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Ordinanza Interlocutoria — n. 24857/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to clarify connection between two related VAT refund denial proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24857/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case for a new hearing to determine the procedural connection between two related VAT refund denial proceedings. The bankrupt estate challenged the tax agency's refusal of a VAT refund, arguing violations of tax and civil procedure laws regarding fraud, res judicata, and assessment methods. The court observed that the tax agency requested joint handling of both cases, noting that resolving one might extinguish the other's subject matter, and ordered the parties to clarify their positions on the connection.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 39 D.P.R. n. 600/1973; Art. 57 D.Lgs. n. 546/1992: When a tax authority requests joint handling of connected proceedings where resolving one may extinguish the subject matter of the other, the court must order parties to clarify the connection before ruling.

Parole chiave

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VAT refund denial procedural connection joint handling of cases tax fraud assessment res judicata violation bankruptcy estate rights remand for clarification sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000
Art. 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973
Art. 56, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972
Art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992
Art. 324, 329, 242 c.p.c.
Art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973
Art. 10, comma 1, Statuto del contribuente
Art. 112 c.p.c.
Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia su una specifica domanda.
Art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992
Con il quinto motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 57 D.Lfs.
Art. 54, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972
Con il sesto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 54, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto legittima una rettifica fondata unicamente su elementi presuntivi.
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27019/2020 R.G. proposto da : FALLIMENTO SETECO INTERNATIONAL S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VALADIER 44, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO (LCSCLD54S26H501P) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMINI STEFANO (CRMSFN61M10G337X) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 938/2020 depositata il 19/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA La curatela del fallimento della Seteco International spa proponeva ricorso avverso il diniego di un rimborso Iva emesso dall'Agenzia delle entrate di Roma, lamentando l'illegittimità del provvedimento, per l’insussistenza della frode fiscale ipotizzata dall'ufficio e posta a base del diniego, asseritamente perpetrata dalle società Omnia Service Center e Yours Media Lab, con il coinvolgimento della Seteco.

La CTP di Roma rigettava il ricorso punto; non miglior sorte assisteva il successivo appello della contribuente, che veniva del pari respinto. La curatela articola tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l'erario con controricorso. La curatela ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce la illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000, 42, comma 2, D.P.R. n. 600 del 1973, e 56, comma 5, D.P.R. n. 633 del 1972, per non avere valorizzato la CTR il vizio di motivazione degli avvisi di accertamento.

Con il secondo motivo viene censurata la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 324, 329, 242 c.p.c., per avere la CTR trascurato l’esistenza di un giudicato interno. Con il terzo motivo si adduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 39 D.P.R. n. 600 del 1973 e 10, comma 1, Statuto del contribuente, per avere la CTR ritenuto legittimo un metodo di accertamento che tale non si palesava. Con il quarto motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., stante l’omessa pronuncia su una specifica domanda.

Con il quinto motivo si censura la violazione o falsa applicazione dell’art. 57 D.Lfs. n. 546 del 1992, evidenziandosi l’inammissibilità dell’appello erariale, trascurata dalla CTR. Con il sesto motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 54, comma 3, D.P.R. n. 633 del 1972, per avere la CTR ritenuto legittima una rettifica fondata unicamente su elementi presuntivi. Osserva il Collegio che, in data 7 settembre 2022 l’Agenzia delle entrate ha formulato istanza di trattazione congiunta fra il presente ricorso e quello recante il n. 15878 del 2022, osservando che all’invocata estinzione del primo conseguirebbe la cessazione della materia del contendere in relazione a quest’ultimo procedimento.

Nell’istanza in parola si adducono profili di stretta connessione fra l’odierno giudizio e quello or ora evocato: il primo concernerebbe, infatti, un diniego di rimborso già oggetto dell’avviso di accertamento impugnato nel secondo giudizio. Appare, pertanto, opportuno che le parti precisino, con memoria da depositarsi entro la prossima udienza,le posizioni relativamente ad ambedue i procedimenti per i quali si adombra la connessione, chiarendone le eventuali correlazioni. Sulle premesse, la causa va rinviata a nuovo