Cassation court remands case to public hearing regarding interpretation of tax incentive revocation rules for asset relocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court remitted the case to a public hearing rather than issuing a final judgment on the merits. The taxpayer argued that the tax benefit revocation should only apply to asset sales outside the EU, not mere relocation. The Court noted the lack of specific precedents on this precise interpretation of the 2009 tax incentive law. Consequently, the matter was suspended pending a public session to address the novel legal question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 3-bis, d.l. n. 78/2009; Art. 360, c.p.c.: When a tax incentive revocation rule involves a novel interpretation question lacking specific precedents, the Court may remand the case to a public hearing for further examination.
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to la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: BONATTI S.P.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 12, presso lo studio dell’Avv. Alessandro Masciocchi, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv. Andrea Bertora; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1896/10/2018 della Commissione tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 13 luglio2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal Consigliere Antonio Francesco Esposito.
IRES RIMBORSORilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva accolto i ricorsi propost i dalla Bonatti S.p.A. contro il silenzio rifiuto formatosi sulle istanze di rimborso della maggiore IRES versata per gli anni 2009 e 2010 a seguito della mancata fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 5 d.l. n. 78/2009 (c .d. Tremonti ter ) , disposizione ch e concedeva la detassazione del reddito d’impresa in misura pari al 50% dell’ammontare degli investimenti effettuati in nuovi macchinari e nuove apparecchiature.
Riteneva la CTR, in conformità della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 44/E del 27 ottobre 2009, che il comma 3-bisdell’art. 5 d.l. n. 78/2009 «risponde allo scopo di obbligare al mantenimento e all’utilizzo del bene oggetto di agevolazione in strutture produttive situate nel territorio dello Spazio Economico Europeo»; la norma doveva pertanto essere interpretata nel senso che non consente «l’utilizzo del beneficio fiscale per i beni oggetto di acquisto da parte di società che, avendo stabili organizzazioni fuori dalla See, li abbiano lì collocati».
Avverso lasuddetta sentenza la società con tribuente ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che:
1. Con unico mezzo la società contribuente de duce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 3-bis, d.l. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009. Censura la sentenza impugnata per avere intrepretato la norma suddetta nel senso che la revoca del beneficio opera anche nell’ipotesi di mero spostamento dei beni oggetto di agevolazione e non solo nel caso di cessione al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
2. L’art. 5, comma 3-bis, d.l. n. 78/2009 stabilisce che «L'incentivo fiscale èrevocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto». Rileva il Collegio che la particolare rilevanza della questione prospettata con il ricorso – in ordine alla quale non si rinvengono specifici precedenti - concernente i presupposti di operatività della revoca del beneficio prevista dal citato art. 5 rende opportuna la trattazione della causa inpubblica udienza.
P.Q.M.
La Corterimette la causa alla pubblica udienza e rinvia a nuovo ruolo