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Ordinanza Interlocutoria — n. 24862/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Court suspends tax appeal to allow simplified settlement under new law for customs agency case.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24862/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the ongoing tax dispute between the Customs Agency and SADAM s.p.a. to facilitate a simplified settlement procedure under Article 1 of Law 197/2022. The court noted that the Customs Agency had requested this expedited resolution, which allows for a quick determination of the case based on the value of the controversy. Consequently, the proceedings were halted until the parties could finalize the settlement agreement and pay the required amounts by the statutory deadline.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022; Art. 1, comma 186, l. n. 197/2022: The court suspends the proceedings to allow the parties to opt for a simplified definition of the dispute, provided the request is made and the payment deadlines are respected.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute suspension customs agency litigation Law 197/2022 value of controversy suspended proceedings tax administrative appeal procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
Art. 1, comma 186, l. n. 197/2022
Art. 1, comma 191, l. n. 197/2022
Art. 1, comma 192, l. n. 197/2022
Art. 1, comma 194, l. n. 197/2022
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Testo completo

pronunciato la seguente -Consigliere - ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28188 d el ruo l o generale dell’anno 20 21 proposto da: Agenzia delle dogane, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - ricorrente - contro SADAM s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Avv .ti Andrea Zappalà e Ilaria Napolitano per procura Oggetto: dazio –sanzione -presupposti - speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ludovisi n. 16, presso lo studio dei medesimi difensori; - controricorre n te - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, n. 669/3/ 2021, depositata in data 1 4 maggio 2021; udita la relazione svolta nellacamera di consiglio del giorno 11 maggio 2023dal Consigliere Giancarlo Triscari; rilevato che: dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l a controversiaaveva riguardo all’impugnazione di un atto sanzionatorio conseguente ad un precedente atto impositivo che era divenuto definitivo a seguito della sentenza della Corte di cass azione n. 5388/2012; peraltro,con riferimento a questo giudizio relativo all’atto sanzionatorio, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 24533/19, aveva cassato con rinvio; a seguito della riassunzione, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnaha rigettato l’appello in riassunzione dell’Agenzia delle dogane e accolto quello della contribuente; avverso la suddetta pronuncia l’Agenzia delle dogane ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato adue motivi di censura , cu i ha resistito la società depositando controricorso; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia, va dato atto della circostanza che la controricorrente ha depositato un’istanza di sospensione del giudizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma197, l. n. 197/2022 ed ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata; considerato che L’art. 1, l. n. 197/2022, come da ultimo modificato dal D.L. n. 34/2023, dispone:al comma 186 che “Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546”; al comma 191 che “Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore della presente legge, e con il pagamento del 40 per cento negli altri casi.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata”; al comma 192 che “La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo gradoè stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della presente legge e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 186 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva”; al comma 194 che “La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 settembre 2023…”; al comma 197 che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”; che, pertanto, sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio;

P.Q.M.

La Corte: sospende ilgiudizio e