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Ordinanza — n. 24874/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court cassates regional decision rejecting raw material consumption revenue verification method.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24874/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the Regional Tax Commission's decision to annul a tax assessment based on raw material consumption. The Commission had rejected the method because it lacked specific sales data, arguing the average price was unattainable. The Court ruled that the method was legally sound and that the Commission's errors could only reduce the disputed tax amount, not invalidate the entire assessment.

Regesto Legislator

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Art. 103 TUIR; Art. 104 TUIR: The tax authority's reconstruction of revenue via raw material consumption is valid if ingredients are fundamental, and procedural flaws may only reduce the tax quantum rather than annul the entire act.

Parole chiave

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Italian tax law raw material consumption revenue reconstruction tax verification method inductive assessment tax annulment Corte di Cassazione ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 103 TUIR
Art. 104 TUIR

Giurisprudenza citata

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Cass., 12 luglio 2006, n. 15808
Cass., 12 luglio 2006, n. 15808,in materia di tovaglioli; 5 ottobre 2007, n.
Cass., 5 ottobre 2007, n. 20857
Cass., 23 luglio 2010, n. 17408
Cass., 15 giugno 2011, n. 13068
Cass., 28 novembre 2018, n. 30782
Cass., 28 novembre 2018, n. 30782, in tema di consumo di guanti monouso presso lo studio di un odontoiatra).RGN 13060/2020 Consigliere rel.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 13060-2020, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, cf 06363391001, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato - Ricorrente CONTRO NUOVA BUENOS AIRES snc di TERMINE Giuseppe, cf. 02358120844, in persona del legale rappresentante, MARCHESE Linda Rosalia , cf. MRCRLL67R48I533A, TERMINE Giuseppe , cf. TRMGPP66B24I533G, elettivamente domiciliat i in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall’avv.

Daniele Vitello, che ha chiesto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec - Controricorrenti Avverso la sentenza n. 6635/12/2019della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 14 novembre2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25gennaio 2023dal Consigliere dott. Francesco Federici, Accertamento – Analitico-induttivo – Consumo materie prime RGN 13060/2020 Consigliere rel. Federici Rilevato che L’Agenzia delle entrate ha chiesto la cassazione della sentenza n. 6635/12/2019, depositata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia il 14 novembre 2019,che, riformando la pronuncia di pr imo grado, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso gli avvis i d ’ accertamento con i qualil’ufficio, contestando maggiori ricavi e minori costi relativamente all’anno d’imposta 2005, aveva rideterminato l’imponibiledella società ai fini Iva ed Irap e, per il principio di trasparenza, quello dei soci, ai fini Irpef.

Il contenzioso trovava origine in una verifica condotta presso i locali della società, pizzeria/tavola calda, e nella ricostruzione analitico - induttiva dei ricavi, desumibili dal consumo di materie prime (farina, mozzarelle e altro). I contribuenti avevanosostenuto l’illegittimità degli esiti della verifica, ripresa poi nelle motivazioni degli atti impugnati, per l’illegittimità ed erroneità dei ricarichi edel metodo di determinazione del numero di pi zze servite. Il lungo contenzioso, introdotto non unitariamente da società e soci, giunto dinanzi alla Corte di cassazione, era stato dichiarato nullo per mancato rispetto del litisconsorzio necessario.

Rimessa la controversia dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n. 1403/04/2018 il giudice di primo grado aveva rigettato i ricorsi introduttivi dei contribuenti. La sentenza, appellata dai soccombenti, era stata riformata in sede d’appello con la pronuncia ora al vaglio della Corte. Per quanto qui di interesse, la Commissione regionale ha ritenuto che la ricostruzione dei ricavi, operata dai verificatori e recepita nella motivazione degli atti impositivi,fosse erronea ed illegittima per l’inattendibilità dei prezzi e per l’assenza di una media aritmetica ponderata «essendo carente qualsiasi attendibile riferimento all’incidenza di vendita di ciascun tipo di prodotto sul totale delle vendite, al valore medio ponderato, alle percentuali di sfrido, […]».

La ricorrente, che ha chiesto la cassazione della sentenza,ha articolato due motivi, cui hannoresistito con controricorso i contribuenti. Nell’adunanza camerale del 25 gennaio 2023la causa è stata trattata e decisa.RGN 13060/2020 Consigliere rel. Federici Considerato che Preliminarmente va disattesa l’istanza di riunione al procedimento iscritto nel R.G. con numero 13060/2020, richiesta dai controricorrenti, che assumono aver ricevuto la notifica di due ricorsi, non sovrapponibili, avverso la medesima sentenza della Commissione regionale. Esiste infatti un solo procedimento iscritto, che è proprio quello presente, e rispondente al R.G. 13060/2020, né è dato identificare quale altro ricorso sia stato notificato ai contribuenti, cui sia seguita una ordinaria iscrizione a ruolo della causa.

Esaminando il merito,con il primo motivo l’Agenzia delle entrate si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,quanto agli elementi assunti dall’ufficio, in sede di verifica e poi di motivazione degli atti impositivi, ai fini della rideterminazione dei ricavi. Con il secondo motivo l’ufficio lamenta la violazione e falsa applicazione della disciplina di cui agli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 54, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all’errata interpretazione della disciplina regolatrice la metodologia accertativa utilizzata nel caso di specie.

Deve intanto ribadirsi che,ai fini dell’accertamento del reddito d’impresa o del debito iva, a norma dell'art. 39, comma 1, lett.

d) del d.P.R. n. 600 del 1973, edell'art. 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, è legittima la ricostruzione dei ricavi di un'impresa di ristorazione sulla base del consumo di materie prime, quando queste costituiscano gli ingredienti fondamental i , se non addirittura indispensabileai fini della preparazione degli alimenti offerti, o del servizio che si accompagna alla consumazioneeffettuata (cfr. Cass., 12 luglio 2006, n. 15808,in materia di tovaglioli; 5 ottobre 2007, n. 20857; 23 luglio 2010, n. 17408, in tema di consumo di acqua minerale; idem 15 giugno 2011, n. 13068).

D’altronde anche in altri settori, come quello dei redditi professionali, il consumo di un prodotto può assumere valenza induttiva,significativa o addirittura assorbente, ai fini della ricostruzione del reddito (cfr. Cass., 28 novembre 2018, n. 30782, in tema di consumo di guanti monouso presso lo studio di un odontoiatra).RGN 13060/2020 Consigliere rel. Federici Nel caso di specie, nella dettagliata ricostruzione dei ricavi della pizzeria/tavola calda, l’ufficio aveva valorizzato il consumo di farina e di mozzarella per le pizze, ricavando, con valore ponderato, il numero di pizze, che moltiplicato ad un prezzo medio,assolutamente conforme al mercato, aveva evidenziato ricavi ben maggiori del dichiarato.

A fronte della metodologia applicata, il giudice regionale, con motivazione sostanzialmente generica, ha ritenuto del tutto illegittimo l’accertamento, per inattendibilità dei prezzi medi calcolati dai verificatori, denunciando l’assenza di riferimento all’incidenza di vendita di ciascun tipo di prodotto sul totale delle vendite, alle percentuali di sfrido, al valore medio ponderato. Ebbene, anche volendo prescindere dalla incomprensibilità di alcuni presunti limiti dell’accertamento (non è comprensibile la carenza di riferimento all’incidenza di vendita di ciascun tipo di prodotto sulle vendite complessive, quando dal consumo delle materie prime considerate è stato possibile giungere a determinare, induttivamente, il numero di pizze vendute, che costituisce un valore assoluto e non necessita di una verifica del rapporto tra tale prodotto e il totale delle vendite), il giudice regionale ha trascurato che le sue valutazioni, al più, avrebbero potuto incidere sul quantum dei maggiori ricavi contestati alla società, non già sulla integrale illegittimità della metodologia.

Le conclusioni, cui la commissione regionale avrebbe potuto pervenire, potevano cioè supportare una motivata riduzione delle pretese fiscali, non già l’ annullamento, tout court, dell’atto impositivo, tanto più che l’impugnazione di questo ha natura di impugnazione-merito e non di impugnazione-annullamento. Ne discende che i motivi, sia in riferimento all’omesso esame dei dati acquisiti alla verifica fiscale, sia in riferimento all ’ erronea interpretazione della disciplina normativa, vanno entrambi accolti. La sentenza va dunque cassata ed il processo va rinviato dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, che, oltre a liquidare le spese del giudizio di legittimità, dovrà decidere della controversia, tenendo conto dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.RGN 13060/2020 Consigliere rel.

Federici

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la decisione e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, cui demanda, in di