Italian tax court suspends proceedings due to new law allowing suspension of tax collection requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation suspended the ongoing tax dispute between the Customs Agency and EUROPAM S.p.A. regarding excise duties on energy product surpluses. While the lower court had rejected the taxpayer's appeal, the new legislation permits suspending such proceedings under specific conditions. Consequently, the case was remitted to the new docket for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAL. 197/2022, art. 1, comma 186; The court must proceed with the suspension of tax collection proceedings when the taxpayer formally requests it under the new legislative framework.
Parole chiave
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onunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28658/2018R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro EUROPAM S.p.A. (C.F. 03076 310105 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. GIUSEPPE CARRETTO (C.F. CRRGPP54P20I480Z) e dall’Avv. DESIDERIA BOGGETTI (C.F.
BGGDDR56D67F839P) in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domicilia ta presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Ariodante Fabretti, 8 Oggetto: tributi N.28658/18 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 1354/05/17 depositata in data 2 ottobre 2017 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 7 marzo 2023. RILEVATO CHE La società contribuente EUROPAM S.r.l., successivamente trasformata in S.p.A., ha impugnato un avviso di pagamento relativo ad accise del periodo di imposta 2007 con il quale –a seguito di PVC - veniva accertata la sussistenza di eccedenze di giacenze di prodotti energetici (benzina verde e gasolio) rispetto alle risultanze contabili, relativamente aun deposito fiscale di oli minerali gestito dalla società contribuente; che l’Ufficio aveva provveduto a riscontrare l’inventario fisico della merce rinvenuta, tenuto conto dei cali fisici, rispetto ai quantitativi risultanti dalla contabilità e che la società contribuente, oltre a contestare il difetto di motivazione, ha dedotto l’insussistenza delle eccedenze accertate dall’Ufficio, ritenendo sussistere circostanze in fatto in grado di giustificare le eccedenze contestate dall’Ufficio; che la CTP diGenova ha rigettato il ricorso; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 2 ottobre 2017, ha accolto l’appello della società contribuente.
Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva – che l’atto impositivo fosse privo di motivazione, in quanto lo stesso era stato motivato per relationem al PVC del 2007, atto che non era stato allegato all’atto impugnato , accogliendo l’appello anche nel merito, alla luce dei campioni periti durante l’ispezione del 16 giugno 2007; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi , cui resiste con controricorso la società contribuente. CONSIDERATO CHE N.28658/18 R.G. Est. F. D’Aquino che lasocietà contribuente, odierna controricorrente, ha depositato in data 24 febbraio 20 23 istanza di sospensione ex L. 197/ 20 22 , dichiarando di volersi avvalere del suddetto beneficio; che deve procedersi alla sospensione di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (art. 1, comma 186), con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo;
P. Q. M. sospende il giudizio ex art. 1, comma 197, l. 197/22 e rinvia la c