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Ordinanza Interlocutoria — n. 24889/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends customs tax dispute over license fees pending simplified settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24889/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the main appeal regarding customs duties and license fee sanctions against Puma Italia and related entities. The tax agency argued for the full enforcement of penalties, while the companies contested the inclusion of license rights in the transaction value. The court granted the suspension request based on the new law allowing expedited settlement of tax disputes involving the tax agency.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. 197/2022; Art. 1, comma 191, l. 197/2022: The Court of Cassation suspends proceedings involving the Customs Agency when a party requests the simplified settlement procedure defined by the new law.

Parole chiave

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simplified settlement procedure customs tax disputes license fee valuation suspension of proceedings tax agency jurisdiction import sanctions expedited resolution valore in dogana

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. 197/2022
Art. 1, comma 191, l. 197/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 125 04 d el ruo l o generale dell’anno 20 19 proposto da: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - r icorrente principale - contro Puma Italia s.r.l., in persona del legale rappresentante, Drutto Walter s.r.l., in persona del legale rappresentante, Yusen Logistic (Italy) s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentate e difese Oggetto: dogana –valore di importazione –diritti di licenza -sanzione dagli Avv.ti Sara Armella e Marina Milli per procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliate in Roma, Piazzale Clodio, n. 8, presso lo studio di quest’ultimo difensore; - c ontroricorre n t i e ricorrent i incidental i - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 4586/7/2018, depositata in data 26 ottobre 2018; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del giorno 11 maggio 2023dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva notificato rispettivi avvisi di rettifica degli accertamenti doganali e atti di irrogazione delle sanzioni alla società Puma Italia s.r.l., quale importatrice, e alle società Drutto Walter s.r.l.e Yusen Logistic (Italy) s.p.a., quali spedizionieri, in relazione alle importazioni di merce nel periodo ottobre -dicembre 2012; in particolare, era stato contestato la mancata inclusione nel valore delle transazioni i diritti di licenza che la società importatrice era tenuta a corrispondere alla società capogruppo tedesca Puma AG; avverso i suddetti atti impositivi le società avevano proposto rispettivi ricorsi che erano stati accolti dalla Commis sione tributaria provinciale di Milano; avverso la sentenza del giudice di primo grado l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha parzialmente accolto l’appello, avendo ritenuto legittime lepreteserelative agli avvisi di rettifica degli accertamenti ma non dovute le sanzioni; avverso la suddetta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha quindi proposto ricorsoprincipale per la cassazione affidato a un unico motivo di censura, cui hanno resistito le società depositando controricorso contenente ricorso incidentale; considerato che:le società controricorrenti hanno depositato in data 28 aprile 2023 istanza di sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. 197/2022; l’art. 1, l. n. 197/2022, come da ultimo modificato dal D.L. n. 34/2023, dispone: al comma 186 che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”; al comma 191 che “Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata”; al comma 192 che “La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”; al comma 194 che “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023…”; al comma 197 che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; che, pertanto, tenuto conto del fatto che oggetto del contendere sono, fra l’altro, gli atti di irrogazione delle sanzioni, sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio;

P.Q.M.

La Corte: so