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Ordinanza Interlocutoria — n. 24843/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Customs Court remands case to new hearing regarding EU customs regulation violations on royalty value inclusion.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24843/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the Customs Agency's appeal against a lower court ruling that rejected its request to include royalty payments in the customs value. The Agency argued that the lower court incorrectly limited the licensor's power to quality control only, violating specific EU customs regulations. Consequently, the court ordered the case to be sent back to a new hearing for further examination of these regulatory violations.

Regesto Legislator

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Articles 143, 157, 159, and 160 of Regulation (EC) No 2454/97; Article 360(3) of the Code of Civil Procedure: The court remands the case to a new hearing when the lower court's reasoning on the scope of a licensor's powers and the application of EU customs valuation regulations requires further clarification.

Parole chiave

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Customs Valuation Royalty Inclusion EU Regulation 2454/97 Code of Civil Procedure Remand to New Hearing Customs Agency Appeal Licensor Powers dazi all'importazione

Disposizioni normative citate

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Articles 143, 157, 159 and 160 of Regulation (EC) No 2454/97
Article 360(3) of the Code of Civil Procedure
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29423/2019 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MOVIMODA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA C/O STUDIO DEIURE VIA SAVOIA 37, presso lo studio dell’avvocato ZOCCALI ANDREA (ZCCNDR73M15H224M) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COLUCCI BENEDETTO (CLCBDT80B11A509Y), CASO NICOLA (CSANCL73L15L049Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 933/2019 depositata il 01/03/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere SALVATORE LEUZZI. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle Dogane, Ufficio di Milano, avviava una verifica nei confronti di Guess Europe Sagl, società licenziataria del gruppo Guess. Attraverso la verifica in parola si mirava ad accertare la regolarità e veridicità degli elementi assunti a base dell'imposizione fiscale, con particolare riguardo al valore dichiarato in dogana, avuto riguardo ad operazioni di importazione effettuate dalla predetta Guess Europe nell’anno 2011.

Emergeva che al valore delle merci a marchio Guess importate in Italia non veniva sommato l’importo dei diritti di licenza, c.d. royalties, che la Guess Europe, quale licenziataria, era tenuta a corrispondere alla capogruppo statunitense Guess Inc, secondo una percentuale ancorata alle vendite effettuate in Europa. Sul PVC di cui Guess Europe veniva resa destinataria, veniva successivamente basato dall’Agenzia nei confronti di Movimoda s.p.a., rappresentante indiretto di Guess Europe, un avviso di rettifica dell'accertamento per l'anno 2011; veniva, inoltre, emesso nei confronti della rappresentante un correlato provvedimento di irrogazione di sanzioni.

Movimoda proponeva due separati ricorsi avverto i due atti. Le impugnazioni venivano accolte dalla CTP di Milano. Il successivo appello erariale, incentrato in principalità proprio sul profilo della omessa inclusione nel valore doganale delle royalties correlate alle vendite dei prodotti a marchio Guess, veniva rigettato L'agenzia delle entrate affida il proprio ricorso per cassazione a un solo motivo. La Movimoda resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia adduce la violazione del combinato disposto degli articoli 143,157,159 e 160 Regolamento Comunità Europea del 2 luglio n. 2454 DAC, nonché dell'allegato 23 DAC, in relazione all'articolo 360 numero 3 cpc, per avere la CTR apoditticamente affermato che il potere della licenziante fosse limitato ad un mero controllo di qualità dei prodotti in assenza di alcuna facoltà di orientamento e condizionamento dell'autonomia della licenziataria edei terzi fabbricanti.

In data 10 febbraio 2023, l’Avvocatura Generale dello Stato ha formulato istanza di riunione e/o trattazione congiunta del presente procedimento e di altri dettagliatamente indicati. L’Avvocatura ha evidenziato che diversiatti impositivi notificati alla società importatrice Guess, quale responsabile in via principale, nonché agli spedizionieri doganali coobbligati, investono profili analoghi, riconducibili alla medesima attività accertativa nonché imperniati su un unico processo ve rbale di rettifica e dell’accertamento doganale. Sulle esposte premesse, tenuto conto dell’istanza in parola, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo. Cos