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Ordinanza — n. 24900/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses taxpayers' appeal regarding tax assessment term doubling without criminal prosecution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24900/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the taxpayers' appeal against the Regional Tax Commission's decision confirming tax assessments for years 2001-2004. The taxpayers argued that the tax authority improperly doubled the assessment deadline, but the court found no criminal prosecution was filed, which is a mandatory prerequisite for such a deadline extension. Consequently, the court ruled that the tax authority's actions were legally sound and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 37 c. 24 d.L. 223/2006; Art. 43 c. 3 d.P.R. 600/1973; Art. 57 c. 3 d.P.R. 633/1972: The doubling of tax assessment deadlines strictly requires a criminal prosecution report, not merely the existence of a crime.

Parole chiave

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tax assessment deadlines criminal prosecution requirement term doubling rule IRPEF tax liability Cassazione appeal dismissal fatture fittizie indagine fiscale accesso agli atti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 37 c. 24 del d. L. n. 223 del 2006
Consideratoche: - con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c. 24 del d. L. n. 223 del 2006 in relazione all’art.
Art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973
Art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972
Art. 331 c.p.p.
223 del 2006 , presuppone unicamente l'obbligodi denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.
d.lgs. n. 74 del 2000
331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione,come chiarito peraltro già dal Giudice delle Leggi nella sentenza n.
Art. 7 del d. Lgs. n. 546 del 1992
art. 331 c.p
223 del 2006 , presuppone unicamente l'obbligodi denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15219 del 05/07/2007
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11189 /201 5 R.G. proposto da : SPEROLINI GIOVANNA, SPEROLIN I FRANCO, SPEROLIN I GIANFRANCO, D’ODORICO LAURA, tutti rappresentat i e difes i giusta delega in atti dall’avv. Massimo Gizzi (PEC: massimogizzi@ordineavvocatiroma.org); –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Gene rale dello Stato, con domicilioeletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generaledello Stato (PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it ) ; -controricorrente – Econtro Oggetto: c.d.“raddoppio deitermini”-condizioni Cons.Est.

Roberto Succio - 2 FRANCO SPEROLINI s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Commi ssione Tributaria Regionale del la Lombardia, sez. staccata di Brescia n. 546 91 / 64 / 1 4 depositata il 21/10/2014,non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale in data 11/05/2023dal C onsigliere Roberto Succio ; Rilevatoche: - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello de i contribuenticon ciò confermando la sentenza di prime cure che avevaritenuto legittimi gli atti impugnati, avvisi di accertamento per I RPEF riferiti a gli anni tra il 2001 e il 2004 ; tali atti recuperavano a tassazione i redditi da partecipazione nella società FRANCO SPEROLINI s.r.l. (sino al 2004 esistente nella forma di s.n.c.) , in capo alla quale l’Ufficio aveva contestato l’utilizzodi fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, con conseguenterideterminazione dell’iva e del reddito di tal società; - ricorr on o a questa Corte i contribuent i c on atto affidato a due motivi;l’Amministrazione Finanziaria resiste con controricorso ; - a seguito di ordinanza interlocutoria resa da questa Corte all’esito dell’adunanza camerale del 25 maggio 2021, era disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società FRANCOSPEROLINI s.r. l., all’epoca dell’emissione degli avvisi di accertamento, per i quali è giudizio , costituita nella forma della s.n.c.; - l’adempimento risulta regolarmente perfezionato , la società peraltro non si è costituita in questo giudizio ; pertanto può procedersioltre;

Consideratoche: - con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c. 24 del d. L. n. 223 del 2006 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto sussistenti i Cons.Est. Roberto Succio - 3 presuppostiper il c.d. “raddoppio” dei termini per l’accertamento, che inveceerano assenti ; - il motivo è ammissibile, diversamente da quanto eccepito in controricorso; esso censura la sentenza impugnata ponendo una questione di diritto che la CTR ha collocato alla base della propria decisione,senza per nulla aggredire la motivazione della ste ssa, né la valutazionedei fatti operata dal giudice dell’appello; -va poi premesso che non risulta formare oggetto del presente giudizio alcuna pretesa erariale per IRAP - a cui in ogni caso non trova applicazione il raddoppio dei termini - , anche alla luc e del tenore letteraledel ricorso per cassazione, specialmente a pag. 2 dell’atto; la pretesa della quale si controverte è unicamente quella riferita agli avvisidi accertamento per IRPEF qui impugnati; - ciò po s to, il primo motivo si rivela, all’esito de l suo scrutinio, infondato; - è ormai costante la giurisprudenza di questa Corte (Cass.

Sez. 5 , Ordinanza n. 13481 del 02/07/2020; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 17586 del 28/06/2019; Sez. 5 , Ordinanza n. 22337 del 13/09/2018 ) nel ritenereche il raddoppio dei termini previsto dagli art t. 43, comma 3, deld.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, vigentiratione temporis in forza delle modifiche normative introdotte conl’art. 37 c. 24 del d. L. n. 223 del 2006 , presuppone unicamente l'obbligodi denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione,come chiarito peraltro già dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 247 del 2011 ; conseguentemente , ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazionefinanziaria, questi deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussionela sussistenza del reato il cui accertamento è precluso a l giudicetributario; - risulta quindi del tutto indifferente la data in cui viene effettuata la comunicazione di notizia di reato e persino l'omissione di quella Cons.Est.

Roberto Succio - 4 comunicazione in relazione al termine di prescrizione dell'atto impositivo(Cass. sez. 5, 16/ 12/2016 n. 26037; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n.17586 del 28/06/2019 ); -il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.7 del d. Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR ritenuto di non accogliere l’istanza di CTU formulata dai contribuenti per ottenere certezza sull’effettivo svolgimentodei fatti; -anche questo motivo è infondato; - ritiene il Collegio di confermare in questa sede quanto in altra pronunciastatuito ( Cass.

Sez. 1 , Sentenza n. 15219 del 05/07/2007 ) vale a dire che la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazioneladdove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'oneredella prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanzeo elementi non provati; -conclusivamente, il ricorso è rigettato; -la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso ; condanna le part i ricorrent i in solido tra loro al pagamentodelle spese processuali in favore di parte controricorrente cheliquida in euro 15.000,00 oltre a spese prenotate a debito.

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da part