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Ordinanza — n. 24782/2023 — snciv Generato dall'IA

Court allows customs agency's appeal, ruling that VAT reduction requires objective product characteristics, not just potential use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24782/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the customs agency's appeal against a lower tribunal's decision granting VAT relief for mobility scooters. While the lower court accepted the argument that these devices are primarily for disabled persons, the supreme court found the reasoning merely assertive without citing specific objective product characteristics. Consequently, the court quashed the lower decision and remanded the case for a new evaluation based on the correct legal standard.

Regesto Legislator

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Art. 69 DPR n. 633/72; Art. 1020 c.p.c.: Customs classification relies on the objective characteristics and intended use of goods at importation, not merely potential use, and VAT reduction requires a factual basis demonstrating primary utility for disabled persons.

Parole chiave

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VAT importation reduction customs classification criteria mobility scooters objective product characteristics disability tax relief Cassazione ordinanza remand for retrial spese per i mezzi ausiliari

Disposizioni normative citate

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Art. 69 DPR n. 633/72
Coerentemente la base imponibile dell'IVA è ragguagliata dall'art. 69 del d.P.R.
Art. 1020 c.p.c.
Regolamento n. 718/2009
Le caratteristiche oggettive sono descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005 e anche nel successivo regolamento n. 718/2009.
Nomenclatura combinata
Deve osservarsi che al fine di distinguere la voce 8703 della Nomenclatura combinata, ritenuta applicabile dall'Agenzia, da quelle nn.

Giurisprudenza citata

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Corte giust. 26 maggio 2016, causa C-198/15, Invamed Group Ltd e altre
Cass. n. 29548 del 2018
Corte giust. 11 luglio 2013, in causa C-272/12, Harry Winston SA
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10834/2018 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE DOGANE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro CAD LIGURIA 2 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dagli avv.ti Filippo Bruno e Antonella Terranova, elettivamente domiciliata in Roma alla via Bellini n. 24, presso lo studio dell’avvocato Antonella Terranova; -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. d ella Liguria n. 1459/05/2017depositata il 10/10/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023 dal Consigliere ANNACHIARA MASSAFRA. FATTI DI CAUSA 1. La società contribuente presentò ricorso avverso un avviso di rettifica IVA e sanzioni relativo ad un’importazione di dispositivi elettrici di mobilità (mobility scooter) emessi dall’Agenzia delle dogane di La Spezia. Il ricorso venne formulato in base al fatto che tali dispositivi erano rivolti ad una clientela con problemi di deambulazione e quindi con IVA agevolata al 4 % in luogo diquella ordinaria al 20 %. Il giudice di prime cure accolse il ricorso, in conformità ad analoghe decisioni in precedenza pronunciate, rilevando che i dispositivi avevano l’oggettiva caratteristica di essere utilizzati specificatamente da persone invalide,di qui la legittimità delle voci doganali agevolate VD 8713900000 e 87144200000. 2.La decisione venne impugnata dall’Ufficio adducendo che i prefati dispositivi avrebbero potuto essere utilizzati anche da persone non in possesso dei requisiti agevolativi con conseguente inapplicabilità della voce innanzi indicate, e con conseguente debenza del maggiore dazio e di euro 16.054 a titolo di IVA.

La CTR respinse l’appello affermando che “tali dispositivi hanno le caratteristiche per le quali saranno, almeno in massima parte, utilizzati da persone con problemi con deambulazione” e quindi nelle condizioni di avere diritto alla aliquota IVA agevolata, nel caso invece che così non fosse, l’acquirente pagherebbe la maggiore imposta e l’erario non subirebbe alcun danno.

3. Avverso la prefata decisione ricorre l’Agenzia con due motivi (entrambi rubricati con n.

1) mentre la società contribuente resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve trattarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente. Secondo CAD Liguria 2, l’Agenzia avrebbe, senza dare alcuna spiegazione in merito, ridotto la domanda da 16.000 euro a 2.900, così da pregiudicare il diritto di difesa in forza della “parziale rinuncia al ricorso, non specificatamente espressa”. L’eccezione è infondatain quanto la ricorrente non ha ridotto la pretesa ma ha indicato il diverso e minore importo solo nella dichiarazione di valore della causa, rilevando tale indicazioneesclusivamente a fini fiscali. 2.Possono quindi trattarsi i singoli motivi d i ricorso.

Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di classificazione doganale di cui ai regolamenti CE n. 2658/87 e n. 718/2009, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c. L’Agenzia evidenzia, tra le altre cose, che i dispositivi sarebbero privi di particolari allestimenti per gli invalidi di qui l’assenza delle condizioni per il riconoscimento della nomenclatura applicata. Secondo i regolamenti innanzi citati, ed in particolare, secondo il regolamento n. 718 del 2009 , la classificazione dei veicoli in questione deve effettuarsi in base alle caratteristiche oggettive e non, come avrebbe fatto la CTR, in base alla destinazione d’uso.

L’Agenzia prosegue nella sua censura analizzando le caratteristiche tipiche del vicolo perché possa essere considerato destinato ai disabili.

3. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di pagamento dell’IVA all’importazione di cui all’art. 34 del d.P.R. n. 43 del 1973 (TULD) e dell’art. 70, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972. L’Agenzia censura la motivazione nella parte in cui, nel confermare la sentenza di primo grado, la CTR rileva che la merce sarà utilizzata prevalentemente da persone con problemi di deambulazione e quindi aventi diritto, all’atto dell’acquisto, all’IVA agevolata.Così facendo, tuttavia, il giudice non terrebbe conto del fatto che alla base del contenzioso vi sono operazioni doganali relative all’importazione di merci da paesi extracomunitari, operazioni che costituiscono il presupposto dal quale scaturisce l’obbligazione tributaria al pagamento innanzitutto dei dazi, la cui quantificazione dipende dalla corretta classificazione doganale delle merci importate ma anche dell’Iva afferente.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente poiché intimamente connessi, sono fondati. In relazione al primo motivo si osserva che la sintetica motivazione della CTR si riduce ad affermare che i dispositivi “hanno le caratteristiche per le quali saranno, almeno in massima parte, utilizzati anche da persone con problemi di deambulazione e quindi nelle condizioni di aver diritto all’aliquota agevolata” e che ove ciò non avvenga l’acquirente non verserà l’IVA agevolata, con conseguente esclusione di qualsivoglia danno per il fisco. Deve osservarsi che al fine di distinguere la voce 8703 della Nomenclatura combinata, ritenuta applicabile dall'Agenzia, da quelle nn. 8713900000 e 8714200000, che, invece, aveva applicato la società, la classificazione doganale tiene conto non già dell'uso possibile, ma soltanto dell'uso previsto del dispositivo, valutato sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto alla data della sua importazione (Corte giust. 26 maggio 2016, causa C-198/15, Invamed Group Ltd e altre, punto 24).

È alle caratteristiche oggettive, dunque, che bisogna guardare, non già alla circostanza che i veicoli in questione possano essere eventualmente utilizzati da persone non invalide; circostanza, questa, espressamente ritenuta irrilevante ai fini della classificazione alla voce 8713900000 dalla giurisprudenza unionale (Corte giust. in causa C-198/15, cit., punto 26). Le caratteristiche oggettive sono descritte nelle note esplicative della nomenclatura combinata, inserite il 4 gennaio 2005 e anche nel successivo regolamento n. 718/2009. Non emerge, invece, dal provvedimento impugnato quali siano le "caratteristiche" in virtù delle quali, secondo quanto si legge in sentenza, i dispositivi in questione «...saranno, almeno in massima parte, utilizzati da persone con problemi di deambulazione...»; ciò si riverbera sull'apoditticità della statuizione di diritto, che si rivela meramente assertiva (in termini Cass.n. 29548 del 2018).

Non risulta, in buona sostanza, dalla sentenza, quali siano le caratteristiche (ed il ragionamento che ha portato la corte ad individuarle) in virtù delle quali i dispositivi in questione saranno utilizzati in massima parte da persone con problemi di deambulazione.

5. L’accoglimento del primo motivo si riverbera sull’accoglimento del secondo. L'IVA all'importazione condivide difatti con i dazi la caratteristica di trarre origine dal fatto dell'importazione nell'Unione e della susseguente introduzione nel circuito economico degli Stati membri (Corte giust. 11 luglio 2013, in causa C-272/12, Harry Winston SA, punto 41), con la conseguenza che fatto generatore ed esigibilità dell'iva all'importazione sono collegati a quelli dei dazi, pur rimanendo da questidistinti. Coerentemente la base imponibile dell'IVA è ragguagliata dall'art. 69 del d.P.R. n. 633/72 al «...valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti...» (in tema ed in termini vedi Cass. n. 8473 del 2018).

6. Ne consegue l’accoglimento del ricorso . La sentenza della C.T.R. va, quindi, cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per rego