Italian Court dismisses VAT refund appeal, remanding case for public hearing on non-contestation principle.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation dismissed the VAT refund appeal, ordering the case to be retried at public hearing. ING Equipment Lease Belgium NV argued for a VAT refund based on the non-contestation principle, while the tax authority rejected it due to lack of proof regarding the effectiveness of the leasing operation. The court declined to rule on the merits, citing procedural requirements under Article 375 of the Civil Procedure Code that necessitate a public hearing before deciding on the applicability of the non-contestation principle.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, comma 5, cod. proc. civ.: The court must refer the case to public hearing when the applicability of the non-contestation principle depends on factual assessment not yet established.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.590del ruolo generale dell’anno 2022 proposto da: ING Equipment Lease Belgium NV, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Pizzo e Valentino Guarini per procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo pec: francesco.pizzo@cert.ordineavvocatimilano.it di quest’ultimo difensore; - r icorrente principale - contro Oggetto: iva –rimborso –art- 38bis2 d.P.R. n. 633/1972–principio di non contestazione - - Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - c ontroricorre n te e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, n. 443/7/2021, depositata in data 31 maggio 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del giorno 11 maggio 2023dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l a società di diritto belga ING Equipment Lease Belgium NV aveva acquistato attrezzature aeroportuali situate in Italia da una società belga identificata in Italia e successivamente le aveva concess e in locazione finanziaria alla medesima società; successivamente, aveva chiesto a rimborso l’iva corrisposta per l’acquisto delle attrezzature; l’amministrazione finanziaria aveva rigettato la richiesta e avverso il provvedimento di diniego la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo ha rigettato l’appello, in particolare ha ritenuto che, sebbene non poteva sostenersi che la società avesse realizzato operazioni attive in Italia, tuttavia la stessa non aveva fornito alcuna prova in ordine della effettività dell’operazione per la quale aveva chiesto il rimborso dell’iva; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindiproposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motiv i di censura e illustrato con successiva memoria, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorsoincidentale; considerato che:la questione di fondo della presente controversiaattiene al profilo della applicabilità al caso di specie del principio di non contestazione; sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 375, comma quinto, cod. proc. civ., per la trattazione della causa alla pubblica udienza;
P.Q.M.
La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione alla pubblica udienza. Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 202