Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to serve notice on the opposing party personally.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the notification of the appeal was served only on the opposing company's lawyer rather than the company itself. The lower court had previously annulled the tax assessment regarding VAT and corporate income tax calculations for the year 2005. The Supreme Court ruled that such notification is null and void under civil procedure law, rendering the entire appeal inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 330 cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: Notification of a cassation appeal must be served personally on the opposing party; service solely on their lawyer is null and void, leading to inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15934-2013 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro C.S.C. DI CALDARA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata - avverso la sentenza n. 253/24/12 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della REGIONE SICILIA, depositata il 17/12/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere Dott.
GIAN ANDREA CHIESI; Rilevato che la CSC DI CALDARA S . R . L .impugnò, innanzi alla C.T.P. di Palermo, l’avviso di accertamento con cui l’ AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei propri confronti, a riprese per I.V.A., I.R.E.S. ed I.R.A.P. relative all’anno di imposta 2005, a fronte di un maggior reddito rispetto a quello dichiarato; che l’adita C.T.P., con sentenza n. 442/1/11, accolse parzialmente il ricorso, rideterminando la percentuale di ricarico da considerare, ai fini della ricostruzione del reddito della contribuente, nella aliquota del 20%; che avverso tale decisione, tanto la contribuente, quanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Sicilia che, con sentenza n. 253/21/12, depositata il 17.12.2012, in accoglimento del gravame principale e con assorbimento di quello incidentale, annullò l’avviso di accertamento impugnato, osservando -per quanto in questa sede ancora rileva – che ( a) la percentuale di ricarico nella misura del 36%, come determinata dall’Ufficio, non aveva rappresentato oggetto di doglianza (con conseguente vizio di ultrapetizione in parte qua, ad opera della C.T.P., con specifico riferimento alla sua rideterminazione della minore aliquota del 20%) e che (b) nelle proprie valutazioni concernenti le rimanenze finali di magazzino, l’Ufficio non aveva tenuto conto “anche delle campagne promozionali, degli abbuoni e degli sconto d’uso che, nel campo dell’abbigliamento, normalmente vengono praticati in due periodi dell’anno”, voci che avrebbero “senz’altro portato alla determinazione di [loro] un diverso importo”; che avverso tale sentenza l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
è rimasta intimata la CSC DI CALDARA S . R . L .; che, all’esito dell’originaria udienza del 22.3.2022, la causa è stata rinvia a nuovo ruolo e, quindi, fissata per la decisione alla odierna udienza camerale, essendo stata disposta la rinnovazione della notifica ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (cfr. l’ordinanza interlocutoria n. 6989 del 2023 di questa Corte); che parte ricorrente ha a tanto provveduto, mediante notifica telematica presso il domicilio digitale del RAG . SERGIO RIZZO , quale difensore domiciliatario, costituito in grado di appello, della C .
S . C . DI CALDARA S . R . L . ( cfr. la relata della notifica telematicaversata in atti); che, tuttavia, la rinnovazione della notifica dell'impugnazione che non avvenga nei confronti della parte personalmente, bensì – come nella specie - presso il difensore costituito nel precedente grado di giudizio, nonostante –come puntualmente verificatosi nell’occasione - sia già decorso, al momento dell'ordinanza che la dispone, l'anno dalla data di pubblicazione (coincidente con il 17.12.2012) della sentenza impugnata, è nulla per violazione dell'art. 330 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione, attesa la perentorietà del termine disposto dal giudice ex art. 291 cod. proc. civ. per la rinnovazione della notifica (Cass., Sez. 5, 31.7.2018, n. 20255, Rv. 650103-01.
Cfr. anche Cass., Sez. 5, 17.7.2019, n. 19218, Rv. 654757-01); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, alcunché dovendosi disporre in merito alle spese di lite, essendo la CSC DI CALDARA S . R . L . rimasta intimata e non avendo svolto attività difensiva; che, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1-quater del d