ricorso del contribuente contro avviso di accertamento in materia di IVA relativa al 2003. 3.E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. CONSIDERATO CHE:

1. Nelle more, in data 8.5.2023, il ricorrente ha depositato rinunzia al ricorso ai sensi dell’art. 390 c.p.c.dichiarando non aver più interesse al ricorso, poiché è sua intenzione aderire alla definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022, e provvedendo altresì alla notifica della rinunziaa controparte. 2.Ricorrono, quindi, tutti i presupposti per dichiarare, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., estinto il giudizio e non vi è da provvedere sulle spese, che dovrebbero porsi a carico della parte ricorrente che vi ha dato causa,atteso che l’Agenzia è rimasta intimata.

3. Va osservato, infine, che l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica(Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio; n