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Ordinanza Interlocutoria — n. 24840/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends appeal to allow taxpayer to pursue simplified debt settlement under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24840/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione suspended the tax appeal and remanded the case to a new docket date. The taxpayer, Giuliano Besson, challenged a joint liability tax notice issued against him as a managing partner of a dissolved company. The court granted the suspension because the taxpayer formally requested it to pursue a simplified debt resolution procedure authorized by recent legislation. Consequently, the proceedings were halted pending the outcome of the settlement request.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 197 della l. 29 dicembre 2022, n. 197; When a taxpayer requests suspension of tax proceedings to pursue a simplified debt resolution, the court must grant the suspension and remand the case to a new docket.

Parole chiave

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tax appeal suspension simplified debt resolution joint liability notice dissolved company partner Corte di Cassazione sottrazione dell'iva comunicazione fiscale responsabilità civile del consulente fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv.
Art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197
va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia;
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 14684/2014R.G. proposto da Besson Giuliano, elettivamente domiciliatoin Roma, via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv.Claudio Lucisano, che lo rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Natale Mangano e Maria Sonia Vulcano, giusta procura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - e contro Equitalia Nord s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’avv.

Sante Ricci, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente giusta procura speciale in calce al controricorso; Oggetto: Tributi -Cartella di pagamento -Società di persone - Responsabilità solidale del socio- Rinvio a nuovo ruoloper sospensione.Cons. est. G.M. Nonno -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 116/24/13, depositatail 16 dicembre 20 1 3 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23 febbraio 2023 , tenuta nelle forme previste dall’art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Vista la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVATO CHE 1. con la sentenza n. 11 6 / 24/ 13 del 16 / 12 /201 3 , la Commissione tributaria regionale del Piemonte (di seguitoCTR), accoglieva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) e da Equitalia Nord s.p.a. (di seguito Equitalia) e rigettava l’appello incidentale proposto da Giuliano Besson nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Torino (di seguito CTP) n. 83/11/11, che aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente avverso una cartella di pagamento per IVA e IRAP relative all’anno 2004. 1.1. come si evince anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata notificata a Giuliano Besson quale socio accomandatario di Top s.a.s. di Besson Giuliano e riguardava debiti tributari della società; 1.2. la CTR accoglieva l’appello principale di AE e di Equitalia e rigettava l’appello incidentale del contribuente evidenziando che:

a) la cartella di pagamento riguardava un debito fiscale di Top s.a.s. con riferimento al periodo in cui Giuliano Besson era socio accomandatario Cons. est. G.M. Nonno e, quindi, obbligato in solido con la stessa;

b) la medesima cartella era stata regolarmente notificata al ricorrente personalmente nella qualità di socio receduto e non di legale rappresentante della società, poi cessata;

c) la cartella di pagamento era stata in precedenza notificata anche alla società, sicché non sussisteva la denunciata decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;

d) non si sarebbe potuto procedere alla previa escussione di una società non più in bonis per assenza di beni legittimamente pignorabili;

2. Giuliano Besson impugnava la sentenza di appello con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. AE ed Equitalia resistevanoin giudizio con separati controricorsi. CONSIDERATO CHE 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia;

2. preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/10/2023 exart. 1, comma 197, della l. n. 197 d