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Ordinanza Interlocutoria — n. 24831/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to lack of standing after tax debt is settled via installment plan.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 24831/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's cassation appeal regarding a tax assessment for 2003. The taxpayer argued for judgment extinction, citing a new installment agreement and payment receipt, while the tax agency maintained the appeal lacked standing because the debt remained partially outstanding. The court ruled that the taxpayer failed to prove the complete extinction of the disputed debt, thereby lacking the necessary legal interest to continue the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The court established that a taxpayer loses standing to appeal a tax decision if the underlying debt is not fully extinguished, even if partial payment or installment agreements are in place.

Parole chiave

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lack of standing tax appeal dismissal judgment extinction installment agreement procedural interest accoglimento parziale del contribuente quietanza di saldo debito deduzione di versamenti a società di pubblica utilità

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Rilevato che il contribuente ha avanzato “ istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. ”, depositando documentazione attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
09320090003559345 e 0932014003773455; che la difesa di parte ricorrente, con memoria ex art. 380-bis.1 cod.
art. 100 c.p
Rilevato che il contribuente ha avanzato “ istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sulricorso n. 345 - 2015, propost o da: DONATO CORRADO (C.F. CRRDNT47R04F617R), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso , dall’AVV. FRANCESCO CASTIELLO, presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA G. CERBARA, n. 64 (avv.francescocastiello@pec.giuffre.it) ; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363991001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 860/01/14 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 08/05/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del09/02/2023 dal Consigliere Dott.

GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a DONATO CORRADO un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio ha provveduto a riprese relativamente all’anno di imposta 2003, conseguenti a maggior reddito da partecipazione dello stesso nella società CORRADO C . DI CORRADO DONATO SALOMONE MARIA S . N . C .; che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ravenna che, con sentenza n. 133/02/2009, rigettò il ricorso; che DONATO CORRADO propose appello innanzi alla C.T.R. della Emilia-Romagna, la quale, con sentenza n. 860/01/14, depositata il 08/05/2014 rigettò il gravame osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – come, per effetto del rigetto del connesso appello proposto dalla società predetta rispetto all’avviso di accertamento notificatole per le medesime ragioni, non poteva che “in via consequenziale” essere rigettato anche l’appello del socio; che avverso tale decisione DONATO CORRADO ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi; si è costituita con controricorsol’ AGENZIA DELLE ENTRATE ;

Rilevato che il contribuente ha avanzato “ istanza di dichiarazione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. ”, depositando documentazione attestante l’adesione alla procedura di definizione agevolata delle liti pendenti, ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, nonché, in vista della precedente adunanza camerale del 30.5.2019, ulteriore documentazione attestante il pagamento di quanto dovuto, “ribadendo [nella relativa nota di deposito del 15.5.2019] la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso”; che, all’esito dell’originaria udienza camerale del 30.5.2019, con ordinanza interlocutoria del 5.7.2019, rilevato che le predette circostanze non erano state portate a conoscenza della resistente AGENZIA , questa Corte ha quindi rinviato la causa a nuovo ruolo, onde permettere all’ AGENZIA ed alla P .

G .di prendere posizione sulle istanze predette e sulla documentazione depositata dalla difesa del CORRADO ; che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi dato seguito alla disposta interlocuzione, confermando l’avvenuto perfezionamento della definizione agevolata in commento limitatamente ad uno solo dei ruoli relativi all’atto impugnato e, in specie, nel “ruolo rientrato nella cartella 0932010000528336”, non essendo al contrario ricompresi nella definizione agevolata gli altri due ruoli, “comunque afferenti all’avviso di accertamento in contestazione”, di cui alle diverse cartelle di pagamento n. 09320090003559345 e 0932014003773455; che la difesa di parte ricorrente, con memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ha insistito per la declaratoria di estinzione del giudizio, allegando comunicazione dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE di accoglimento dell’istanza di rateizzazione degli importi portati da tutte e tre le cartelle predette, nonché copia della quietanza di pagamento dell’ultima rata in conseguenza corrispostadal contribuente; che appare, dunque, opportuno invitare l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ad una nuova interlocuzione su quanto esposto dal contribuente nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (di cui si è dato conto supra), prendendo specifica posizione rispetto a quanto ivi allegato;

P.Q.M