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Sentenza — n. 24878/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing exceeding the 60-day statutory deadline for tax cases.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24878/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it was filed 30 days after the statutory deadline expired. The agency had received the lower court's decision via electronic mail on September 30, 2021, but only submitted its cassation request on March 2, 2022. The court ruled that the appeal violated the strict 60-day filing period mandated by civil procedure law, resulting in the dismissal of the request and an order for the agency to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 11 r.d. n. 1611 del 1933: The right to appeal to the Court of Cassation in tax proceedings is subject to a strict 60-day deadline from notification; failure to file within this period renders the appeal inadmissible regardless of the agency's alternative notification addresses.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility statutory filing deadline electronic notification rules Court of Cassation jurisdiction procedural time limits comunicazione fiscale dichiarazione fiscale tardiva inchiesta per sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 325, comma 2 cod. proc. civ.
Art. 11 r.d. n. 1611 del 1933
Con riferimento specifico al processo tributario, poi, è stata affermato che «In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d.
art. 378 cod. proc. civ
Letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 29 gennaio 2020, n. 1954
Cass. 29 gennaio 2008, n. 1925
Cass. 29 gennaio 2008, n. 1925; Cass.
Cass. Sez.U. 14 febbraio 2006, n. 3116
1925; Cass. Sez.U. 14 febbraio 2006, n. 3116).
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Testo completo

la seguente SENTENZA Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Fallimento Corpo di Vigilanza “La Celere” s.r.l. in liquidazione , in persona del curatore pro tempore , rapp resentato e difeso dall’avvocato Gaetana Donati, presso il cui studio in Catania, via Antonio Cecchi n. 10, è elettivamente domiciliato, come da procura speciale in calce al controricorso e giusta autorizzazione del Giudice delegato del 16.03.2022;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilian. 7664/05/2021, depositata l’8.09.2021. Udita la relazione svolta dal consigliere Tania Hmeljak nell’udienza pubblica del 7.06.2023, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Tributi –Accertamento comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 e succ. modif.; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Letta la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata dal controricorrente. FATTI DI CAUSA La CTP di Catania accoglieva il ricorso proposto dalla Curatela del fallimento della società Corpo di Vigilanza La Celere s.r.l. avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette, IVA e sanzioni , in relazione all’anno 2008, annullando il provvedimento impugnato perché non preceduto dal contraddittorio endoprocedimentale. Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando che: - il contraddittorio endoprocedimental e d eve essere rispettato anche nel caso di avviso di accertamento emesso a seguito di controllo c.d. a tavolino; - nella specie, non doveva essere applicata la sanzione per omessa dichiarazione, in quanto i dati erano stati già dichiarati dalla società nella comunicazione annuale IVA; se il curatore fallimentare fosse stato tempestivamente convocato, avrebbe potuto contraddire in merito sanzione, rilevando che la prese n tazione della comunicazione annuale era stata fedelmente ripresa a tassazione dall’Agenzia, “per cui la sanzione avrebbe potuto essere consensualmente ridotta”; -non essendo stato rispettato il diritto al contraddittorio per l’IVA, andava dichiarata la nullità dell’atto impositivo anche per i tributi non armonizzati accertati con il medesimo atto, sul presupposto dell’unicità dei fatti confluiti nell’accertamento impugnato.Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entratededucendo un unico articolato motivo.

La contribuente resisteva con controricorso , illustrato con memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 59, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR ritenuto erroneamente che l’accertamento induttivo, scaturito da una omessa dichiarazione, fosse equiparabile agli accessi, ispezioni e verifiche, di cui all ’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, per avere confermato l’annullamento dell’atto impugnato anche in relazione ai tributi non armonizzati e per avere ritenuto non applicabile la sanzione previstaper l’omessa dichiarazione dall’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, in quanto i dati imponibili erano stati già dichiarati dalla società nella comunicazione annuale IVA.

2. Preliminarmente v a esaminata l'eccezione di tardività del ricorso per cassazione, sollevata dalla curatela fallimentare della società controricorrente, in quanto la sentenza impugnata era stata notificata, a mezzo PEC, in data 30.09.2021, mentre il ricorso per cassazione era stato notificato a mezzo PEC in data 2.03.2022, oltre il termine breve di sessanta giorni.

3. L’eccezione è fondata. 3.1 Secondo i principi espressi da questa Corte, «la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (ex art. 3 bis della I. n. 53 del 1994 nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall'art. 16 quater, comma 1, lett. d), del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 228 del 2012) è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità ex art. 16 undecies del citato d.l. n. 179 del 2012)» (Cass. 5 ottobre 2018, n. 24568;

Cass. 19 settembre 2017, n. 21597). Più di recente, questa Corte ha affermato che «Con riferimento agli atti muniti di firma digitale, quali le ricevute di accettazione e consegna della notificazione telematica o la relata di notifica, l'attestazione di conformità del difensore è sufficiente se riferita al contenuto testuale del documento che ne è oggetto, con tutti gli elementi propri rispetto allo scopo e, con riguardo alla firma digitale, al fatto che nell'originale vi è tale firma; la regolarità del documento attestato si presume sino a specifica contestazione della parte controinteressata, che è onerata di allegare l'esistenza di precisi vizi, tali da determinare la lesione del diritto di difesa o un pregiudizio per la decisione» (Cass. 16 agosto 2018, n. 20747;

Cass. 19 giugno 2019, n. 16421; Cass. 4 novembre 2021, n., 31779). Con riferimento specifico al processo tributario, poi, è stata affermato che «In tema di processo tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate, per i giudizi di cassazione, nei quali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, la nuova realtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità di stare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente e alternativa rispetto al direttore, consente di ritenere che la notifica della sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, e quella del ricorso per cassazione possano essere effettuate, alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi uffici periferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato» (Cass. 29 gennaio 2020, n. 1954;

Cass. 29 gennaio 2008, n. 1925; Cass. Sez.U. 14 febbraio 2006, n. 3116). 3.2 In applicazione dei richiamati principi, il ricorso per cassazione è inammissibile, in quanto tardivo. Dall'esame degli atti (allegato n. 4 del controricorso), infatti, risulta che la sentenza è stata regolarmente notificata all'Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Catania (che aveva proposto appello, come si desume dal frontespizio della sentenza impugnata), giusta ricevuta di avvenuta consegnadella PEC, in data 30.09.2021, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC in data 2.03.2022 e, quindi, oltre il termine breve di sessanta giorni, previsto dall’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.

4. Il ricorso va , pertanto, dichiarato inammissibile e l'Agenzia ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, in favore della curatela fallimentare controricorrente , che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia ricorrente al pagamento, in favore della curatela fallimentare controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi li